Ratifica ed esecuzione degli Emendamenti all'Accordo istitutivo del Fondo comune dei prodotti di base del 27 giugno 1980, adottati a L'Aja l'11 dicembre 2014. (17G00216)
Art. 30
Articolo 30.
Ritiro di membri
Un Membro puo', in qualunque momento, con riserva delle disposizioni del paragrafo 2 dell'articolo 34 e di quelle dell'articolo 32, ritirarsi dal Fondo indirizzando al Fondo per iscritto un avviso di ritiro. Il ritiro ha effetto alla data specificata nell'avviso, ma in nessun caso prima che siano trascorsi dodici mesi dalla data in cui il Fondo riceve l'avviso.