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Approvazione del testo definitivo del Codice della navigazione. (042U0327)

Art. 419

Art. 419.
(Trasporti di cose).

Il trasporto di cose puo' avere per oggetto un carico totale o parziale ovvero cose singole, e puo' effettuarsi su nave determinata ovvero su nave indeterminata.