N NORME. red.it

Approvazione del testo definitivo del Codice della navigazione. (042U0327)

Art. 338

Art. 338.
(Aumento di retribuzione in caso di prolungamento del viaggio).

Se la retribuzione e' determinata a viaggio, essa e' proporzionalmente aumentata qualora il viaggio venga protratto oltre la durata massima prevedibile al momento della stipulazione del contratto; ma se l'ulteriore durata e' dovuta a causa non imputabile all'armatore, l'aumento proporzionale e' ridotto a un terzo.

La retribuzione non e' soggetta a diminuzione se la nave compie un viaggio piu' breve di quello previsto nel contratto.