N NORME. red.it

Che approva e rende esecutiva la convenzione 12 settembre 1921, per la posa, l'esercizio e la manutenzione di un cavo telegrafico sottomarino tra l'Italia e l'America del Sud, e di uno tra l'Italia e la Grecia. (021U2021)

Art. 18


Art. 18.

Per la posa dei cavi di cui alla presente Convenzione e per le riparazioni da effettuarsi a nord dell'equatore, il Ministero della marina, consentira' alla Compagnia l'uso della R. nave Citta' di Milano (o di quella che avesse a sostituirla) completamente armata, contro rimborso delle sole spese del combustibile che sara' utilizzato.