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Approvazione del testo definitivo del Codice della navigazione. (042U0327)

Art. 786

Art. 786.
(( (Riserva di cabotaggio comunitario).))
((I servizi di trasporto aereo tra aeroporti nazionali, di linea e non di linea, sono in ogni caso riservati a vettori muniti di licenza comunitaria. I servizi di trasporto aereo tra aeroporti nazionali, in continuazione da o per aeroporti extracomunitari, sono riservati a vettori muniti di licenza comunitaria, salvo che diversamente sia stabilito in convenzioni internazionali.))