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Approvazione del testo definitivo del Codice della navigazione. (042U0327)

Art. 515

Art. 515.
(Assicurazione della nave).

L'assicurazione della nave copre la nave e le sue pertinenze.
Possono altresi' esservi comprese le spese di armamento e equipaggiamento della nave.

Nel silenzio delle parti, la dichiarazione del valore della nave, contenuta nella polizza, equivale a stima.