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Che approva e rende esecutiva la convenzione 12 settembre 1921, per la posa, l'esercizio e la manutenzione di un cavo telegrafico sottomarino tra l'Italia e l'America del Sud, e di uno tra l'Italia e la Grecia. (021U2021)

Art. 23


Art. 23.

Al termine della concessione, o nel caso del suo annullamento, la Compagnia resta in possesso del cavo, ma le condizioni di riammissione del servizio dovranno fare oggetto di una nuova Convenzione fra il Governo italiano e la Compagnia.