Approvazione del testo definitivo del Codice della navigazione. (042U0327)
Art. 31
Art. 31.
(Limiti del demanio marittimo).
Nei luoghi, nei quali il mare comunica con canali o fiumi o altri corsi di acqua, i limiti del demanio marittimo sono fissati dal ministro per le comunicazioni di concerto con quelli per le finanze e per i lavori pubblici, nonche' con gli altri ministri interessati.
(Limiti del demanio marittimo).
Nei luoghi, nei quali il mare comunica con canali o fiumi o altri corsi di acqua, i limiti del demanio marittimo sono fissati dal ministro per le comunicazioni di concerto con quelli per le finanze e per i lavori pubblici, nonche' con gli altri ministri interessati.