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Che approva e rende esecutiva la convenzione 12 settembre 1921, per la posa, l'esercizio e la manutenzione di un cavo telegrafico sottomarino tra l'Italia e l'America del Sud, e di uno tra l'Italia e la Grecia. (021U2021)

Art. 1


Convenzione per la posa di un cavo telegrafico sottomarino, fra l'Italia e l'America del sud e di altro cavo fra l'Italia e la Grecia.

Art. 1.

La Compagnia italiana dei cavi telegrafici sottomarini, anonima, con sede in Roma, con capitale sociale di lire un milione, si impegna a posare un cavo telegrafico sottomarino collegante l'Italia con la Spagna, il Brasile, l'Uruguay, la Repubblica Argentina, e, subordinatamente al consenso dei rispettivi Governi, con le isole Canarie e del Capo Verde.

La Compagnia s'impegna di ottenere dai Governi esteri interessati i permessi necessari per gli approdi del cavo e per l'esercizio degli uffici a cui fara' capo il cavo predetto.

Il Governo italiano s'impegna da parte sua ad appoggiare presso i Governi spagnolo e portoghese le domande della Compagnia, ai fini suddetti.

La Compagnia s'impegna di mantenere il cavo in perfette condizioni di funzionamento tecnico e di esercitarlo in modo da assicurare alla corrispondenza telegrafica da e per l'Italia un corso regolare e una celerita' d'inoltro non inferiore a quella che godrebbe la corrispondenza stessa, per le altre vie telegrafiche per cavo.

La Compagnia s'impegna anche di prendere gli impegni necessari con i Governi esteri interessati, per assicurare l'inoltro sino a destinazione dei telegrammi dell'Italia, o in transito per l'Italia, trasmessi per il cavo, come pure per assicurare l'inoltro per il cavo dei telegrammi originari dal Sud America e da altri paesi che a richiesta dei mittenti, dovranno essere inoltrati per il cavo italiano.