Approvazione del testo definitivo del Codice della navigazione. (042U0327)
Art. 1320
Art. 1320.
(Espropriazione iniziata di nave).
Se prima dell'entrata in vigore delle norme del codice sia stato eseguito il pignoramento ma non si trovi iscritta a ruolo la causa di autorizzazione alla vendita, il creditore deve, a pena di estinzione del processo esecutivo, procedere alla trascrizione e all'annotazione del verbale di pignoramento entro trenta giorni dall'entrata in vigore delle norme predette.
L'espropriazione forzata segue secondo le norme del codice.
(Espropriazione iniziata di nave).
Se prima dell'entrata in vigore delle norme del codice sia stato eseguito il pignoramento ma non si trovi iscritta a ruolo la causa di autorizzazione alla vendita, il creditore deve, a pena di estinzione del processo esecutivo, procedere alla trascrizione e all'annotazione del verbale di pignoramento entro trenta giorni dall'entrata in vigore delle norme predette.
L'espropriazione forzata segue secondo le norme del codice.