N NORME. red.it

Approvazione del testo definitivo del Codice della navigazione. (042U0327)

Art. 966

Art. 966.
(( (Danni da urto).))
((In caso di urto fra aeromobili in volo o fra un aeromobile in volo e una nave in movimento si applicano gli articoli da 482 a 487. L'aeromobile si considera in volo dall'inizio delle manovre per l'involo al termine di quelle di approdo.))