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Approvazione del testo definitivo del Codice della navigazione. (042U0327)

Art. 949 bis

Art. 949-bis.
(( (Responsabilita' del vettore per mancata esecuzione del trasporto).))
((Il vettore e' responsabile dei danni derivati dalla mancata esecuzione del trasporto del passeggero o del suo bagaglio a meno che non provi che egli stesso e i suoi dipendenti e preposti hanno preso tutte le misure necessarie e possibili, secondo la normale diligenza, per evitare il danno oppure che era loro impossibile adottarle.))