Approvazione del testo definitivo del Codice della navigazione. (042U0327)
Art. 127
Art. 127.
(Assunzione all'estero).
All'assunzione di personale per la formazione o per il completamento degli equipaggi delle navi nazionali all'estero sovraintende l'autorita' consolare.
(Assunzione all'estero).
All'assunzione di personale per la formazione o per il completamento degli equipaggi delle navi nazionali all'estero sovraintende l'autorita' consolare.