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Ratifica ed esecuzione degli Emendamenti all'Accordo istitutivo del Fondo comune dei prodotti di base del 27 giugno 1980, adottati a L'Aja l'11 dicembre 2014. (17G00216)

Allegato B


ALLEGATO B

Disposizioni speciali per i Paesi in via di sviluppo meno avanzati
conformemente al paragrafo 5 dell'articolo 10

1. I Membri appartenenti alla categoria dei Paesi in via di sviluppo meno avanzati come definiti dall'Organizzazione delle Nazioni Unite pagano le azioni di cui al paragrafo 1 b) dell'articolo 9 nel modo seguente:

a) un lotto del 30 per cento viene pagato in tre versamenti uguali scaglionati in tre anni;

b) un lotto del 30 per cento viene successivamente pagato con versamenti scaglionati secondo le modalita' e alla data che verra' fissata dal Consiglio d'amministrazione;

c) dopo i lotti di cui ai precedenti paragrafi a) e b), l'ultimo lotto del 40 per cento viene rappresentato dal deposito, effettuato dai Membri, di vaglia cambiari irrevocabili, non negoziabili e senza interessi, secondo le modalita' e alla data che verra' fissata dal Consiglio d'amministrazione.

2. Nonostante le disposizioni dell'articolo 31, un Paese appartenente alla categoria dei Paesi in via di sviluppo meno avanzati non puo' essere sospeso dalla qualita' di Membro per non aver ottemperato agli obblighi finanziari di cui al paragrafo 1 del presente Allegato senza aver avuto tutte le possibilita' di presentare la sua difesa entro un termine ragionevole e dimostrare al Consiglio dei governatori che si trova nell'impossibilita' di far fronte a detti obblighi.