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Approvazione del testo definitivo del Codice della navigazione. (042U0327)

Art. 262

Art. 262.
(Ipoteca della nave).

La deliberazione di ipotecare la nave deve essere presa con la maggioranza di sedici carati. Se la maggioranza non raggiunge i sedici carati, l'ipoteca non puo' essere costituita senza l'autorizzazione data dal tribunale con decreto, sentiti i dissenzienti.