Approvazione del testo definitivo del Codice della navigazione. (042U0327)
Art. 696
Art. 696.
(Opere di pubblico interesse).
La dichiarazione di pubblico interesse per le opere necessarie ((alla realizzazione)) ed all'ampliamento di ((aeroporti)) e di altri impianti aeronautici da destinare al servizio della navigazione aerea e' fatta dall'ENAC ed e' comunicata al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti il quale, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze, puo' annullarla entro il termine di trenta giorni dalla data di ricezione.
(Opere di pubblico interesse).
La dichiarazione di pubblico interesse per le opere necessarie ((alla realizzazione)) ed all'ampliamento di ((aeroporti)) e di altri impianti aeronautici da destinare al servizio della navigazione aerea e' fatta dall'ENAC ed e' comunicata al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti il quale, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze, puo' annullarla entro il termine di trenta giorni dalla data di ricezione.