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Che approva e rende esecutiva la convenzione 12 settembre 1921, per la posa, l'esercizio e la manutenzione di un cavo telegrafico sottomarino tra l'Italia e l'America del Sud, e di uno tra l'Italia e la Grecia. (021U2021)

Art. 20


Art. 20.

In caso d'interruzione del servizio sul cavo fra l'Italia e l'America del Sud per una durata superiore a 180 giorni, la Compagnia dovra' pagare un'ammenda di L. 100 al giorno, a partire dal primo giorno dell'interruzione, salvoche' la Compagnia non possa dimostrare che la riparazione non ha potuto aver luogo per causa di forza maggiore.

Se la interruzione si prolunga per oltre due anni (salvo sempre il caso di forza maggiore) il Ministero delle poste e dei telegrafi ha facolta' di annullare la presente Convenzione, e la cauzioni di cui all'art. 17 resta acquisita ai Governo italiano.