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Che approva e rende esecutiva la convenzione 12 settembre 1921, per la posa, l'esercizio e la manutenzione di un cavo telegrafico sottomarino tra l'Italia e l'America del Sud, e di uno tra l'Italia e la Grecia. (021U2021)

Art. 14


Art. 14.

Le somme dovute alla Compagnia dalla Amministrazione telegrafica pei telegrammi inoltrati per il Cavo saranno pagate trimestralmente in Roma.

Cosi' pure la Compagnia dovra' pagare trimestralmente in Roma, all'Amministrazione telegrafica, le somme di cui eventualmente risultasse debitrice per il servizio suddetto.

Tutti i pagamenti sono da farsi in moneta italiana, calcolando eventualmente il cambio, per le somme che fossero da pagarsi in oro, alla data del giorno dell'effettivo pagamento.