Approvazione del testo definitivo del Codice della navigazione. (042U0327)
Art. 229
Art. 229.
(Tariffe).
Il ministro per le comunicazioni stabilisce le modalita' dei servizi di cui all'articolo 226, e fissa i massimi e i minimi delle tariffe.
In caso di contravvenzione l'autorizzazione puo' essere revocata.
(Tariffe).
Il ministro per le comunicazioni stabilisce le modalita' dei servizi di cui all'articolo 226, e fissa i massimi e i minimi delle tariffe.
In caso di contravvenzione l'autorizzazione puo' essere revocata.