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Approvazione del testo definitivo del Codice della navigazione. (042U0327)

Art. 118

Art. 118.
(Matricole e registri del personale marittimo).

La gente di mare e' iscritta in matricole. Il personale addetto ai servizi portuali e il personale tecnico delle costruzioni navali sono iscritti in registri.

Le matricole e i registri sono tenuti dagli uffici indicati dal regolamento.