Approvazione del testo definitivo del Codice della navigazione. (042U0327)
Art. 129
Art. 129.
(Distinzione del personale).
Il personale della navigazione interna comprende:
a) il personale navigante;
b) il personale addetto ai servizi dei porti.
(Distinzione del personale).
Il personale della navigazione interna comprende:
a) il personale navigante;
b) il personale addetto ai servizi dei porti.