Approvazione del testo definitivo del Codice della navigazione. (042U0327)
Art. 118
Art. 118.
(Matricole e registri del personale marittimo).
La gente di mare e' iscritta in matricole. Il personale addetto ai servizi portuali e il personale tecnico delle costruzioni navali sono iscritti in registri.
Le matricole e i registri sono tenuti dagli uffici indicati dal regolamento.
(Matricole e registri del personale marittimo).
La gente di mare e' iscritta in matricole. Il personale addetto ai servizi portuali e il personale tecnico delle costruzioni navali sono iscritti in registri.
Le matricole e i registri sono tenuti dagli uffici indicati dal regolamento.