Che approva e rende esecutiva la convenzione 12 settembre 1921, per la posa, l'esercizio e la manutenzione di un cavo telegrafico sottomarino tra l'Italia e l'America del Sud, e di uno tra l'Italia e la Grecia. (021U2021)
Art. 23
Art. 23.
Al termine della concessione, o nel caso del suo annullamento, la Compagnia resta in possesso del cavo, ma le condizioni di riammissione del servizio dovranno fare oggetto di una nuova Convenzione fra il Governo italiano e la Compagnia.