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Approvazione del testo definitivo del Codice della navigazione. (042U0327)

Art. 1228

Art. 1228.
(Sorvolo di centri abitati e getto da aeromobili in volo).

E' punito con l'arresto fino a sei mesi ovvero con l'ammenda fino a lire cinquemila:
1) il comandante di un aeromobile, che sorvola centri abitati, assembramenti di persone o aeroporti, senza osservare le prescrizioni del regolamento o gli ordini dell'autorita' competente;
2) chiunque, fuori dei casi previsti nell'articolo 819, getta dall'aeromobile in volo oggetti o materie che non siano zavorra regolamentare.