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Che approva e rende esecutiva la convenzione 12 settembre 1921, per la posa, l'esercizio e la manutenzione di un cavo telegrafico sottomarino tra l'Italia e l'America del Sud, e di uno tra l'Italia e la Grecia. (021U2021)

Art. 9


Art. 9.

La Compagnia applichera' ai telegrammi inoltrati per il cavo le disposizioni della Convenzione telegrafica internazionale di Pietroburgo, del 10-22 luglio 1875, e del regolamento di servizio (revisione di Lisbona), ovvero di quegli atti internazionali che venissero a sostituire la Convenzione e regolamenti suddetti