Approvazione del testo definitivo del Codice della navigazione. (042U0327)
Art. 419
Art. 419.
(Trasporti di cose).
Il trasporto di cose puo' avere per oggetto un carico totale o parziale ovvero cose singole, e puo' effettuarsi su nave determinata ovvero su nave indeterminata.
(Trasporti di cose).
Il trasporto di cose puo' avere per oggetto un carico totale o parziale ovvero cose singole, e puo' effettuarsi su nave determinata ovvero su nave indeterminata.