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Ratifica ed esecuzione degli Emendamenti all'Accordo istitutivo del Fondo comune dei prodotti di base del 27 giugno 1980, adottati a L'Aja l'11 dicembre 2014. (17G00216)

Art. 4


Articolo 4.

Condizioni di ammissione

Sono ammessi a diventare Membri del Fondo:

a) tutti gli Stati membri dell'Organizzazione delle Nazioni Unite o Membri di una delle sue istituzioni specializzate oppure dell'Agenzia internazionale dell'energia atomica; e

b) ogni organizzazione intergovernativa che eserciti competenze nei settori di attivita' del Fondo. Le organizzazioni intergovernative di tale categoria non sono tenute ad assumersi obblighi finanziari nei confronti del Fondo e non hanno diritto di voto.