Che approva e rende esecutiva la convenzione 12 settembre 1921, per la posa, l'esercizio e la manutenzione di un cavo telegrafico sottomarino tra l'Italia e l'America del Sud, e di uno tra l'Italia e la Grecia. (021U2021)
Art. 27
Art. 27.
L'atto costitutivo, lo statuto della Compagnia assuntrice e gli atti contemplati dall'art. 16 saranno sottoposti ad una tassa fissa di registro di lire mille.
Per la durata di dieci anni a decorrere dalla data dell'atto costitutivo la Compagnia sara' esentata dall'imposta di ricchezza mobile e da ogni altra imposta sul reddito fino a concorrenza del 6 per cento sul capitale effettivamente versato.
La presente Convenzione, fatta nell'interesse dello Stato, sara' esente da ogni tassa di registro e bollo.
Essa non sara' valida se non quando verra' approvata dal Governo italiano nei modi e con le forme di legge.
Fatta a Roma, il 12 settembre 1921.
Ivanoe Bonomi.
Marcello Soleri.
Giuseppe De Nava.
Eugenio Bergamasco.
Vincenzo Giuffrida.
Giovanni Carosio.
Gino Bandini, teste.
Gaetano Scavonetti, teste.
Campano Michele, segretario.
Registrato a Roma li 18 novembre 1921 al n. 5591 del Reg. 418
Atti Pubbl. gratis.
Il ricevitore: firmato Fiorini.
Visto, d'ordine di Sua Maesta' il Re:
Il ministro delle poste e telegrafi
Giuffrida