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Ratifica ed esecuzione degli Emendamenti all'Accordo istitutivo del Fondo comune dei prodotti di base del 27 giugno 1980, adottati a L'Aja l'11 dicembre 2014. (17G00216)

Art. 12


Articolo 12.

Contributi volontari

1. Il Fondo potra' accettare contributi volontari dai Membri e da altre fonti. Tali contributi sono versati in monete utilizzabili.

2. Il Consiglio dei governatori potra', ogniqualvolta lo riterra' opportuno, verificare se le risorse del Conto operazioni sono sufficienti. A seguito di tali verifiche, il Consiglio dei governatori potra' decidere di ricostituire le risorse del Conto operazioni adottando le disposizioni necessarie. Tali ricostituzioni hanno carattere volontario per i Membri e dovranno essere conformi al presente Accordo.

3. I contributi volontari potranno, a discrezione del contribuente, essere versati con o senza restrizioni in relazione alla loro utilizzazione da parte del Fondo.