Approvazione del testo definitivo del Codice della navigazione. (042U0327)
Art. 306
Art. 306.
(Limiti della rappresentanza del comandante).
Il comandante puo' in ogni caso provvedere agli approvvigionamenti giornalieri, alle forniture di lieve entita' e alle piccole riparazioni necessarie per la manutenzione ordinaria della nave.
Fuori dei luoghi nei quali sono presenti l'armatore o un suo rappresentante munito dei necessari poteri, il comandante puo' compiere gli atti occorrenti per i bisogni della nave e della spedizione; puo' parimenti assumere o congedare componenti dell'equipaggio.
La presenza dell'armatore, ovvero quella di un suo rappresentante munito dei necessari poteri, e' opponibile ai terzi solo quando questi ne erano a conoscenza; tuttavia la presenza dell'armatore nel luogo del suo domicilio e la presenza del rappresentante nel luogo relativamente al quale gli sono stati conferiti i poteri debitamente pubblicati si presumono note all'interessato fino a prova contraria.
(Limiti della rappresentanza del comandante).
Il comandante puo' in ogni caso provvedere agli approvvigionamenti giornalieri, alle forniture di lieve entita' e alle piccole riparazioni necessarie per la manutenzione ordinaria della nave.
Fuori dei luoghi nei quali sono presenti l'armatore o un suo rappresentante munito dei necessari poteri, il comandante puo' compiere gli atti occorrenti per i bisogni della nave e della spedizione; puo' parimenti assumere o congedare componenti dell'equipaggio.
La presenza dell'armatore, ovvero quella di un suo rappresentante munito dei necessari poteri, e' opponibile ai terzi solo quando questi ne erano a conoscenza; tuttavia la presenza dell'armatore nel luogo del suo domicilio e la presenza del rappresentante nel luogo relativamente al quale gli sono stati conferiti i poteri debitamente pubblicati si presumono note all'interessato fino a prova contraria.