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Ratifica ed esecuzione degli Emendamenti all'Accordo istitutivo del Fondo comune dei prodotti di base del 27 giugno 1980, adottati a L'Aja l'11 dicembre 2014. (17G00216)

Allegato E


ALLEGATO E

Elezione degli amministratori

1. Ai fini del presente Allegato:

per "candidatura" si intendono due persone designate da un collegio, una per la carica di amministratore ed una per la carica di supplente;

per "collegio" ("constituency") si intende, a seconda del contesto:

a) un singolo Membro che detiene un numero di voti pari o superiore ad un dato numero che puo' essere determinato in qualunque momento dal Consiglio dei governatori; e/o

b) un gruppo di Membri che, insieme, detengono un numero di voti compreso fra il numero determinato dal Consiglio dei governatori a norma del precedente comma a) ed un numero inferiore che puo' essere determinato in qualunque momento dal Consiglio dei governatori;

per "voti" si intendono i voti attribuiti ai rispettivi Membri in base all'Allegato D.

2. Gli amministratori ed i loro supplenti vengono eletti dal Consiglio dei governatori attraverso il sostegno alle candidature presentate dai rispettivi collegi. Le due persone che formano ciascuna candidatura non devono necessariamente avere la stessa nazionalita'.

3. In ciascuna riunione del Consiglio dei governatori nel corso della quale hanno luogo le elezioni degli amministratori ciascun collegio presenta una candidatura. Nel caso in cui il Consiglio dei governatori non sostenga una candidatura, il collegio interessato potra' proporre fino a tre ulteriori candidature nel corso della relativa riunione del Consiglio dei governatori.

4. Sempre subordinatamente alle disposizioni del paragrafo 1 del presente Allegato, ogni gruppo di Membri puo' a propria discrezione costituire un collegio. Le condizioni per la cooperazione, i processi decisionali e la designazione delle candidature in seno a ciascun collegio sono determinati a discrezione dei Membri interessati.

5. Il Consiglio dei governatori puo' in qualunque momento, a maggioranza speciale, modificare uno o piu' dei numeri di voti di cui al paragrafo 1 del presente Allegato.