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Approvazione del testo definitivo del Codice della navigazione. (042U0327)

Art. 800

Art. 800.
(Aeromobili diretti all'estero).

Gli aeromobili diretti all'estero possono partire soltanto dagli aeroporti doganali, salvo speciale autorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Si considera diretto all'estero l'aeromobile destinato a uscire dal territorio doganale dell'Unione europea.

((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2006, N. 151)).