Ratifica ed esecuzione degli Emendamenti all'Accordo istitutivo del Fondo comune dei prodotti di base del 27 giugno 1980, adottati a L'Aja l'11 dicembre 2014. (17G00216)
Art. 4
Articolo 4.
Condizioni di ammissione
Sono ammessi a diventare Membri del Fondo:
a) tutti gli Stati membri dell'Organizzazione delle Nazioni Unite o Membri di una delle sue istituzioni specializzate oppure dell'Agenzia internazionale dell'energia atomica; e
b) ogni organizzazione intergovernativa che eserciti competenze nei settori di attivita' del Fondo. Le organizzazioni intergovernative di tale categoria non sono tenute ad assumersi obblighi finanziari nei confronti del Fondo e non hanno diritto di voto.