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Ratifica ed esecuzione degli Emendamenti all'Accordo istitutivo del Fondo comune dei prodotti di base del 27 giugno 1980, adottati a L'Aja l'11 dicembre 2014. (17G00216)

Art. 17


Articolo 17.

Il conto capitale

A. Risorse

1. Le risorse del Conto capitale sono le seguenti:

a) sottoscrizioni da parte dei Membri di azioni di capitale, eccezion fatta per la quota delle loro sottoscrizioni suscettibile di essere stanziata sul Conto operazioni conformemente all'articolo 9, paragrafo 3;

b) contributi volontari destinati al Conto capitale;

c) proventi derivanti dalle risorse del Conto capitale investite o depositate;

d) proventi ottenuti dal Fondo in qualita' di erogatore di servizi a norma dell'articolo 3 c);

e) proventi ottenuti dal Fondo per l'amministrazione e la gestione di fondi fiduciari;

f) proventi ottenuti dal Fondo sotto forma di interessi, corrispettivi per servizi, commissioni di impegno o altri corrispettivi derivanti dagli interventi finanziari;

g) risorse ritrasferite dal Conto operazioni al Conto capitale ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 3;

h) prestiti; e

i) riserva di garanzia.

B. Utilizzo delle risorse del Conto capitale

2. Il capitale del Conto capitale sara' esclusivamente utilizzato:
a) per coprire le spese amministrative del Fondo, e b) per essere destinato alla riserva di garanzia o utilizzato in ogni altro modo che il Consiglio dei governatori decidera' a norma dell'articolo 13, paragrafi 2 a) e 3.

3. Ai fini dell'articolo 17, paragrafo 2, il capitale del Conto capitale e' investito e/o depositato in base ai regolamenti adottati dal Consiglio dei governatori. Tali regolamenti terranno in debita considerazione l'obiettivo di lasciare sempre immutata l'entita' del capitale e di non cederlo in garanzia, ne' vincolarlo in alcun modo.