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Approvazione del testo definitivo del Codice della navigazione. (042U0327)

Art. 86

Art. 86.
(Istituzione del servizio di pilotaggio).

Nei porti e negli altri luoghi di approdo o di transito delle navi, dove e' riconosciuta la necessita' del servizio di pilotaggio, e' istituita, mediante decreto reale, una corporazione di piloti.

La corporazione ha personalita' giuridica, ed e' diretta e rappresentata dal capo pilota.