Approvazione del testo definitivo del Codice della navigazione. (042U0327)
Art. 102
Art. 102.
(Regolamenti locali).
Le norme sulla disciplina del servizio di rimorchio in ciascun porto marittimo sono stabilite da regolamenti locali, approvati dal ministro per le comunicazioni.
(Regolamenti locali).
Le norme sulla disciplina del servizio di rimorchio in ciascun porto marittimo sono stabilite da regolamenti locali, approvati dal ministro per le comunicazioni.