N NORME. red.it

Approvazione del testo definitivo del Codice della navigazione. (042U0327)

Art. 729

Art. 729.
(Rimozione di relitti).

Nel caso di caduta di un aeromobile entro il perimetro di un ((aeroporto)) della circoscrizione, il ENAC ordina al proprietario di provvedere a proprie spese alla rimozione dei relitti, fissando il termine per l'esecuzione.

Se il proprietario non esegue l'ordine nel termine fissato, l'autorita' provvede d'ufficio alla rimozione e alla vendita dei relitti per conto dello Stato. Se il ricavato della vendita non e' sufficiente a coprire le spese, il proprieterio e' tenuto a corrispondere allo Stato la differenza.

Quando il ricavato della vendita dei relitti supera le spese, sulla differenza concorrono i creditori privilegiati e ipotecari sull'aeromobile.

Nei casi di urgenza l'autorita' puo' senz'altro provvedere d'ufficio per conto e a spese del proprietario.