Ratifica ed esecuzione degli Emendamenti all'Accordo istitutivo del Fondo comune dei prodotti di base del 27 giugno 1980, adottati a L'Aja l'11 dicembre 2014. (17G00216)
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge:
Art. 1.
Autorizzazione alla ratifica
1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare gli Emendamenti all'Accordo istitutivo del Fondo comune dei prodotti di base del 27 giugno 1980, adottati a L'Aja l'11 dicembre 2014.
Art. 2.
Ordine di esecuzione
1. Piena ed intera esecuzione e' data agli Emendamenti di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 51 dell'Accordo istitutivo.
Art. 3.
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Allegato
Art. 1
ALLEGATO
TESTO COMPLETO DELL'ACCORDO ISTITUTIVO DEL FONDO COMUNE DEI
PRODOTTI DI BASE, COME EMENDATO DALLA PRESENTE DELIBERAZIONE
ACCORDO ISTITUTIVO DEL FONDO COMUNE DEI PRODOTTI DI BASE
PREAMBOLO
LE PARTI CONTRAENTI,
DECISE a promuovere la cooperazione economica e la comprensione tra tutti gli Stati, in particolare tra Paesi sviluppati e Paesi in via di sviluppo, nel rispetto dei principi di equita' ed uguaglianza, e contribuire in tal modo ad instaurare un nuovo ordine economico internazionale,
RICONOSCENDO la necessita' di migliorare la cooperazione internazionale nel settore dei prodotti di base quale condizione essenziale per instaurare un nuovo ordine economico internazionale, mirante a promuovere lo sviluppo economico e sociale, in particolare quello dei Paesi in via di sviluppo,
DESIDEROSE di promuovere un'azione globale per migliorare le strutture di mercato nel commercio internazionale dei prodotti di base che presentino un interesse per i Paesi in via di sviluppo,
RICORDANDO la risoluzione 93 (IV) relativa al programma integrato per i prodotti di base, adottata dalla Conferenza delle Nazioni Unite sul commercio e lo sviluppo (qui di seguito chiamata la Conferenza o UNCTAD),
HANNO CONVENUTO di istituire il Fondo comune per i prodotti di base che funzionera' in conformita' alle disposizioni seguenti:
Articolo 1.
Definizioni
Ai fini del presente Accordo:
1. Per "azioni" si intendono le azioni del capitale di cui all'articolo 8, paragrafo 1.
2. Per "capitale" si intende il capitale del Fondo di cui all'articolo 8, paragrafo 1.
3. Per "Fondo" si intende si intende il Fondo comune per i prodotti di base istituito ai sensi del presente Accordo.
4. Per "fondo fiduciario" si intende ogni ammontare di denaro in contanti e/o numero di altri strumenti finanziari di un'altra parte o di altre parti che sia amministrato e/o gestito dal Fondo.
5. Per "intervento finanziario" si intende ogni contributo in conto capitale, in conto interessi o altro titolo di credito, investimento azionario, obbligazionario o fondo di investimento, o altra forma di intervento o contributo finanziario, ad eccezione delle garanzie su crediti, che sia approvato dal Consiglio dei governatori in via generale o dal Consiglio di amministrazione in casi specifici, ai fini dei finanziamenti erogati dal Fondo nell'ambito delle attivita' a titolo del Conto operazioni.
6. Per "maggioranza qualificata" si intendono almeno i due terzi del totale dei suffragi espressi.
7. Per "maggioranza semplice" si intende la meta' piu' uno del totale dei suffragi espressi.
8. Per "maggioranza speciale" si intendono almeno i tre quarti del totale dei suffragi espressi.
9. Per "monete utilizzabili" si intendono: a) lo Yen giapponese, la Lira sterlina, l'Euro, il Dollaro USA ed ogni altra moneta eventualmente designata da una competente organizzazione monetaria internazionale in quanto abitualmente utilizzata per i pagamenti di transazioni internazionali e comunemente scambiata sui principali mercati di cambi e b) ogni altra moneta liberamente disponibile ed effettivamente utilizzabile che il Consiglio d'amministrazione potra' designare con maggioranza qualificata previa approvazione del Paese la cui moneta viene proposta dal Fondo. Una moneta puo' essere tolta dalla lista delle monete utilizzabili dal Consiglio di amministrazione con un voto a maggioranza qualificata.
10. Per "Organismo internazionale di prodotto" (qui di seguito chiamato ICB) si intende un organismo designato dal Consiglio di amministrazione, in base ai criteri di cui all'Allegato C, ai fini delle attivita' del Fondo a titolo del Conto operazioni.
11. Per "suffragi espressi" si intendono i voti a favore e i voti contro.
12. Per "totale dei voti attribuiti" si intende la somma dei voti detenuti dalla totalita' dei Membri del Fondo.
13. Per "unita' di conto" si intende l'unita' di conto del Fondo definita ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1.
Art. 2
Articolo 2.
Obiettivi
Il Fondo ha per obiettivi:
a) servire da strumento chiave per il conseguimento degli obiettivi convenuti nel programma integrato per i prodotti di base enunciati nella Risoluzione 93 (IV) della Conferenza;
b) promuovere lo sviluppo del settore dei prodotti di base e contribuire allo sviluppo sostenibile nelle sue tre dimensioni - sociale, economica ed ambientale - riconoscendo la diversita' dei percorsi verso lo sviluppo sostenibile e, a tale riguardo, ricordare che ciascun Paese ha la responsabilita' principale del proprio sviluppo ed il diritto di determinare autonomamente i propri percorsi di sviluppo e le strategie opportune.
Art. 3
Articolo 3.
Funzioni
Per promuovere gli obiettivi di cui all'articolo 2, il Fondo svolgera' le seguenti funzioni:
a) mobilitare risorse e finanziare misure ed azioni nel settore dei prodotti di base, come previsto qui di seguito;
b) stabilire rapporti di partenariato al fine di stimolare sinergie attraverso la cooperazione e la realizzazione di attivita' atte a sviluppare i prodotti di base;
c) operare in qualita' di erogatore di servizi;
d) diffondere conoscenze e fornire informazioni su metodi nuovi ed innovativi nel settore dei prodotti di base;
e) svolgere ogni altra funzione deliberata dal Consiglio dei governatori.
Art. 4
Articolo 4.
Condizioni di ammissione
Sono ammessi a diventare Membri del Fondo:
a) tutti gli Stati membri dell'Organizzazione delle Nazioni Unite o Membri di una delle sue istituzioni specializzate oppure dell'Agenzia internazionale dell'energia atomica; e
b) ogni organizzazione intergovernativa che eserciti competenze nei settori di attivita' del Fondo. Le organizzazioni intergovernative di tale categoria non sono tenute ad assumersi obblighi finanziari nei confronti del Fondo e non hanno diritto di voto.
Art. 5
Articolo 5.
Membri
I Membri del Fondo (qui di seguito chiamati Membri) sono:
a) gli Stati che hanno ratificato, accettato o approvato il presente Accordo alla data di entrata in vigore dello stesso o precedentemente;
b) gli Stati che hanno aderito al presente Accordo in conformita' all'articolo 56;
c) le organizzazioni intergovernative di cui all'articolo 4 b) che hanno ratificato, accettato o approvato il presente Accordo alla data di entrata in vigore dello stesso o precedentemente;
d) le organizzazioni intergovernative di cui all'articolo 4 b) che hanno aderito al presente Accordo in conformita' all'articolo 56.
Art. 6
Articolo 6.
Limiti di responsabilita'
Nessun Membro e' responsabile, per il solo fatto di far parte del Fondo, degli atti del Fondo, ne' delle obbligazioni da questo contratte.
Art. 7
Articolo 7.
Unita' di conto e moneta
1. L'unita' di conto del Fondo e' quella che viene definita nell'allegato F.
2. Il Fondo dispone di monete utilizzabili ed effettua le sue transazioni finanziarie in monete utilizzabili. Nessun Membro applichera' o imporra' restrizioni alle disponibilita', all'impiego o allo scambio, da parte del Fondo, di monete utilizzabili provenienti:
a) dal pagamento di sottoscrizioni di azioni di capitale;
b) dal pagamento di contributi volontari;
c) da prestiti;
d) da pagamenti a titolo di capitale, di introiti, di interessi o altre commissioni riguardanti prestiti o investimenti effettuati mediante prelievo su uno dei fondi menzionati nel presente paragrafo.
3. Il Consiglio di amministrazione fissa il criterio di valutazione delle monete utilizzabili, nei confronti dell'unita' di conto, secondo la prassi monetaria internazionale vigente.
Art. 8
Articolo 8.
Risorse di capitale
1. Il capitale del Fondo (qui di seguito chiamato capitale) e' diviso in 37.000 azioni emesse dal Fondo, per un valore di 7.566,47145 unita' di conto ciascuna e per un valore totale di 279.959.444 unita' di conto.
2. Le azioni di capitale sono disponibili per la sottoscrizione soltanto da parte dei Membri in conformita' alle disposizioni dell'articolo 9.
3. Il numero di azioni di capitale: a) viene, in caso di necessita', aumentato dal Consiglio dei governatori in occasione dell'adesione di uno Stato a norma dell'articolo 56; b) puo' essere aumentato dal Consiglio dei governatori in conformita' all'articolo 11.
4. Se il Consiglio dei governatori offre alla sottoscrizione le azioni non sottoscritte del capitale in applicazione dell'articolo 11, paragrafo 2 o aumenta il numero delle azioni di capitale in applicazione del paragrafo 3 b) del presente articolo, ogni membro avra' il diritto, ma non l'obbligo, di sottoscrivere le suddette azioni.
Art. 9
Articolo 9.
Sottoscrizione delle azioni
1. Ogni membro definito all'articolo 5 a) manterra' una sottoscrizione, secondo quanto indicato nell'allegato A, di:
a) 100 azioni; e
b) un numero supplementare qualunque di azioni.
2. Ogni membro definito all'articolo 5 b) sottoscrive:
a) 100 azioni; e
b) un numero supplementare qualunque di azioni che il Consiglio dei governatori fissa a maggioranza qualificata, compatibilmente con la ripartizione delle azioni indicate nell'allegato A e in conformita' con le condizioni e le modalita' concordate a norma dell'articolo 56.
3. Ogni Membro potra', a titolo volontario, destinare al Conto operazioni una parte della sua sottoscrizione, in applicazione rispettivamente del paragrafo 1 a) o 2 a) del presente articolo, nonche' ogni parte o parti della sua sottoscrizione, in applicazione rispettivamente del paragrafo 1 b) o 2 b), che il Consiglio dei governatori potra' per consenso autorizzare su richiesta di tale Membro.
4. Oltre alla sottoscrizione obbligatoria a norma rispettivamente del paragrafo 1 o 2 dell'articolo 9, ogni Membro potra', a propria discrezione, chiedere al Consiglio dei governatori di mettergli a disposizione per la sottoscrizione qualunque numero di azioni di capitale di cui all'articolo 8 che rimangano non sottoscritte alla data di tale richiesta. Il pagamento delle eventuali azioni cosi' sottoscritte avra' luogo in base alle condizioni ed alle modalita' che saranno concordate tra il Consiglio dei governatori ed il Membro interessato.
5. Le azioni di capitale non saranno in alcun modo cedute in garanzia, ne' vincolate da parte dei Membri e potranno essere cedute solamente al Fondo.
Art. 10
Articolo 10.
Pagamento delle azioni
1. Il pagamento delle azioni di capitale sottoscritte da ogni Membro viene effettuato:
a) in qualsivoglia moneta utilizzabile, ai tassi di conversione in vigore fra tale moneta e l'unita' di conto alla data del pagamento; oppure
b) In una moneta utilizzabile scelta dal Membro al momento del deposito del suo strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione e ai tassi di conversione in vigore tra questa moneta utilizzabile e l'unita' di conto alla data del presente Accordo.
Al momento del deposito del suo strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione, ciascun Membro scegliera' uno dei due metodi sopra descritti che intendera' applicare per tutti i pagamenti in questione.
2. Il Consiglio dei governatori, quando proceda ad una verifica in conformita' all'articolo 11, paragrafo 1, esaminera' il funzionamento del metodo di pagamento di cui al paragrafo 1 del presente articolo tenendo presenti le fluttuazioni dei tassi di cambio e, tenendo conto dell'evoluzione della prassi degli istituti di credito internazionali, decidera', a maggioranza speciale, i cambiamenti da apportare eventualmente al metodo di pagamento delle sottoscrizioni delle eventuali azioni supplementari di capitale emesse ulteriormente in conformita' all'articolo 11, paragrafo 2.
3. Ogni Membro definito all'articolo 5 a) deve:
a) aver versato il 30 per cento della sua sottoscrizione totale di azioni entro i 60 giorni successivi all'entrata in vigore del presente Accordo, o entro 30 giorni dalla data di deposito del suo strumento di ratifica, accettazione o approvazione se la data e' successiva;
b) un anno dopo il versamento previsto al precedente comma a), aver versato il 20 per cento della sua sottoscrizione totale di azioni e depositato presso il Fondo dei vaglia cambiari irrevocabili, non negoziabili e infruttiferi per un ammontare pari al 10 per cento della sua sottoscrizione totale di azioni. Detti vaglia cambiari verranno incassati secondo le modalita' e alla data che il Consiglio dei governatori fissera' a maggioranza qualificata;
c) due anni dopo il versamento previsto al precedente comma a), aver depositato presso il Fondo dei vaglia cambiari irrevocabili, non negoziabili e infruttiferi per un ammontare pari al 40 per cento della sua sottoscrizione totale di azioni.
Detti vaglia cambiari verranno incassati secondo la modalita' ed alla data che il Consiglio dei governatori fissera' a maggioranza qualificata, restando tuttavia inteso che i vaglia cambiari depositati in relazione alle azioni destinate al Conto operazioni verranno incassati secondo le modalita' e alla data che il Consiglio di amministrazione fissera'.
4. Le richieste di azioni di capitale si suddividono proporzionalmente tra tutti i Membri, fatte salve le disposizioni del paragrafo 3 c) del presente articolo.
5. Le disposizioni speciali che regolano il pagamento delle azioni di capitale sottoscritte dai Paesi in via di sviluppo meno avanzati sono quelle enunciate nell'allegato B.
6. Le sottoscrizioni di azioni di capitale potranno, qualora fosse necessario, essere effettuate dalle istituzioni appropriate dei Membri interessati.
Art. 11
Articolo 11.
Adeguamento delle sottoscrizioni di azioni di capitale
1. Il Consiglio dei governatori potra' verificare, ad intervalli che riterra' adeguati, se il capitale disponibile nel Conto capitale e' sufficiente.
2. A seguito di una verifica effettuata in applicazione del paragrafo 1 del presente articolo, il Consiglio dei governatori potra' decidere di offrire alla sottoscrizione le azioni non sottoscritte o di emettere altre azioni di capitale sulla base di una tabella fissata dal Consiglio.
3. Le decisioni prese dal Consiglio dei governatori in applicazione del presente articolo verranno adottate a maggioranza speciale ma entreranno in vigore soltanto dopo l'accettazione da parte di tutti i Membri. L'accettazione sara' considerata avvenuta a meno che un membro non notifichi per iscritto un'obiezione al Direttore generale entro sei mesi dall'adozione della decisione. Tale periodo puo', a richiesta di qualunque membro, essere prolungato dal Consiglio dei governatori al momento dell'adozione della decisione.
Art. 12
Articolo 12.
Contributi volontari
1. Il Fondo potra' accettare contributi volontari dai Membri e da altre fonti. Tali contributi sono versati in monete utilizzabili.
2. Il Consiglio dei governatori potra', ogniqualvolta lo riterra' opportuno, verificare se le risorse del Conto operazioni sono sufficienti. A seguito di tali verifiche, il Consiglio dei governatori potra' decidere di ricostituire le risorse del Conto operazioni adottando le disposizioni necessarie. Tali ricostituzioni hanno carattere volontario per i Membri e dovranno essere conformi al presente Accordo.
3. I contributi volontari potranno, a discrezione del contribuente, essere versati con o senza restrizioni in relazione alla loro utilizzazione da parte del Fondo.
Art. 13
Articolo 13.
Riserva di garanzia
1. Il Consiglio dei governatori costituisce una riserva le cui risorse saranno impiegate come garanzia per i prestiti effettuati dal Fondo.
2. Le risorse della riserva di garanzia saranno costituite da: a) utili derivanti dal Conto capitale, al netto delle spese amministrative, negli importi stabiliti annualmente dal Consiglio dei governatori; b) contributi volontari destinati dai Membri alla riserva di garanzia; e c) ogni altra risorsa messa a disposizione da qualunque parte per la riserva di garanzia.
3. Nonostante le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo, il Consiglio dei governatori decide a maggioranza speciale come disporre degli eventuali utili netti derivanti dal Conto capitale e non destinati alla riserva di garanzia.
Art. 14
Articolo 14.
Debiti
1. Il Fondo non puo' contrarre prestiti o altri debiti in qualunque forma, salvo in conformita' al paragrafo 2 del presente articolo.
2. Per un'efficace amministrazione delle proprie operazioni, il Fondo potra' contrarre debiti a breve termine al fine di:
(i) regolare transazioni finanziarie o altre operazioni di tesoreria;
(ii) provvedere al proprio fabbisogno di liquidita'.
3. L'indebitamento totale del Fondo non dovra' mai superare l'entita' delle risorse della riserva di garanzia.
Art. 15
Articolo 15.
Fondi fiduciari
1. Il Fondo potra' accettare risorse finanziarie da qualunque parte o parti, ai fini della costituzione di un fondo fiduciario, a condizione che le risorse del fondo fiduciario siano destinate a promuovere gli obiettivi del Fondo di cui all'articolo 2.
2. Le risorse di ciascun fondo fiduciario devono essere tenute in un conto separato rispetto a quelle del Fondo e di altri fondi fiduciari.
3. Le modalita' e le condizioni per l'utilizzazione delle risorse di ciascun fondo fiduciario e per l'amministrazione e/o la gestione delle stesse da parte del Fondo dovranno, previa approvazione del Consiglio di amministrazione, essere definite in un accordo fra il Fondo ed il titolare o i titolari delle risorse del fondo fiduciario.
Art. 16
Articolo 16.
Disposizioni generali
A. Impiego delle risorse
1. Le risorse e le "facilities" del Fondo vengono utilizzate esclusivamente per consentirgli di conseguire i propri obiettivi e di assolvere le proprie funzioni .
B. Due conti
2. Il Fondo apre due conti distinti nei quali detiene le proprie risorse: un Conto capitale, alimentato dalle risorse di cui all'articolo 17, paragrafo 1, ed un Conto operazioni con le risorse di cui all'articolo 18, paragrafo 1. Tale operazione risulta dagli stati finanziari del Fondo.
3. Il Consiglio dei governatori potra' decidere di ritrasferire le risorse - ad eccezione delle azioni di capitale - da un conto all'altro conto ed utilizzare le risorse di entrambi i conti per coprire perdite o regolare impegni derivanti da operazioni o altre attivita' dell'altro conto.
C. Poteri generali
4. Oltre ai poteri conferitigli dalle altre disposizioni del presente Accordo, il Fondo puo' esercitare i poteri che seguono per quanto riguarda le sue operazioni purche' l'esercizio di tali poteri sia subordinato ai principi generali di gestione e ai termini del presente accordo e compatibili con essi:
a) investire in qualsiasi momento i fondi non necessari alle operazioni o alla riserva di garanzia negli strumenti finanziari che riterra' opportuni;
b) esercitare ogni altro potere necessario per conseguire i suoi obiettivi ed assolvere le sue funzioni e per applicare le disposizioni del presente Accordo.
D. Principi generali di gestione
5. Il Fondo gestisce le operazioni conformemente alle disposizioni del presente Accordo ed ai regolamenti che il Consiglio dei governatori potra' adottare.
6. Il Fondo operera' coerentemente con buone prassi di prudente gestione finanziaria dei fondi pubblici.
Art. 17
Articolo 17.
Il conto capitale
A. Risorse
1. Le risorse del Conto capitale sono le seguenti:
a) sottoscrizioni da parte dei Membri di azioni di capitale, eccezion fatta per la quota delle loro sottoscrizioni suscettibile di essere stanziata sul Conto operazioni conformemente all'articolo 9, paragrafo 3;
b) contributi volontari destinati al Conto capitale;
c) proventi derivanti dalle risorse del Conto capitale investite o depositate;
d) proventi ottenuti dal Fondo in qualita' di erogatore di servizi a norma dell'articolo 3 c);
e) proventi ottenuti dal Fondo per l'amministrazione e la gestione di fondi fiduciari;
f) proventi ottenuti dal Fondo sotto forma di interessi, corrispettivi per servizi, commissioni di impegno o altri corrispettivi derivanti dagli interventi finanziari;
g) risorse ritrasferite dal Conto operazioni al Conto capitale ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 3;
h) prestiti; e
i) riserva di garanzia.
B. Utilizzo delle risorse del Conto capitale
2. Il capitale del Conto capitale sara' esclusivamente utilizzato:
a) per coprire le spese amministrative del Fondo, e b) per essere destinato alla riserva di garanzia o utilizzato in ogni altro modo che il Consiglio dei governatori decidera' a norma dell'articolo 13, paragrafi 2 a) e 3.
3. Ai fini dell'articolo 17, paragrafo 2, il capitale del Conto capitale e' investito e/o depositato in base ai regolamenti adottati dal Consiglio dei governatori. Tali regolamenti terranno in debita considerazione l'obiettivo di lasciare sempre immutata l'entita' del capitale e di non cederlo in garanzia, ne' vincolarlo in alcun modo.
Art. 18
Articolo 18.
Il conto operazioni
A. Risorse
1. Le risorse del Conto operazioni sono le seguenti:
a) la quota di capitale stanziata sul Conto operazioni, conformemente all'articolo 9, paragrafo 3;
b) i contributi volontari versati sul Conto operazioni;
c) ogni reddito che possa derivare dalle risorse del Conto operazioni investite o depositate;
d) le risorse ritrasferite dal Conto capitale al Conto operazioni a norma dell'articolo 16, paragrafo 3;
e) ogni altra risorsa messa a disposizione, ricevuta o acquisita dal Fondo a titolo delle attivita' del Conto operazioni.
B. Limiti finanziari del Conto operazioni
2. La somma totale degli interventi finanziari che il Fondo si e' impegnato ad attuare non deve mai superare l'entita' delle risorse del Conto operazioni.
C. Principi regolatori delle attivita' del Conto operazioni
3. Il Fondo puo' concedere prestiti, partecipare ad essi e, eccezion fatta per la quota di capitale stanziata sul Conto operazioni, svolgere ogni altro tipo di intervento finanziario, al fine di finanziare operazioni nel settore dei prodotti di base, utilizzando le risorse del Conto operazioni, subordinatamente alle disposizioni del presente Accordo e in particolare alle modalita' e alle condizioni che seguono:
a) dette operazioni devono essere misure innovative di sviluppo dei prodotti di base volte a migliorare le strutture di mercato ed a rendere piu' favorevole a lungo termine la concorrenzialita' e le prospettive di determinati prodotti o ogni altra misura che possa essere prevista da regolamenti o principi diretti adottati dal Consiglio dei governatori;
b) le operazioni del Fondo a titolo del Conto operazioni possono assumere la forma di qualunque tipo di intervento finanziario. Tutti gli interventi finanziari devono essere attuati secondo le modalita' ed alle condizioni ritenute opportune dal Consiglio di amministrazione.
Art. 19
Articolo 19.
Struttura del fondo
Il Fondo e' composto da un Consiglio dei governatori, un Consiglio di amministrazione, un Comitato consultivo, dal Direttore generale, nonche' dal personale e dagli impiegati che possono essere necessari all'esercizio delle sue funzioni.
Art. 20
Articolo 20.
Consiglio dei governatori
1. Tutti i poteri del Fondo sono devoluti al Consiglio dei governatori.
2. Ogni membro nomina un governatore ed un supplente che siedono al Consiglio dei governatori per volonta' del Membro che li ha nominati.
Il supplente puo' partecipare alle assemblee ma e' ammesso a votare solamente in caso di assenza del titolare.
3. Il Consiglio dei governatori puo' delegare al Consiglio di amministrazione un qualsiasi suo potere, salvo i seguenti poteri:
a) stabilire la politica fondamentale del Fondo;
b) decidere le modalita' e condizioni di adesione al presente Accordo, conformemente all'articolo 56;
c) sospendere un membro;
d) aumentare o diminuire il numero di azioni di capitale;
e) deliberare l'incasso dei vaglia cambiari in conformita' all'articolo 10;
f) adottare emendamenti al presente Accordo;
g) porre fine alle operazioni del fondo e ripartire gli averi dello stesso conformemente al capitolo VIII;
h) nominare il Direttore generale;
i) deliberare sui ricorsi dei Membri contro le decisioni del Consiglio di amministrazione per quanto concerne l'interpretazione o l'applicazione del presente Accordo;
j) approvare la situazione annuale, verificata, dei conti del Fondo;
k) adottare, conformemente all'articolo 13, paragrafo 3, decisioni relative agli utili netti dopo la costituzione della riserva di garanzia;
l) approvare le proposte di accordi con altre organizzazioni internazionali conformemente ai paragrafi 1 e 2 dell'articolo 29, ad esclusione degli accordi riguardanti interventi finanziari singoli;
m) decidere la ricostituzione delle risorse del Conto operazioni ai sensi dell'articolo 12.
4. Il Consiglio dei governatori si riunisce in assemblea una volta all'anno ed in assemblea straordinaria tutte le volte che lo desideri, o a richiesta di 15 governatori che detengano almeno un quarto del totale dei voti attribuiti, o a richiesta del Consiglio di amministrazione.
5. Il quorum per qualunque riunione del Consiglio dei governatori e' formato da una maggioranza di governatori che detengono almeno due terzi del totale dei voti attribuiti.
6. Il Consiglio dei governatori, a maggioranza speciale, adotta i regolamenti compatibili con il presente Accordo che reputa necessari per la conduzione degli affari del Fondo.
7. I governatori ed i supplenti esercitano le loro funzioni senza ricevere indennita' dal Fondo, a meno che il Consiglio dei governatori decida, a maggioranza qualificata, di rimborsare le ragionevoli spese di soggiorno e le spese di viaggio che devono sostenere per assistere alle assemblee.
8. Ad ogni assemblea annuale, il Consiglio dei governatori elegge un Presidente tra i governatori. Il Presidente esercita le proprie funzioni fino ad elezione del successore. E' rieleggibile per un mandato immediatamente successivo.
Art. 21
Articolo 21.
Votazione al Consiglio dei governatori
1. I voti al Consiglio dei governatori sono distribuiti tra gli Stati Membri conformemente all'allegato D.
2. Le decisioni del Consiglio dei governatori vengono adottate, per quanto e' possibile, senza votazione.
3. Salvo disposizione contraria del presente Accordo, le decisioni del Consiglio dei governatori per tutte le questioni trattate vengono adottate a maggioranza semplice.
Art. 22
Articolo 22.
Consiglio di Amministrazione
1. Il Consiglio di amministrazione e' responsabile della conduzione delle operazioni del Fondo e ne rende conto al Consiglio dei governatori. A tale scopo, il Consiglio di amministrazione esercita i poteri conferitigli da altre disposizioni del presente Accordo o delegatigli dal Consiglio dei governatori. Nell'esercizio di tutti i poteri che gli vengono cosi' delegati, il Consiglio di amministrazione delibera alla maggioranza che sarebbe richiesta se il Consiglio dei governatori avesse conservato detti poteri.
2. Il Consiglio di amministrazione sara' formato da un minimo di 20 e da un massimo di 25 amministratori, a meno che il Consiglio dei governatori non decida altrimenti a maggioranza speciale. Vi sara' un supplente per ciascun amministratore.
3. Ogni amministratore ed ogni supplente vengono eletti dal Consiglio dei governatori secondo le modalita' di cui all'allegato E.
4. Ogni amministratore ed ogni supplente vengono eletti per due anni e sono rieleggibili. Svolgono le loro funzioni fino all'elezione dei successori. Un supplente puo' partecipare alle riunioni ma e' ammesso a votare solo in assenza del titolare.
5. Il Consiglio di amministrazione opera presso la sede del Fondo e si riunisce tutte le volte che gli affari del Fondo lo richiedono.
6. Gli amministratori ed i loro supplenti esercitano le proprie funzioni senza essere remunerati dal Fondo. Cio' nonostante il Fondo puo' rimborsare le ragionevoli spese di soggiorno e le spese di viaggio che essi sostengono per poter assistere alle riunioni.
7. Il quorum per tutte le riunioni del Consiglio di amministrazione e' formato da una maggioranza di amministratori che sia almeno due terzi del totale dei voti attribuiti.
8. Il Consiglio di amministrazione invita il Segretario Generale dell'UNCTAD ad assistere alle riunioni in qualita' di osservatore.
9. Il Consiglio di amministrazione puo' invitare i rappresentanti di altri organismi internazionali interessati ad assistere alle riunioni in qualita' di osservatori.
Art. 23
Articolo 23.
Votazione al Consiglio di Amministrazione
1. Ogni amministratore e' ammesso ad esprimere il numero di voti attribuito ai Membri che rappresenta; tali voti non devono necessariamente essere espressi tutti insieme.
2. Le decisioni del Consiglio di amministrazione vengono, per quanto e' possibile, adottate senza votazione.
3. Salvo disposizione contraria del presente Accordo, le decisioni del Consiglio di amministrazione per tutte le questioni trattate vengono adottate a maggioranza semplice.
Art. 24
Articolo 24.
Il Direttore Generale ed il personale
1. Il Consiglio dei governatori nomina, a maggioranza qualificata, il Direttore generale. Se l'interessato, al momento della nomina, e' governatore, amministratore o supplente, si dimette da tale carica prima di assumere quella di Direttore generale.
2. Il Direttore generale e' il piu' alto funzionario del fondo e, sotto la direzione del Consiglio dei governatori e del Consiglio di amministrazione, gestisce gli affari di ordinaria amministrazione del Fondo.
3. Il mandato del Direttore generale e' di quattro anni e puo' essere rinnovato una volta. Cio' nonostante, il direttore generale cessa di esercitare le sue funzioni nel momento in cui cosi' decide, a maggioranza qualificata, il Consiglio dei governatori.
4. Il Direttore generale e' responsabile dell'organizzazione, della nomina e del licenziamento del personale, conformemente al regolamento del personale adottato dal Fondo. Nominando il personale, il Direttore generale, pur avendo la principale preoccupazione di assicurare al Fondo il servizio di persone aventi le piu' elevate qualita' di rendimento e di competenza tecnica, tiene in debita considerazione la necessita' di assumere il personale sulla piu' vasta area geografica possibile.
5. Il Direttore generale ed il personale, nell'esercizio delle loro funzioni, hanno doveri solamente nei confronti del Fondo, escludendo qualsiasi altra autorita'. Ogni Membro rispetta il carattere internazionale di tali doveri e si astiene da qualsiasi intervento volto ad influenzare il Direttore generale od un qualsiasi funzionario od impiegato nell'esercizio delle loro funzioni.".
Art. 25
Articolo 25.
Comitato consultivo
Il Fondo tiene a disposizione del Consiglio di amministrazione un Comitato consultivo, costituito ed operante in conformita' ai regolamenti adottati dal Consiglio dei governatori, al fine di facilitare le attivita' a titolo del Conto operazioni.
Art. 26
Articolo 26.
Disposizioni in materia di bilancio e revisione dei conti
1. Le spese amministrative del Fondo sono coperte attraverso le risorse del Conto capitale.
2. Il Direttore generale fissa un bilancio amministrativo annuale, il quale viene esaminato dal Consiglio di amministrazione e trasmesso, con le sue raccomandazioni, al Consiglio dei governatori per l'approvazione.
3. Il Direttore generale organizza una verifica annua indipendente ed esterna dei conti del Fondo. La situazione verificata dei conti, dopo un esame del Consiglio di amministrazione, viene trasmessa, con le sue raccomandazioni, al Consiglio dei governatori per l'approvazione.
Art. 27
Articolo 27.
Sede e uffici
La sede del Fondo e' situata ad Amsterdam, in Olanda, salvo altrimenti deciso, a maggioranza qualificata, dal Consiglio dei governatori. Il Fondo puo', per decisione del Consiglio dei governatori, aprire all'occorrenza altri uffici sul territorio di qualunque membro.
Art. 28
Articolo 28.
Pubblicazione dei rapporti
Il Fondo pubblica ed invia ai Membri un rapporto annuale sulla situazione verificata dei conti. Dopo l'adozione da parte del Consiglio dei governatori, tale rapporto e tale situazione vengono comunicati per conoscenza all'Assemblea generale delle Nazioni Unite, al Consiglio per il commercio e lo sviluppo dell'UNCTAD e alle altre organizzazioni internazionali interessate.
Art. 29
Articolo 29.
Relazioni con l'organizzazione delle Nazioni Unite, gli ICB, altre organizzazioni internazionali ed altri organismi
1. Il Fondo puo' avviare negoziati con l'Organizzazione delle Nazioni Unite per concludere un accordo che lo colleghi all'Organizzazione delle Nazioni Unite in quanto istituzione specializzata in base all'articolo 57 dello Statuto delle Nazioni Unite. Qualunque accordo concluso conformemente all'articolo 63 dello Statuto delle Nazioni Unite deve essere approvato dal Consiglio dei governatori, su raccomandazione del Consiglio di amministrazione.
2. Il Fondo puo' stabilire degli stretti rapporti di cooperazione con gli organismi e le organizzazioni del sistema ONU e, se lo reputa necessario, concludere accordi con essi.
3. Il Fondo cerchera' di stabilire rapporti di lavoro con gli ICB ed altre organizzazioni internazionali, nonche' con enti pubblici e privati che si occupano di settori connessi e di mobilitare sostegno finanziario per i propri obiettivi da parte di qualunque fonte disponibile. Nelle interrelazioni fra il Fondo e tali organizzazioni ed organismi, ogni parte rispettera' l'autonomia dell'altra.
Art. 30
Articolo 30.
Ritiro di membri
Un Membro puo', in qualunque momento, con riserva delle disposizioni del paragrafo 2 dell'articolo 34 e di quelle dell'articolo 32, ritirarsi dal Fondo indirizzando al Fondo per iscritto un avviso di ritiro. Il ritiro ha effetto alla data specificata nell'avviso, ma in nessun caso prima che siano trascorsi dodici mesi dalla data in cui il Fondo riceve l'avviso.
Art. 31
Articolo 31.
Sospensione
1. Se un Membro manca ad un qualsiasi obbligo finanziario nei confronti del Fondo, il Consiglio dei governatori, a maggioranza qualificata, puo', con riserva delle disposizioni del paragrafo 2 dell'articolo 34, sospenderlo dalla sua qualifica di Membro. Il Membro sospeso cessa automaticamente di essere Membro un anno dopo la data di sospensione, a meno che il Consiglio dei governatori non decida di prolungare la sospensione per un ulteriore anno.
2. Allorquando il Consiglio dei governatori si e' assicurato che il Membro sospeso ha adempiuto ai suoi obblighi finanziari nei confronti del Fondo, riammette il Membro nella sua piena qualita'.
3. Durante la sospensione, un Membro non e' ammesso ad esercitare nessuno dei diritti conferiti dal presente Accordo, al di fuori del diritto di ritiro ed il diritto all'arbitrato durante la sospensione definitiva delle operazioni del Fondo, ma rimane soggetto a tutti gli obblighi derivantigli dal presente Accordo.
Art. 32
Articolo 32.
Liquidazione dei conti
1. Quando un Membro cessa di essere Membro, continua ad essere tenuto a soddisfare le richieste del Fondo precedenti alla data e tutti i pagamenti dovuti fino alla data in cui cessa di essere Membro per quanto riguarda i suoi obblighi nei confronti del Fondo.
2. Quando un Membro cessa di essere Membro, il Fondo organizza il riscatto delle sue azioni conformemente ai paragrafi 2 e 3 dell'articolo 16 a titolo della liquidazione dei conti con il Membro.
Il prezzo di riscatto delle azioni risulta dal valore in dollari USA riportato sui libri del Fondo alla data in cui il Membro cessa di essere Membro, restando inteso che qualsiasi somma dovuta al Membro a tale titolo puo' essere stanziata dal Fondo per la liquidazione degli impegni presi da detto Membro nei suoi confronti conformemente al paragrafo 1 del presente articolo.".
Art. 33
Articolo 33.
Sospensione temporanea delle operazioni
In caso di urgenza, il Consiglio di amministrazione puo' sospendere temporaneamente le operazioni del Fondo che reputa dover sospendere in attesa che il Consiglio dei governatori possa procedere ad un esame piu' particolareggiato ed adottare una decisione.
Art. 34
Articolo 34.
Cessazione definitiva delle operazioni
1. Il Consiglio dei governatori puo' far cessare le operazioni del Fondo con una decisione adottata con il voto di due terzi del numero totale di governatori che detengono almeno tre quarti dei voti attribuiti. Al momento della cessazione il Fondo cessa immediatamente tutte le attivita', escluse quelle necessarie alla realizzazione graduale e alla conservazione degli averi nonche' al regolamento degli obblighi.
2. Fino al regolamento definitivo di detti obblighi e alla ripartizione degli averi, il Fondo continua ad esistere e tutti i diritti e gli obblighi del Fondo e dei Membri in forza del presente Accordo restano immutati, fermo restando che nessun membro puo' ritirarsi ne' essere sospeso una volta decisa la cessazione definitiva delle operazioni.
Art. 35
Articolo 35.
Regolamento degli obblighi: disposizioni generali
1. Il Consiglio di amministrazione adotta le disposizioni necessarie per assicurare la realizzazione ordinata degli averi del Fondo. Prima di qualsiasi versamento ai creditori diretti, il Consiglio di amministrazione adotta, a maggioranza qualificata, quelle precauzioni o misure che a suo avviso si rendono necessarie per assicurare una ripartizione proporzionale tra essi ed i detentori di crediti condizionali.
2. Non viene effettuata nessuna ripartizione degli averi conformemente al presente capitolo prima che:
a) tutti gli obblighi del conto in questione siano stati regolati o prima che siano state adottate le disposizioni necessarie al loro regolamento; e
b) il Consiglio dei governatori abbia deciso di procedere ad una ripartizione a maggioranza qualificata.
3. Dopo che il Consiglio dei governatori ha adottato una decisione conformemente al paragrafo 2 b) del presente articolo, il Consiglio di amministrazione procede a delle successive ripartizioni degli averi ancora detenuti nel conto in questione fino a che tutti gli oneri siano stati ripartiti.
Art. 36
Articolo 36.
Regolamento degli obblighi: conto capitale
1. Gli obblighi nei confronti dei creditori del Fondo vengono regolati simultaneamente e in modo uguale ricorrendo agli averi del Conto capitale.
2. La ripartizione degli averi ancora detenuti nel Conto capitale dopo le ripartizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo viene eseguita tra i membri proporzionalmente alle sottoscrizioni di azioni di capitale stanziate sul Conto capitale.
Art. 37
Articolo 37.
Regolamento degli obblighi: conto operazioni
1. Gli obblighi contratti dal Fondo a titolo delle attivita' del Conto operazioni vengono regolati mediante prelevamenti sulle risorse del Conto stesso.
2. Gli eventuali averi ancora detenuti nel Conto operazioni vengono ripartiti anzitutto tra i Membri fino alla concorrenza del valore delle sottoscrizioni di azioni di capitale stanziate su tale conto in applicazione del paragrafo 3 dell'articolo 9, quindi tra i contribuenti di detto conto proporzionalmente alla loro quota della somma totale versata a titolo di contributi in applicazione dell'articolo 12.
Art. 38
Articolo 38.
Regolamento degli obblighi: altri averi del fondo
1. Gli altri averi vengono realizzati alla data o alle date stabilite dal Consiglio dei governatori in considerazione delle raccomandazioni del Consiglio di amministrazione e conformemente alle procedure stabilite da quest'ultimo a maggioranza qualificata.
2. Il ricavo della vendita di tali averi viene utilizzato per regolare in modo proporzionale gli obblighi di cui al paragrafo 1 dell'articolo 36 e del paragrafo 1 dell'articolo 37. L'eventuale avanzo di averi viene ripartito anzitutto tra i membri proporzionalmente alle loro sottoscrizioni di azioni di capitale.
Art. 39
Articolo 39.
Obiettivi
Al fine di poter esercitare le funzioni affidategli, il Fondo gode, sul territorio di ogni Membro, dello Statuto giuridico, dei privilegi e delle immunita' enunciati nel presente capitolo.
Art. 40
Articolo 40.
Statuto giuridico del fondo
Il Fondo ha piena personalita' giuridica e, in particolare, la capacita' di concludere accordi internazionali con Stati ed organizzazioni internazionali, di contrattare, acquistare e alienare beni mobili ed immobili, e ha la capacita' processuale attiva e passiva.
Art. 41
Articolo 41.
Immunita' in materia di azione giudiziaria
1. Il Fondo gode dell'immunita' di giurisdizione per quanto riguarda qualsiasi forma di azione giudiziaria, eccezion fatta per le azioni intentate contro di esso:
a) da chi ha dato in prestito fondi che esso ha ricevuto in prestito, per quanto concerne tali fondi;
b) da compratori o portatori di valori che esso ha emesso per quanto concerne tali valori; e
c) da sindaci e cessionari che agiscono per conto delle precedenti persone, per quanto concerne le transazioni summenzionate.
2. Tali azioni possono essere intentate davanti l'organo competente solamente nelle giurisdizioni nelle quali il Fondo ha convenuto per iscritto con l'altra parte di essere giurisdizionalmente soggetto.
Tuttavia, in assenza della clausola che designa il foro, o se un accordo riguardante la giurisdizione di tale organo non viene applicato per ragioni non imputabili alla parte che intenta l'azione contro il Fondo, tale azione puo' essere portata davanti un competente tribunale nella giurisdizione dove e' situata la Sede del Fondo o dove il Fondo ha nominato un agente per poter accettare la notifica o l'avviso di azione giudiziaria.
3. Non possono essere intentate azioni contro il Fondo da parte dei Membri, salvo nei casi di cui al paragrafo 1 del presente articolo.
Tuttavia i Membri possono ricorrere, per comporre la vertenza con il Fondo, alle eventuali procedure speciali prescritte nel presente Accordo e negli eventuali regolamenti adottati dal Fondo.
4. Nonostante le disposizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo, i beni e gli averi del Fondo, dovunque si trovino e quali che siano i detentori, sono esenti da perquisizione, da qualunque forma di sequestro, manomissione, pignoramento e da qualunque forma di pignoramento presso terzi, o opposizione o altra misura giudiziaria volta ad impedire il versamento di fondi e qualsiasi altro provvedimento provvisorio prima che sia emanata una sentenza definitiva contro il Fondo da parte di un tribunale avente la competenza richiesta conformemente al paragrafo 1 del presente articolo. Il Fondo puo' stabilire con i suoi creditori un limite ai beni ed averi del Fondo che possono essere assoggettati ad un provvedimento di esecuzione a seguito di una sentenza definitiva.
Art. 42
Articolo 42.
Insequestrabilita' degli averi
I beni ed averi del Fondo, dovunque si trovino e qualunque siano i detentori, sono esenti da perquisizione, requisizione, confisca, espropriazione e da qualunque altra forma di ingerenza o pignoramento, emanata dal potere esecutivo o legislativo.
Art. 43
Articolo 43.
Inviolabilita' degli archivi
Gli archivi del Fondo, dovunque si trovino, sono inviolabili.
Art. 44
Articolo 44.
Esenzione delle restrizioni relative agli averi
Nella misura necessaria ad effettuare le operazioni previste nel presente Accordo e con riserva delle disposizioni dello stesso, tutti i beni e gli averi del Fondo sono esenti da restrizioni, regolamentazioni, controlli e moratorie di qualunque natura.
Art. 45
Articolo 45.
Privilegi in materia di comunicazioni
Nella misura compatibile con qualunque convenzione internazionale sulle telecomunicazioni in vigore e conclusa sotto gli auspici dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni della quale e' parte, ogni Membro applica alle comunicazioni ufficiali del Fondo lo stesso regime applicato alle comunicazioni ufficiali degli altri Membri.
Art. 46
Articolo 46.
Privilegi ed immunita' di alcune persone
Tutti i governatori, amministratori e supplenti, il Direttore generale, i membri del Comitato consultivo, gli esperti che svolgono incarichi per il Fondo ed il personale che non sia quello impiegato al servizio domestico del Fondo:
a) godono dell'immunita' di giurisdizione nell'esercizio delle loro funzioni ufficiali, a meno che il Fondo non decida di togliere tale immunita';
b) se non sono cittadini del Membro in causa, godono, cosi' come i membri conviventi della loro famiglia, delle immunita' relative alle disposizioni che limitano l'immigrazione, alle formalita' di registrazione degli stranieri, e delle agevolazioni in materia di regolamentazione dei cambi riconosciute da tale Membro ai rappresentanti, funzionari ed impiegati di grado paragonabile delle altre istituzioni finanziarie internazionali di cui e' membro;
c) beneficiano, per quanto riguarda le agevolazioni di spostamento, del trattamento concesso da ogni Membro ai rappresentanti, funzionari ed impiegati di grado paragonabile delle altre istituzioni finanziarie internazionali di cui e' membro.
Art. 47
Articolo 47.
Immunita' fiscale
1. Nel campo delle attivita' ufficiali, il Fondo, gli averi, i beni ed i redditi di questo, cosi' come le operazioni e transazioni autorizzate dal presente Accordo, sono esenti da qualunque imposta diretta e dazio doganale sulle merci importate ed esportate per suo uso ufficiale, senza per questo impedire che un Membro imponga normali tasse e dazi doganali sui prodotti originari del suo territorio ceduti in qualsiasi circostanza al Fondo. Il Fondo non richiede l'esonero da imposte relative tutt'al piu' a commissioni dei servizi resi.
2. Quando degli acquisti di beni o servizi di importante valore e necessari alle attivita' del Fondo vengono effettuati dal Fondo stesso o per suo conto ed il prezzo di tali acquisti comprende imposte o dazi il Membro in causa adotta, per quanto e' possibile e con riserva delle disposizioni di legge, opportuni provvedimenti per concedere l'esonero da tali tasse o dazi o per assicurarne il rimborso. I beni importati o acquistati che beneficiano di un esonero previsto nel precedente articolo non possono essere venduti ne' alienati in altro modo sul territorio del Membro che ha concesso l'esonero, salve le condizioni stabilite con tale Membro.
3. Nessuna imposta viene percepita dai Membri su o per quanto riguarda gli stipendi, emolumenti od altre forme di remunerazione che il Fondo versa ai governatori, agli amministratori, ai loro supplenti, ai membri del Comitato consultivo, al Direttore generale, al personale e agli esperti che svolgono funzioni per il Fondo, che non siano cittadini, sudditi o soggetti di tali Membri. Ai fini del presente articolo 47, paragrafo 3, ogni soggetto che in virtu' del proprio domicilio o dimora abituale e' sottoposto alle leggi fiscali di un Membro e' considerato come stabilito nel territorio del Membro interessato.
4. Non viene percepita su obbligazioni o titoli emessi o garantiti dal Fondo, qualunque sia il detentore, ne' sui dividendi od interessi di tali titoli, nessuna imposta, di alcuna natura:
a) che costituisca una misura discriminatoria gravante su tale obbligazione o titolo per il solo fatto che viene emesso o garantito; oppure
b) il cui solo fondamento giuridico sia il luogo o la moneta di emissione o di pagamento previsto od effettivo o il luogo dove si trova un ufficio od una sede del Fondo.
Art. 48
Articolo 48.
Soppressione delle immunita', esenzioni e privilegi
1. Le immunita', esenzioni e privilegi previsti nel presente capitolo vengono concessi nell'interesse del Fondo. Il Fondo puo' rinunciare, nella misura e alle condizioni da esso stabilite, alle immunita', esenzioni e privilegi previsti dal presente capitolo quando tale decisione non pregiudichi i suoi interessi.
2. Il Direttore generale ha il potere, che il Consiglio dei governatori puo' delegargli, e il dovere di togliere l'immunita' di un qualunque membro del personale del Fondo, o degli esperti che svolgono incarichi per lo stesso, nel caso in cui l'immunita' ostacoli il corso della giustizia e possa essere eliminata senza arrecare danno agli interessi del Fondo.
Art. 49
Articolo 49.
Applicazione del presente capitolo
Ogni Membro agisce in modo da applicare sul suo territorio i principi e gli obblighi enunciati nel presente capitolo.
Art. 50
Articolo 50.
Emendamenti
1.
a) Qualunque proposta di emendamento al presente Accordo da parte di un Membro viene notificata a tutti i Membri dal Direttore generale ed inoltrata al Consiglio di amministrazione il quale rivolge al Consiglio dei governatori le raccomandazioni relative alla proposta.
b) Qualunque proposta di emendamento al presente Accordo da parte del Consiglio di amministrazione viene notificata a tutti i Membri dal Direttore generale ed inoltrata al Consiglio dei governatori.
2. Gli emendamenti vengono adottati a maggioranza speciale da parte del Consiglio dei governatori ma entrano in vigore solo dopo l'accettazione da parte di tutti i Membri.
L'emendamento e' considerato accettato a meno che un membro non notifichi per iscritto un'obiezione al Direttore generale entro sei mesi dall'adozione dell'emendamento. Tale periodo puo', a richiesta di qualunque membro, essere prolungato dal Consiglio dei governatori al momento dell'adozione dell'emendamento.
3. Il Direttore generale notifica immediatamente a tutti i Membri ed al Depositario gli emendamenti adottati e la data in cui entreranno in vigore.
Art. 51
Articolo 51.
Interpretazione
1. Qualunque questione di interpretazione o di applicazione delle disposizioni del presente Accordo che puo' porsi tra un Membro ed il Fondo, o tra i Membri, viene sottoposta alla decisione del Consiglio di amministrazione. Tale Membro o tali Membri hanno il diritto di partecipare alle deliberazioni del Consiglio di amministrazione durante l'esame della questione in conformita' ai regolamenti che il Consiglio dei governatori deve adottare.
2. In tutti i casi in cui il Consiglio di amministrazione ha deciso conformemente al paragrafo 1 del presente articolo, qualunque Membro puo' richiedere, entro tre mesi dalla data di notifica della decisione, che la questione sia sottoposta al Consiglio dei governatori, il quale adotta a maggioranza speciale una decisione alla seguente riunione. La decisione del Consiglio dei governatori e' definitiva.
3. Qualora il Consiglio dei governatori non pervenga ad una decisione conformemente al paragrafo 2 del presente articolo, la questione viene sottoposta ad arbitrato, in conformita' alle procedure previste dal paragrafo 2 dell'articolo 52, se un Membro lo richiede entro tre mesi dall'ultimo giorno dell'esame della questione da parte del Consiglio dei governatori.
Art. 52
Articolo 52.
Arbitrato
1. Qualunque controversia tra il Fondo ed un Membro ritiratosi, e tra il Fondo ed un Membro al momento della cessazione definitiva delle operazioni del Fondo, viene sottoposta ad arbitrato.
2. Il tribunale arbitrale e' formato da tre arbitri. Ogni parte in causa nella controversia nomina un arbitro. I due arbitri cosi' nominati nominano un terzo arbitro, il quale esercita le funzioni di presidente. Se entro 45 giorni dalla data di ricevuta della domanda di arbitrato una o l'altra delle parti non ha nominato l'arbitro, o se, entro 30 giorni dalla nomina dei due arbitri, il terzo arbitro non e' stato nominato, l'una o l'altra parte possono chiedere al Presidente della Corte internazionale di Giustizia o a qualunque altra autorita' eventualmente designata dai regolamenti adottati dal Consiglio dei governatori, di nominare un arbitro. Se, in forza del presente paragrafo, e' stato richiesto al Presidente della Corte internazionale di Giustizia di nominare un arbitro e se il Presidente e' un cittadino di uno Stato in causa nella vertenza o nell'incapacita' di esercitare le funzioni, tale potere e' delegato al Vice-Presidente della Corte, o, se sussistono gli stessi impedimenti, al piu' anziano di eta' fra i membri piu' anziani di grado della Corte per il quale non esistono tali impedimenti. La procedura di arbitrato viene stabilita dagli arbitri, ma il Presidente del tribunale arbitrale ha tutti i poteri per regolare tutte le questioni di procedura in caso vi sia disaccordo al riguardo. E' sufficiente per decidere una votazione a maggioranza degli arbitri; tale decisione e' definitiva ed obbligatoria per le parti.
Art. 53
Articolo 53.
Entrata in vigore
Il presente Accordo e' entrato in vigore il 19 giugno 1989 ed e' stato emendato dal Consiglio dei governatori il [...10 gennaio 2016.........].
Art. 54
Articolo 54.
Verifica periodica dell'accordo
Ogni dieci anni, e la prima volta nel 2024, il Consiglio dei governatori procede alla verifica del presente accordo e, a seguito della stessa, adotta le azioni che ritiene opportune.
Art. 55
Articolo 55.
Depositario
Il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite e' il Depositario della presente Convenzione.
Art. 56
Articolo 56.
Adesione
1. Ogni Stato o ogni organizzazione intergovernativa di cui all'articolo 4 puo' aderire al presente Accordo secondo le modalita' e alle condizioni convenute tra il Consiglio dei governatori e detto Stato o detta organizzazione. L'adesione si effettua mediante il deposito di uno strumento di adesione presso il Depositario.
2. Per ogni Stato od ogni organizzazione intergovernativa che depositi uno strumento di adesione, l'Accordo entra in vigore alla data del deposito.
Art. 57
Articolo 57.
Riserve
Nessuna disposizione del presente Accordo, eccetto l'articolo 52, puo' essere oggetto di riserva.
Art. 58
Articolo 58.
Lingue
Il presente accordo e' fatto nelle lingue inglese, francese, russa, spagnola, cinese ed araba, tutti i testi facenti ugualmente fede.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 27 novembre 2017
MATTARELLA Gentiloni Silveri, Presidente del Consiglio dei ministri Alfano, Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale Visto, il Guardasigilli: Orlando
Allegato-Annex V
Allegato
ANNEX V. DECISION CFC/GC/XXVI/1: Amendments to the Agreement
Establishing the Common Fund for Commodities
Parte di provvedimento in formato grafico
ANNEX V. DECISION CFC/GC/XXVI/1: Amendments to the Agreement
Establishing the Common Fund for Commodities
Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato-Annex
ANNEX
COMPLETE TEXT OF THE AGREEMENT
ESTABLISHING THE COMMON FUND FOR COMMODITIES AS AMENDED BY THIS DECISION
AGREEMENT ESTABLISHING THE COMMON FUND FOR COMMODITIES
Parte di provvedimento in formato grafico
COMPLETE TEXT OF THE AGREEMENT
ESTABLISHING THE COMMON FUND FOR COMMODITIES AS AMENDED BY THIS DECISION
AGREEMENT ESTABLISHING THE COMMON FUND FOR COMMODITIES
Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato V
ALLEGATO V. DELIBERAZIONE CFC/GC/XXVI/1:
Emendamenti al testo dell'Accordo istitutivo
del Fondo comune dei prodotti di base
IL CONSIGLIO DEI GOVERNATORI DEL
FONDO COMUNE PER I PRODOTTI DI BASE
RIAFFERMANDO il proprio impegno verso le finalita' e gli obiettivi del Fondo comune per i prodotti di base;
ESERCITANDO i poteri conferitigli a norma dell'articolo 51, paragrafo 2, dell'Accordo Istitutivo del Fondo comune per i prodotti di base;
RICORDANDO la deliberazione adottata nella sua diciannovesima assemblea annuale del novembre del 2007 di svolgere, nel piu' breve tempo possibile, una serie di consultazioni e discussioni in seno al Fondo comune per i prodotti di base in relazione al futuro ruolo e mandato del Fondo e fra il Fondo ed i suoi interlocutori, in particolare gli Organismi internazionali di prodotto ("International Commodity Bodies" - ICB), le Comunita' economiche regionali ("Regional Economic Bodies" -REC) ed altre istituzioni internazionali, al fine di rispondere meglio all'evoluzione delle esigenze dei Paesi dipendenti dai prodotti di base;
CONSAPEVOLE delle sfide esistenti in termini di sviluppo dei prodotti di base e del mutamento di contesto avvenuto dopo l'istituzione del Fondo comune per i prodotti di base, nonche' della necessita' di adeguare l'organizzazione all'attuale paradigma prevalente ed emergente dello sviluppo dei prodotti di base;
PRESO ATTO del desiderio dei Membri di valorizzare ulteriormente l'identita' e le competenze del Fondo comune per i prodotti di base, migliorandone governance, efficienza, assunzione di responsabilita' ed efficacia;
RIBADENDO la necessita' di potenziare la capacita' operativa e la base finanziaria del Fondo comune per i prodotti di base, al fine di continuare a dare sostegno ai Paesi in via di sviluppo dipendenti da tali prodotti attraverso il finanziamento di misure ed azioni per lo sviluppo dei prodotti stessi;
DESIDEROSO di portare avanti il processo di mantenimento e potenziamento del Fondo comune per prodotti di base, quale efficace strumento di cooperazione internazionale e di interventi nel settore in grado di produrre risultati di grande impatto;
TENENDO PRESENTE la necessita' di rafforzare la posizione del Fondo comune per i prodotti di base, quale efficace ed affidabile partner di sviluppo di altre organizzazioni internazionali impegnate nella cooperazione internazionale allo sviluppo;
CONSIDERATE le raccomandazioni emanate dal Consiglio di amministrazione del Fondo comune dei prodotti di base, nel corso della sua 58ª riunione, in risposta alla richiesta del Consiglio dei governatori di operare per l'elaborazione di un testo definitivo concordato di emendamenti raccomandati dell'Accordo istitutivo del Fondo, da sottoporre all'attenzione degli Stati Membri, raccomandazioni basate su quelle espresse dal Comitato aperto di transizione ("Open Transition Committee"), istituito dal Consiglio dei governatori nella sua 25ª assemblea annuale del dicembre del 2013 al fine di elaborare un testo concordato di emendamenti raccomandati e di sottoporre una raccomandazione al riguardo al Consiglio di amministrazione del 6-7 Maggio 2014, integrando le idee fondamentali alla base dell'istituzione del Fondo e adeguandone struttura e metodi di lavoro alle attuali circostanze internazionali;
TENENDO PRESENTE che il Consiglio di amministrazione del Fondo comune dei prodotti di base ha affidato il processo di verifica dell'Accordo istitutivo del Fondo e la definizione di proposte di emendamento dello stesso, nel 2013, al Gruppo di lavoro aperto ("Open-Ended Working Group") istituito a tal fine e, a datare dal dicembre del 2013, al Comitato di transizione aperto, in base al principio che nessuna proposta di emendamento e' considerata concordata finche' e a meno che tutte le proposte di emendamento non saranno state concordate;
RICONOSCENDO quindi che le raccomandazioni del Consiglio di amministrazione sono basate sull'intesa che tutti gli emendamenti raccomandati dallo stesso sono stati negoziati e formulati come un insieme coordinato ed integrato di emendamenti, da adottare congiuntamente attraverso una Deliberazione del Consiglio dei governatori;
TENENDO PRESENTE che le raccomandazioni del Consiglio di amministrazione prevedono modifiche della procedura di emendamento dell'Accordo e che, a norma dell'articolo 51, paragrafo 3 e), ogni emendamento entra in vigore solo subordinatamente all'accettazione da parte di tutti i Membri in conformita' alla procedura di cui all'articolo 51, paragrafo 3; e
CONVENENDO che, come previsto dal Consiglio di amministrazione, tutti gli emendamenti raccomandati dell'Accordo saranno adottati congiuntamente attraverso una Deliberazione e che, quindi, l'entrata in vigore di tutti gli emendamenti e' subordinata alle disposizioni dell'articolo 51, paragrafo 3, dell'Accordo;
DELIBERA quanto segue:
1. di adottare i seguenti emendamenti all'Accordo istitutivo del Fondo comune dei prodotti di base;
2. che, ferme restando le disposizioni dell'articolo 51, paragrafo 3, dell'Accordo, gli emendamenti entreranno in vigore allo scadere dei 13 mesi successivi alla data di adozione della presente Deliberazione. Tale periodo potra', a richiesta di uno o piu' Membri, essere prolungato a maggioranza speciale dal Consiglio dei governatori. Il Direttore generale notifichera' a tutti i Membri ed al Depositario l'entrata in vigore degli emendamenti.
----------
Per comodita' di consultazione, si allega alla presente Deliberazione il testo dell'Accordo risultante dall'adozione degli emendamenti.
CAPITOLO I. DEFINIZIONI:
Il testo attuale dell'Articolo 1:
Ai fini del presente Accordo:
"Articolo 1
DEFINIZIONI
1. Per "Fondo" si intende il Fondo comune per i prodotti di base istituito ai sensi del presente Accordo.
2. Per "accordo o intesa internazionale di prodotto" si intende ogni accordo o intesa intergovernativa destinata a promuovere la cooperazione internazionale relativa ad un prodotto di base, le cui parti includono produttori e consumatori che hanno al loro attivo la maggior parte del commercio mondiale del prodotto considerato.
3. Per "organizzazione internazionale di prodotto" si intende l'organizzazione creata con un accordo o intesa internazionale di prodotto, per l'applicazione delle disposizioni del suddetto accordo o intesa.
4. Per "organizzazione internazionale di prodotto associata" si intende un'organizzazione internazionale di prodotto che si e' associata al Fondo ai sensi dell'articolo 7.
5. Per "accordo d'associazione" si intende l'accordo stipulato tra un'organizzazione internazionale di prodotto ed il Fondo ai sensi dell'articolo 7.
6. Per "fabbisogni finanziari massimali" si intende l'ammontare massimale che un'organizzazione internazionale e di prodotto associata puo' ritirare dal Fondo e prendere in prestito dal Fondo, e che e' determinato ai sensi dell'articolo 7 paragrafo 8.
7. Per "organizzazione internazionale di prodotto" si intende un organismo designato ai sensi dell'articolo 7 paragrafo 9.
8. Per "unita' di conto" si intende l'unita' di conto del Fondo definita ai sensi dell'articolo 8 paragrafo 1.
9. Per "monete utilizzabili" si intende: a) il marco tedesco, il dollaro USA, il franco francese, la lira sterlina, lo yen giapponese, ed ogni altra moneta eventualmente designata da una competente organizzazione monetaria internazionale in quanto abitualmente utilizzata per i pagamenti di transazioni internazionali e comunemente scambiate sui principali mercati di cambi e b) ogni altra moneta liberamente disponibile ed effettivamente utilizzabile che il Consiglio d'amministrazione potra' designare con maggioranza qualificata previa approvazione del Paese la cui moneta viene proposta dal Fondo. Il Consiglio dei governatori designera' un'organizzazione monetaria internazionale competente ai fini del punto a) di cui sopra ed adottera' con maggioranza qualificata i regolamenti relativi alla designazione della moneta ai fini del punto b) di cui sopra, in conformita' alla prassi monetaria internazionale vigente. Una moneta potra' essere tolta dalla lista delle monete utilizzabili dal Consiglio d'amministrazione con un voto a maggioranza qualificata.
10. Per capitale rappresentato dai contributi diretti" si intende il capitale specificato all'articolo 9 paragrafo 1 a) e paragrafo 4.
11. Per "azioni interamente liberate" si intendono le azioni del capitale rappresentato dai contributi diretti specificate all'articolo 9 paragrafo 2 a) ed all'articolo 10 paragrafo 2.
12. Per "azioni esigibili" si intendono le azioni, del capitale rappresentato dai contributi diretti specificate all'articolo 9 paragrafo 2 b) ed all'articolo 10 paragrafo 2 b).
13. Per "capitale di garanzia" si intende il capitale investito nel Fondo ai sensi dell'articolo 14 paragrafo 4 da parte dei membri del Fondo che partecipano ad un'organizzazione internazionale di prodotto associata.
14. Il termine "garanzie" designa le garanzie date al Fondo, ai sensi dell'articolo 14 paragrafo 5, dai partecipanti ad un'organizzazione internazionale di prodotto associata che non sono membri del Fondo.
15. L'espressione "warrants di stock" designa note di pegno di stock, fedi di deposito o altri titoli di proprieta' su stock di prodotto di base.
16. Per "totale dei voti attribuiti" si intende la somma dei voti detenuti dalla totalita' dei membri del Fondo.
17. Per "maggiorazione semplice" si intende la meta' piu' uno del totale dei suffragi espressi.
18. Per "maggiorazione qualificata" si intendono almeno i due terzi del totale dei suffragi espressi.
19. Per "maggioranza speciale" si intendono almeno i tre quarti del totale dei suffragi espressi.
20. Per "suffragi espressi" si intendono i voti a favore e i voti contro.",
e' cosi' modificato:
"Articolo 1
DEFINIZIONI
Ai fini del presente Accordo:
1. Per "azioni" si intendono le azioni del capitale di cui all'articolo 8, paragrafo 1.
2. Per "capitale" si intende il capitale del Fondo di cui all'articolo 8, paragrafo 1.
3. Per "Fondo" si intende si intende il Fondo comune per i prodotti di base istituito ai sensi del presente Accordo.
4. Per "fondo fiduciario" si intende ogni ammontare di denaro in contanti e/o numero di altri strumenti finanziari di un'altra parte o di altre parti che sia amministrato e/o gestito dal Fondo.
5. Per "intervento finanziario" si intende ogni contributo in conto capitale, in conto interessi o altro titolo di credito, investimento azionario, obbligazionario o fondo di investimento, o ogni altra forma di intervento o contributo finanziario, ad eccezione delle garanzie su crediti, che sia approvato dal Consiglio dei governatori in via generale o dal Consiglio di amministrazione in casi specifici, ai fini dei finanziamenti erogati dal Fondo nell'ambito delle attivita' a titolo del Conto operazioni.
6. Per "maggioranza qualificata" si intendono almeno i due terzi del totale dei suffragi espressi.
7. Per "maggioranza semplice" si intende la meta' piu' uno del totale dei suffragi espressi.
8. Per "maggioranza speciale" si intendono almeno i tre quarti del totale dei suffragi espressi.
9. Per "monete utilizzabili" si intendono: a) lo Yen giapponese, la Lira sterlina, l'Euro, il Dollaro USA ed ogni altra moneta eventualmente designata da una competente organizzazione monetaria internazionale in quanto abitualmente utilizzata per i pagamenti di transazioni internazionali e comunemente scambiata sui principali mercati di cambi e b) ogni altra moneta liberamente disponibile ed effettivamente utilizzabile che il Consiglio d'amministrazione potra' designare con maggioranza qualificata previa approvazione del Paese la cui moneta viene proposta dal Fondo. Una moneta puo' essere tolta dalla lista delle monete utilizzabili dal Consiglio di amministrazione con un voto a maggioranza qualificata.
10. Per "Organismo internazionale di prodotto" (qui di seguito chiamato ICB) si intende un organismo designato dal Consiglio di amministrazione, in base ai criteri di cui all'Allegato C, ai fini delle attivita' del Fondo a titolo del Conto operazioni.
11. Per "suffragi espressi" si intendono i voti a favore e i voti contro.
12. Per "totale dei voti attribuiti" si intende la somma dei voti detenuti dalla totalita' dei Membri del Fondo.
13. Per "unita' di conto" si intende l'unita' di conto del Fondo definita ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1.
CAPITOLO II. OBIETTIVI E FUNZIONI:
Il testo attuale dell'Articolo 2:
"Articolo 2
OBIETTIVI
Il Fondo ha per obiettivi:
(a) Servire da strumento chiave per il conseguimento degli obiettivi convenuti nel programma integrato per i prodotti di base enunciati nella Risoluzione 93 (IV) della Conferenza;
(b) Facilitare la conclusione e l'applicazione di accordi o intese internazionali di prodotto, in particolare in materia di prodotti di base che presentino uno speciale interesse per i Paesi in via di sviluppo.",
e' cosi' modificato:
"Articolo 2
OBIETTIVI
Il Fondo ha per obiettivi:
(a) Servire da strumento chiave per il conseguimento degli obiettivi convenuti nel programma integrato per i prodotti di base enunciati nella Risoluzione 93 (IV) della Conferenza;
(b) Promuovere lo sviluppo del settore dei prodotti di base e contribuire allo sviluppo sostenibile nelle sue tre dimensioni - sociale, economica ed ambientale - riconoscendo la diversita' dei percorsi verso lo sviluppo sostenibile e, a tale riguardo, ricordare che ciascun Paese ha la responsabilita' principale del proprio sviluppo ed il diritto di determinare autonomamente i propri percorsi di sviluppo e le strategie opportune.".
Il testo attuale dell'Articolo 3:
"Articolo 3
FUNZIONI
Per il conseguimento di tali obiettivi, il Fondo svolgera' le seguenti funzioni:
(a) Contribuira' per mezzo del suo primo conto, secondo le modalita' indicate qui di seguito, nel presente Accordo, al finanziamento di stock regolatori internazionali e di stock nazionali coordinati a livello internazionale, il tutto nel quadro di accordi o intese internazionali di prodotto;
(b) Finanziare per mezzo del suo secondo conto altre misure diverse dallo stoccaggio nel settore dei prodotti di base, secondo le modalita' indicate qui di seguito;
(c) Favorire il coordinamento e le consultazioni per mezzo del suo secondo conto per quanto concerne le altre misure diverse dallo stoccaggio nel settore dei prodotti di base ed il loro finanziamento, in modo tale da servire da punto focale per ogni prodotto.",
e' cosi' modificato:
"Articolo 3
FUNZIONI
Per promuovere gli obiettivi di cui all'articolo 2, il Fondo svolgera' le seguenti funzioni:
(a) Mobilitare risorse e finanziare misure ed azioni nel settore dei prodotti di base, come previsto qui di seguito;
(b) Stabilire rapporti di partenariato al fine di stimolare sinergie attraverso la cooperazione e la realizzazione di attivita' atte a sviluppare i prodotti di base;
(c) Operare in qualita' di erogatore di servizi;
(d) Diffondere conoscenze e fornire informazioni su metodi nuovi ed innovativi nel settore dei prodotti di base;
(e) Svolgere ogni altra funzione deliberata dal Consiglio dei governatori.".
CAPITOLO III. MEMBRI:
Il testo attuale dell'Articolo 4:
"Articolo 4
CONDIZIONI DI AMMISSIONE
Sono ammessi a diventare Membri del Fondo:
(a) Tutti gli Stati membri dell'Organizzazione delle Nazioni Unite o Membri di una delle sue istituzioni specializzate oppure dell'Agenzia internazionale dell'energia atomica; e
(b) Ogni organizzazione intergovernativa di integrazione economica regionale che eserciti competenze nei settori di attivita' del Fondo.
Le organizzazioni intergovernative di tale categoria non sono tenute ad assumersi obblighi finanziari nei confronti del Fondo e non hanno diritto di voto.",
e' cosi' modificato:
"Articolo 4
CONDIZIONI DI AMMISSIONE
Sono ammessi a diventare Membri del Fondo:
(a) Tutti gli Stati membri dell'Organizzazione delle Nazioni Unite o Membri di una delle sue istituzioni specializzate oppure dell'Agenzia internazionale dell'energia atomica; e
(b) Ogni organizzazione intergovernativa che eserciti competenze nei settori di attivita' del Fondo. Le organizzazioni intergovernative di tale categoria non sono tenute ad assumersi obblighi finanziari nei confronti del Fondo e non hanno diritto di voto.".
Il testo attuale dell'Articolo 5:
"Articolo 5
MEMBRI
I Membri del Fondo (qui di seguito chiamati Membri) sono:
(a) Gli Stati che hanno ratificato, accettato o approvato il presente Accordo in conformit54; a' all'articolo
(b) Gli Stati che hanno aderito al presente Accordo in conformita' all'articolo 56;
(c) Le organizzazioni intergovernative di cui all'articolo 4 b) che hanno ratificato,approvato il presente accordo in conformita' all'articolo 54; accettato o
(d) Le organizzazioni intergovernative di cui all'articolo 4 b) che hanno aderito al presentconformita' all'articolo 56. e Accordo in
e' cosi' modificato:
"Articolo 5
MEMBRI
I Membri del Fondo (qui di seguito chiamati Membri) sono:
(a) Gli Stati che hanno ratificato, accettato o approvato il presente Accordo alla data di entrata in vigore dello stesso o precedentemente;
(b) Gli Stati che hanno aderito al presente Accordo in conformita' all'articolo 56;
(c) Le organizzazioni intergovernative di cui all'articolo 4 b) che hanno ratificato, accettato o approvato il presente Accordo alla data di entrata in vigore dello stesso o precedentemente;
(d) Le organizzazioni intergovernative di cui all'articolo 4 b) che hanno aderito al presente Accordo in conformita' all'articolo 56.".
CAPITOLO IV. RAPPORTI INTERNAZIONALI DELLE ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI DI PRODOTTO E DEGLI ORGANISMI INTERNAZIONALI DI PRODOTTO CON IL FONDO:
Il testo attuale del Capitolo IV:
"CAPITOLO IV. RAPPORTI INTERNAZIONALI DELLE ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI DI PRODOTTO E DEGLI ORGANISMI INTERNAZIONALI DI PRODOTTO CON IL FONDO
Articolo 7
RAPPORTI DELLE ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI DI PRODOTTO E DEGLI ORGANISMI INTERNAZIONALI DI PRODOTTO CON IL FONDO
1. Le "facilities" del primo conto del Fondo sono utilizzate soltanto dalle organizzazioni internazionali di prodotto che sono state create per l'applicazione delle disposizioni di accordi o intese internazionali di prodotto che prevedono sia degli stock regolatori internazionali sia degli stock nazionali coordinati a livello internazionale. L'accordo d'associazione e' conforme alle disposizioni del presente Accordo e dei regolamenti compatibili con quella che il Consiglio dei governatori deve applicare.
2. Un'organizzazione internazionale di prodotto creata per l'applicazione delle disposizioni di un accordo o di un'intesa internazionale di prodotto che prevede stock regolatori internazionali, puo' associarsi al Fondo per gli scopi del primo conto, a condizione che l'accordo o l'intesa internazionale di prodotto sia negoziato o rinegoziato secondo il principio del finanziamento comune di uno stock regolatore e sia conforme al suddetto principio. Ai fini del presente Accordo, gli accordi o le intese internazionali di prodotto finanziati mediante un prelievo sono ammessi ad associarsi col Fondo.
3. Ogni accordo d'associazione proposto viene presentato dal Direttore generale al Consiglio di amministrazione e, con la raccomandazione del suddetto Consiglio, al Consiglio dei governatori per l'approvazione a maggioranza qualificata.
4. Nell'applicare le disposizioni dell'accordo di associazione tra il Fondo e un'organizzazione internazionale di prodotto associata, ogni istituzione rispettera' l'autonomia dell'altra. L'accordo d'associazione specifichera' diritti ed obblighi reciproci del Fondo e dell'organizzazione internazionale di prodotto associata, compatibilmente con le disposizioni pertinenti del presente Accordo.
5. Un'organizzazione internazionale di prodotto associata e' ammessa a prelevare prestiti dal Fondo per il tramite del primo conto senza pregiudizio della possibilita' di ottenere un finanziamento del secondo conto, con la riserva che la suddetta organizzazione associata ed i suoi partecipanti abbiano debitamente adempiuto e adempiano ai loro obblighi nei confronti del Fondo.
6. L'accordo d'associazione prevede la liquidazione dei conti tra l'organizzazione internazionale di prodotto associata ed il Fondo, prima di ogni rinnovo dell'accordo d'associazione.
7. Un'organizzazione internazionale di prodotto associata puo', se l'accordo d'associazione lo prevede, e se l'organizzazione internazionale di prodotto precedente associata per lo stesso prodotto e d'accordo, subentrare alla suddetta organizzazione nei suoi diritti ed obblighi.
8. Il Fondo non interviene direttamente sui mercati di prodotti di base. Tuttavia, esso potra' alienare stock di prodotti di base solo in applicazione dell'articolo 17 paragrafi 15-17.
9. Ai fini del secondo conto, il Consiglio d'amministrazione designera' eventualmente degli organismi di prodotto appropriati, ivi comprese delle organizzazioni internazionali di prodotto, associate o no, quali organismi internazionali di prodotto, con la riserva che siano conformi ai criteri enunciati nell'allegato C.",
e' abrogato.
CAPITOLO IV. CAPITALE E ALTRE RISORSE:
Il testo attuale dell'Articolo 8:
"Articolo 8
UNITA' DI CONTO E MONETA
1. L'unita' di conto del Fondo e' quella che viene definita nell'allegato F.
2. Il Fondo dispone di monete utilizzabili ed effettua le sue transazioni finanziarie in monete utilizzabili. Con riserva delle disposizioni di cui all'articolo 16 paragrafo 5 b), nessun membro applichera' o imporra' restrizioni alle disponibilita', all'impiego o allo scambio, da parte del Fondo, di monete utilizzabili provenienti:
(a) Dal pagamento di sottoscrizioni di azioni di capitale rappresentato dai contributi diretti;
(b) Dal pagamento di capitale di garanzia, di valuta depositata al posto del capitale di garanzia, di garanzie o di depositi in contanti provenienti dall'associazione di organizzazioni internazionali di prodotto con il Fondo;
(c) Dal pagamento di contributi volontari;
(d) Da prestiti;
(e) Dall'alienazione di stock in caso di deperimento, in conformita' con l'articolo 17 paragrafi 15-17;
(f) Dai pagamenti a titolo di capitale, di introiti, di interessi o altre commissioni riguardanti prestiti o investimenti effettuati mediante prelievo su uno dei fondi menzionati nel presente paragrafo.
3. Il Consiglio d'amministrazione fissa il criterio di valutazione delle monete utilizzabili nei confronti dell'unita' di conto, secondo la prassi monetaria internazionale vigente.",
e' rinumerato Articolo 7 e cosi' modificato:
"Articolo 7
UNITA' DI CONTO E MONETA
1. L'unita' di conto del Fondo e' quella che viene definita nell'allegato F.
2. Il Fondo dispone di monete utilizzabili ed effettua le sue transazioni finanziarie in monete utilizzabili. Nessun Membro applichera' o imporra' restrizioni alle disponibilita', all'impiego o allo scambio, da parte del Fondo, di monete utilizzabili provenienti:
(a) Dal pagamento di sottoscrizioni di azioni di capitale;
(b) Dal pagamento di contributi volontari;
(c) Da prestiti;
(d) Da pagamenti a titolo di capitale, di introiti, di interessi o altre commissioni riguardanti prestiti o investimenti effettuati mediante prelievo su uno dei fondi menzionati nel presente paragrafo.
3. Il Consiglio di amministrazione fissa il criterio di valutazione delle monete utilizzabili, nei confronti dell'unita' di conto, secondo la prassi monetaria internazionale vigente.".
Il testo attuale dell'Articolo 9:
"Articolo 9
RISORSE DI CAPITALE
1. Il capitale del Fondo e' composto:
(a) Dal capitale rappresentato dai contributi diretti, diviso in 47.000 azioni emesse dal Fondo, per un valore pari a 7566,47145 unita' di conto ciascuna e per un valore totale di 355.624.158 unita' di conto; (b) Dal capitale di garanzia apportato direttamente al Fondo in conformita' all'articolo 14 paragrafo 4.
2. Le azioni emesse dal Fondo si dividono in:
(a) 37,000 37.000 azioni interamente liberate;
(b) 10,000 azioni esigibili.
3. Le azioni di capitale rappresentato dai contributi diretti sono disponibili per la sottoscrizione soltanto da parte dei Membri in conformita' alle disposizioni dell'articolo 10.
4. Il numero di azioni di capitale rappresentato dai contributi diretti:
(a) Viene, in caso di necessita', aumentato dal Consiglio dei governatori in occasione dell'adesione di uno Stato a norma dell'articolo 56;
(b) Puo' essere aumentato dal Consiglio dei governatori in conformita' dell'articolo 12;
(c) Viene aumentato della somma necessaria in conformita' all'articolo 17 paragrafo 14.
5. Se il Consiglio dei governatori offre alla sottoscrizione le azioni non sottoscritte del capitale rappresentato dai contributi diretti in applicazione dell'articolo 12 paragrafo 3 o aumenta il numero delle azioni di capitale rappresentato dai contributi diretti in applicazione del paragrafo 4 b) o 4 c) del presente articolo, ogni membro avra' il diritto, ma non l'obbligo, di sottoscrivere le suddette azioni.",
e' rinumerato Articolo 8 e cosi' modificato:
"Articolo 8
RISORSE DI CAPITALE
1. Il capitale del Fondo (qui di seguito chiamato "capitale") e' diviso in 37.000 azioni emesse dal Fondo, per un valore di 7.566,47145 unita' di conto ciascuna e per un valore totale di 279.959.444 unita' di conto.
2. Le azioni di capitale sono disponibili per la sottoscrizione soltanto da parte dei Membri in conformita' alle disposizioni dell'articolo 9.
3. Il numero di azioni di capitale:
(a) Viene, in caso di necessita', aumentato dal Consiglio dei governatori in occasione dell'adesione di uno Stato a norma dell'articolo 56;
(b) Puo' essere aumentato dal Consiglio dei governatori in conformita' all'articolo 11.
4. Se il Consiglio dei governatori offre alla sottoscrizione le azioni non sottoscritte del capitale in applicazione dell'articolo 11, paragrafo 2 o aumenta il numero delle azioni di capitale in applicazione del paragrafo 3 b) del presente articolo, ogni membro avra' il diritto, ma non l'obbligo, di sottoscrivere le suddette azioni."
Il testo attuale dell'Articolo 10:
"Articolo 10
SOTTOSCRIZIONE DELLE AZIONI
1. Ogni Membro definito all'articolo 5 a) sottoscrive, secondo quanto indicato nell'allegato A:
(a) 100 azioni interamente liberate;
(b) Un numero supplementare qualunque di azioni interamente liberate e di azioni esigibili.
2. Ogni Membro definito all'articolo 5 b) sottoscrive:
(a) 100 azioni interamente liberate;
(b) Un numero supplementare qualunque di azioni interamente liberate e di azioni esigibili che il Consiglio dei governatori fissa a maggioranza qualificata, compatibilmente con la ripartizione delle azioni indicate nell'allegato A e in conformita' con le condizioni e modalita' concordate a norma dell'articolo 56.
3. Ogni Membro potra' destinare al secondo conto una parte della sua sottoscrizione in applicazione del paragrafo 1 a) del presente articolo; tuttavia la somma globale destinata al secondo conto, a titolo volontario, non dovra' essere inferiore a 52.965.300 unita' di conto.
4. Le azioni di capitale rappresentato dai contributi diretti non saranno in alcun modo ne' cedute in garanzia ne' vincolate dai Membri e potranno essere cedute solamente al Fondo.",
e' rinumerato Articolo 9 e cosi' modificato:
"Articolo 9
SOTTOSCRIZIONE DELLE AZIONI
1. Ogni membro definito all'articolo 5 a) manterra' una sottoscrizione, secondo quanto indicato nell'allegato A, di:
(a) 100 azioni; e
(b) Un numero supplementare qualunque di azioni.
2. Ogni membro definito all'articolo 5 b) sottoscrive:
(a) 100 azioni; e
(b) Un numero supplementare qualunque di azioni che il Consiglio dei governatori fissa a maggioranza qualificata, compatibilmente con la ripartizione delle azioni indicate nell'allegato A e in conformita' con le condizioni e le modalita' concordate a norma dell'articolo 56.
3. Ogni Membro potra', a titolo volontario, destinare al Conto operazioni una parte della sua sottoscrizione, in applicazione rispettivamente del paragrafo 1 a) o 2 a) del presente articolo, nonche' ogni parte o parti della sua sottoscrizione, in applicazione rispettivamente del paragrafo 1 b) o 2 b), che il Consiglio dei governatori potra' per consenso autorizzare su richiesta di tale Membro.
4. Oltre alla sottoscrizione obbligatoria a norma rispettivamente del paragrafo 1 o 2 dell'articolo 9, ogni Membro potra', a propria discrezione, chiedere al Consiglio dei governatori di mettergli a disposizione per la sottoscrizione qualunque numero di azioni di capitale di cui all'articolo 8 che rimangano non sottoscritte alla data di tale richiesta. Il pagamento delle eventuali azioni cosi' sottoscritte avra' luogo in base alle condizioni ed alle modalita' che saranno concordate tra il Consiglio dei governatori ed il Membro interessato.
5. Le azioni di capitale non saranno in alcun modo cedute in garanzia, ne' vincolate da parte dei Membri e potranno essere cedute solamente al Fondo.".
Il testo attuale dell'Articolo 11:
"Articolo 11
PAGAMENTO DELLE AZIONI
1. Il pagamento delle azioni sottoscritte da ogni Membro a titolo di capitale rappresentato dai contributi diretti viene effettuato:
(a) In qualsivoglia moneta utilizzabile, ai tassi di conversione in vigore fra tale moneta e l'unita' di conto alla data del pagamento; oppure
(b) in una moneta utilizzabile scelta dal Membro in causa al momento del deposito del suo strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione, e ai tassi di conversione in vigore tra questa moneta utilizzabile e l'unita' di conto alla data del presente Accordo. Il Consiglio dei governatori adottera' un regolamento in relazione al pagamento delle sottoscrizioni in monete utilizzabili se altre monete utilizzabili sono designate o se delle monete utilizzabili sono eliminate dall'elenco delle monete utilizzabili in conformita' alla definizione 9 dell'articolo 1. Al momento del deposito del suo strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione ciascun Membro scegliera' uno dei due metodi sopra descritti che intendera' applicare per tutti i pagamenti in questione.
2. Il Consiglio dei governatori, quando proceda ad una verifica in conformita' all'articolo 12 paragrafo 2, esaminera' il funzionamento del metodo di pagamento fissato al paragrafo 1 del presente articolo, tenendo presenti le fluttuazioni dei tassi di cambio o tenendo conto dell'evoluzione della prassi degli istituti di credito internazionali, decidera', a maggioranza speciale, i cambiamenti da apportare eventualmente al metodo di pagamento delle sottoscrizioni delle azioni supplementari di capitale rappresentato dai contributi diretti emessi ulteriormente in conformita' all'articolo 12 paragrafo 3.
3. Ogni Membro definito all'articolo 5 a):
(a) Versera' il 30 per cento della sua sottoscrizione totale di azioni interamente liberate entro i 60 giorni successivi all'entrata in vigore del presente Accordo o entro 30 giorni dalla data di deposito del suo strumento di ratifica, accettazione o approvazione se tale data e' successiva;
(b) Un anno dopo il versamento previsto al precedente comma a), versera' il 20 per cento della sua sottoscrizione totale di azioni interamente liberate e depositera' presso il Fondo dei vaglia cambiari irrevocabili, non negoziabili e infruttiferi per un ammontare pari al 10 per cento della sua sottoscrizione totale di azioni interamente liberate. Detti vaglia cambiari verranno incassati secondo le modalita' e alla data che il Consiglio d'amministrazione fissera';
(c) Due anni dopo il versamento previsto al precedente comma a), depositera' presso il Fondo dei vaglia cambiari irrevocabili non negoziabili ed infruttiferi per un ammontare pari al 40 per cento della sua sottoscrizione totale di azioni interamente liberate. Detti vaglia cambiari verranno incassati secondo le modalita' e alla data che il Consiglio d'amministrazione fissera' a maggioranza qualificata, tenendo debitamente conto delle necessita' delle operazioni del Fondo, restando tuttavia inteso che i vaglia cambiari depositati in relazione alle azioni destinate al secondo conto verranno incassate secondo le modalita' e alla data che il Consiglio d'amministrazione fissera'.
4. L'ammontare sottoscritto da ciascun Membro per le azioni esigibili potra' essere richiesto dal Fondo soltanto alle condizioni previste all'articolo 17 paragrafo 12.
5. Le richieste di azioni di capitale rappresentato dai contributi diretti si suddividono proporzionalmente tra tutti i Membri qualunque sia la categoria o le categorie di azioni che sono oggetto della richiesta, fatte salve le disposizioni de paragrafo 3 del presente articolo.
6. Le disposizioni speciali che regolano il pagamento di azioni di capitale rappresentato dai contributi diretti sottoscritti dai Paesi in via di sviluppo meno avanzati sono quelli enunciati all'allegato B.
7. Le sottoscrizioni di azioni di capitale rappresentato dai contributi diretti, potranno, qualora fosse necessario, essere effettuate dalle istituzioni appropriate dei Membri interessati.",
e' rinumerato Articolo 10 e cosi' modificato:
"Articolo 10
PAGAMENTO DELLE AZIONI
1. Il pagamento delle azioni di capitale sottoscritte da ogni Membro viene effettuato:
(a) In qualsivoglia moneta utilizzabile, ai tassi di conversione in vigore fra tale moneta e l'unita' di conto alla data del pagamento; oppure
(b) In una moneta utilizzabile scelta dal Membro al momento del deposito del suo strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione e ai tassi di conversione in vigore tra questa moneta utilizzabile e l'unita' di conto alla data del presente Accordo.
Al momento del deposito del suo strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione, ciascun Membro scegliera' uno dei due metodi sopra descritti che intendera' applicare per tutti i pagamenti in questione.
2. Il Consiglio dei governatori, quando proceda ad una verifica in conformita' all'articolo 11, paragrafo 1, esaminera' il funzionamento del metodo di pagamento di cui al paragrafo 1 del presente articolo tenendo presenti le fluttuazioni dei tassi di cambio e, tenendo conto dell'evoluzione della prassi degli istituti di credito internazionali, decidera', a maggioranza speciale, i cambiamenti da apportare eventualmente al metodo di pagamento delle sottoscrizioni delle eventuali azioni supplementari di capitale emesse ulteriormente in conformita' all'articolo 11, paragrafo 2.
3. Ogni Membro definito all'articolo 5 a) deve:
(a) Aver versato il 30 per cento della sua sottoscrizione totale di azioni entro i 60 giorni successivi all'entrata in vigore del presente Accordo, o entro 30 giorni dalla data di deposito del suo strumento di ratifica, accettazione o approvazione se la data e' successiva;
(b) Un anno dopo il versamento previsto al precedente comma (a), aver versato il 20 per cento della sua sottoscrizione totale di azioni e depositato presso il Fondo dei vaglia cambiari irrevocabili, non negoziabili e infruttiferi per un ammontare pari al 10 per cento della sua sottoscrizione totale di azioni. Detti vaglia cambiari verranno incassati secondo le modalita' e alla data che il Consiglio dei governatori fissera' a maggioranza qualificata;
(c) Due anni dopo il versamento previsto al precedente comma (a), aver depositato presso il Fondo dei vaglia cambiari irrevocabili, non negoziabili e infruttiferi per un ammontare pari al 40 per cento della sua sottoscrizione totale di azioni.
Detti vaglia cambiari verranno incassati secondo la modalita' ed alla data che il Consiglio dei governatori fissera' a maggioranza qualificata, restando tuttavia inteso che i vaglia cambiari depositati in relazione alle azioni destinate al Conto operazioni verranno incassati secondo le modalita' e alla data che il Consiglio di amministrazione fissera'.
4. Le richieste di azioni di capitale si suddividono proporzionalmente tra tutti i Membri, fatte salve le disposizioni del paragrafo 3 c) del presente articolo.
5. Le disposizioni speciali che regolano il pagamento delle azioni di capitale sottoscritte dai Paesi in via di sviluppo meno avanzati sono quelle enunciate nell'allegato B.
6. Le sottoscrizioni di azioni di capitale potranno, qualora fosse necessario, essere effettuate dalle istituzioni appropriate dei Membri interessati.".
Il testo attuale dell'Articolo 12:
"Articolo 12
ADEGUAMENTO DELLE SOTTOSCRIZIONI DI AZIONI DI CAPITALE RAPPRESENTATO DAI CONTRIBUTI DIRETTI
1. Se diciotto mesi dopo l'entrata in vigore del presente Accordo le sottoscrizioni di azioni di capitale rappresentato dai contributi diretti sono inferiori all'ammontare specificato all'articolo 9 paragrafo 1 a), il Consiglio dei governatori verifichera' al piu' presto se le sottoscrizioni sono sufficienti.
2. Il Consiglio dei governatori verifichera' inoltre, ad intervalli che riterra' adeguati, se il capitale rappresentato dai contributi diretti ai fini del primo conto e' sufficiente. La prima di tali verifiche avra' luogo al piu' tardi alla fine del terzo anno successivo all'entrata in vigore del presente Accordo.
3. A seguito di una verifica effettuata in applicazione del paragrafo 1 o 2 del presente articolo, il Consiglio dei governatori potra' decidere di offrire alla sottoscrizione le azioni non sottoscritte o di emettere altre azioni di capitale rappresentato dai contributi diretti secondo una tabella fissata dal Consiglio.
4. Le decisioni prese dal Consiglio dei governatori in applicazione del presente articolo verranno adottate a maggioranza speciale."
e' rinumerato Articolo 11 e cosi' modificato:
"Articolo 11
ADEGUAMENTO DELLE SOTTOSCRIZIONI DI AZIONI DI CAPITALE
1. Il Consiglio dei governatori potra' verificare, ad intervalli che riterra' adeguati, se il capitale disponibile nel Conto Capitale e' sufficiente.
2. A seguito di una verifica effettuata in applicazione del paragrafo 1 del presente articolo, il Consiglio dei governatori potra' decidere di offrire alla sottoscrizione le azioni non sottoscritte o di emettere altre azioni di capitale sulla base di una tabella fissata dal Consiglio.
3. Le decisioni prese dal Consiglio dei governatori in applicazione del presente articolo verranno adottate a maggioranza speciale ma entreranno in vigore soltanto dopo l'accettazione da parte di tutti i Membri. L'accettazione sara' considerata avvenuta a meno che un membro non notifichi per iscritto un'obiezione al Direttore generale entro sei mesi dall'adozione della decisione. Tale periodo puo', a richiesta di qualunque membro, essere prolungato dal Consiglio dei governatori al momento dell'adozione della decisione ."
Il testo attuale dell'Articolo 13:
"Articolo 13
CONTRIBUTI VOLONTARI
1. 1. Il Fondo potra' accettare contributi volontari dai Membri e da altre fonti. Tali contributi sono versati in monete utilizzabili.
2. L'obiettivo da raggiungere con i contributi volontari iniziali per il secondo conto e' di 211.861.200 unita' di conto, indipendentemente dalla ripartizione fatta in conformita' all'articolo 10 paragrafo 3.
3. (a) Il Consiglio dei governatori verifichera' se le risorse del secondo conto sono sufficienti al piu' tardi alla fine del terzo anno dopo l'entrata in vigore del presente Accordo. Tenendo presenti le attivita' del secondo conto, il Consiglio dei governatori potra' anche procedere a tale verifica in altri momenti che esso decidera'. (b) Alla fine di tali verifiche, il Consiglio dei governatori potra' decidere di ricostituire le risorse del secondo conto e adottera' le disposizioni volute. Tali ricostituzioni hanno carattere volontario per i Membri e dovranno essere conformi al presente Accordo.
4. I contributi volontari non sono legati a nessuna restrizione quanto alla loro utilizzazione da parte del Fondo, a meno che il contribuente non ne decida l'assegnazione al primo o al secondo conto.",
e' rinumerato Articolo 12 e cosi' modificato:
"Articolo 12
CONTRIBUTI VOLONTARI
1. Il Fondo potra' accettare contributi volontari dai Membri e da altre fonti. Tali contributi sono versati in monete utilizzabili.
2. Il Consiglio dei governatori potra', ogniqualvolta lo riterra' opportuno, verificare se le risorse del Conto operazioni sono sufficienti. A seguito di tali verifiche, il Consiglio dei governatori potra' decidere di ricostituire le risorse del Conto operazioni adottando le disposizioni necessarie. Tali ricostituzioni hanno carattere volontario per i Membri e dovranno essere conformi al presente Accordo.
3. I contributi volontari potranno, a discrezione del contribuente, essere versati con o senza restrizioni in relazione alla loro utilizzazione da parte del Fondo.".
Il testo attuale dell'Articolo 14:
"Articolo 14
RISORSE PROVENIENTI DALL'ASSOCIAZIONE DI ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI DI PRODOTTO CON IL FONDO
A. Depositi in contanti
1. Al momento della sua associazione con il Fondo un'organizzazione internazionale di prodotto associata deve, fatto salvo quanto specificato al paragrafo 2 del presente articolo, depositare in contanti presso il Fondo in moneta utilizzabile e per conto della suddetta organizzazione associata un terzo dei suoi fabbisogni finanziari massimali. Il deposito sara' effettuato in una sola volta o a rate, come concordato dall'organizzazione associata e dal Fondo, tenuto conto di tutti i fattori pertinenti e in particolare dello stato della liquidita' del Fondo, della necessita' di ricavare il massimo vantaggio finanziario dall'apporto dei depositi in contanti delle organizzazioni internazionali di prodotto associate e dalla capacita' dell'organizzazione internazionale di prodotto associata interessata a procurarsi i contanti necessari per far fronte al suo obbligo di deposito.
2. Un'organizzazione internazionale di prodotto associata che possieda degli stock al momento della sua associazione con il Fondo, puo' far fronte ad una parte o a tutto il suo obbligo di deposito, ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo, dando in pegno presso il Fondo o dando in deposito per conto del Fondo dei warrants di stock di valore equivalente.
3. Un'organizzazione internazionale di prodotto associata puo' depositare presso il Fondo, secondo condizioni e modalita' reciprocamente accettabili, le sue eccedenze in valuta, oltre ai depositi effettuati ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo.
B. Capitale di garanzia e garanzie
4. Al momento dell'associazione di un'organizzazione internazionale di prodotto con il Fondo, i Membri che partecipano alla suddetta organizzazione associata apportano direttamente al Fondo del capitale di garanzia secondo le modalita' stabilite dall'organizzazione associata e tali da soddisfare il Fondo. Il valore globale di garanzia, delle garanzie e dei contanti versati ai sensi del paragrafo 5 del presente articolo e' pari ai due terzi dei futuri bisogni finanziari massimali della suddetta organizzazione associata, fatte salve le disposizioni del paragrafo 7 del presente articolo.Il capitale di garanzia puo', qualora si riveli opportuno, essere apportato dalla istituzione appropriata dei Membri interessati, secondo modalita' che soddisfino il Fondo.
5. Se i partecipanti ad un'organizzazione internazionale di prodotto associata non sono Membri, tale organizzazione associata deposita presso il Fondo, in aggiunta ai contanti di cui al paragrafo 1 del presente articolo, un ammontare pari al capitale di garanzia che detti partecipanti avrebbero apportato se fossero stati Membri, restando inteso che il Consiglio dei governatori puo', a maggioranza speciale, permettere alla suddetta organizzazione associata di prevedere sia l'apporto di capitale di garanzia supplementare per lo stesso ammontare da parte dei Membri partecipanti a detta organizzazione associata, sia l'apporto di garanzie per lo stesso ammontare da parte dei partecipanti a detta organizzazione associata che non sono Membri; tali garanzie comportano obblighi finanziari paragonabili a quelli del capitale di garanzia e vengono fornite in una forma tale da soddisfare il Fondo.
6. Il capitale di garanzia e le garanzie possono essere richieste dal Fondo solo in applicazione dell'articolo 16 paragrafi da 11 a 13.Tale capitale di garanzia e tali garanzie vengono versati in moneta utilizzabile.
7. Se un'organizzazione internazionale di prodotto associata adempie al suo obbligo di deposito mediante rate in conformita' col paragrafo 1 del presente articolo, tale organizzazione associata ed i suoi partecipanti apportano in maniera adeguata, al momento del versamento di ogni rata, il capitale di garanzia, contanti o garanzie, in conformita' al paragrafo 5 del presente articolo, che rappresentano complessivamente il doppio dell'ammontare della rata.
C. Warrants di stock
8. Un'organizzazione internazionale di prodotto associata da' in pegno presso il Fondo o mette in deposito per conto del Fondo tutti i warrants di stock di prodotti acquistati per mezzo del ritiro di depositi in valuta effettuati in conformita' con il paragrafo 1 del presente articolo o di prestiti contratti presso il Fondo, a titolo di garanzia per il pagamento dei suoi obblighi nei confronti del Fondo. Il fondo puo' alienare gli stock solo in conformita' all'articolo 17 paragrafi da 15 a 17. Al momento della vendita dei prodotti rappresentati dai suddetti warrants di stock, l'organizzazione internazionale di prodotto associata utilizza il ricavato di tale vendita in primo luogo per rimborsare il saldo dovuto poi ogni prestito eventualmente contratto presso il Fondo, in secondo luogo per far fronte ai suoi obblighi di deposito in contanti in conformita' con il paragrafo 1 del presente articolo.
9. Tutti warrants di stock dati in pegno presso il Fondo o depositati per conto del Fondo sono valutati ai fini del paragrafo 2 del presente articolo, secondo il metodo stabilito dai regolamenti adottati dal Consiglio dei governatori.".
e' abrogato.
E' introdotto un nuovo Articolo 13 con il seguente testo:
"Articolo 13
RISERVA DI GARANZIA
1. Il Consiglio dei governatori costituisce una riserva le cui risorse saranno impiegate come garanzia per i prestiti effettuati dal Fondo.
2. Le risorse della riserva di garanzia saranno costituite da:
(a) Utili derivanti dal Conto capitale, al netto delle spese amministrative, negli importi stabiliti annualmente dal Consiglio dei governatori;
(b) Contributi volontari destinati dai Membri alla riserva di garanzia; e
(c) Ogni altra risorsa messa a disposizione da qualunque parte per la riserva di garanzia.
3. Ferme restando le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo, il Consiglio dei governatori decide a maggioranza speciale come disporre degli eventuali utili netti derivanti dal Conto capitale e non destinati e alla riserva di garanzia."
Il testo attuale dell'Articolo 15:
"Articolo 15
PRESTITI
Il Fondo puo' contrarre prestiti in conformita' all'articolo 16 paragrafo 5 a), fermo restando che l'ammontare totale dei prestiti contratti dal Fondo per le operazioni del suo primo conto non deve mai superare la cifra costituita dalla somma dei seguenti importi:
(a) La parte non richiesta delle azioni esigibili;
(b) La parte non richiesta del capitale di garanzia e delle garanzie dei partecipanti ad organizzazioni internazionali di prodotto associate in conformita' con i paragrafi da 4 a 7 dell'articolo 14 e
(c) La riserva speciale costituita in applicazione dell'articolo 16 paragrafo 4."
e' rinumerato Articolo 14 e cosi' modificato:
"Articolo 14
DEBITI
1. Il Fondo non puo' contrarre prestiti o altri debiti in qualunque forma, salvo in conformita' al paragrafo 2 del presente articolo.
2. Per un'efficace amministrazione delle proprie operazioni, il Fondo potra' contrarre debiti a breve termine al fine di:
(i) regolare transazioni finanziarie o altre operazioni di tesoreria;
(ii) provvedere al proprio fabbisogno di liquidita'.
3. L'indebitamento totale del Fondo non dovra' mai superare l'entita' delle risorse della riserva di garanzia.".
E' introdotto un nuovo Articolo 15 con il seguente testo:
"Articolo 15
FONDI FIDUCIARI
1. Il Fondo potra' accettare risorse finanziarie da qualunque parte o parti, ai fini della costituzione di un fondo fiduciario, a condizione che le risorse del fondo fiduciario siano destinate a promuovere gli obiettivi del Fondo di cui all'articolo 2.
2. Le risorse di ciascun fondo fiduciario devono essere tenute in un conto separato rispetto a quelle del Fondo e di altri fondi fiduciari.
3. Le modalita' e le condizioni per l'utilizzazione delle risorse di ciascun fondo fiduciario e per l'amministrazione e/o la gestione delle stesse da parte del Fondo dovranno, previa approvazione del Consiglio di amministrazione, essere definite in un accordo fra il Fondo ed il titolare o i titolari delle risorse del fondo fiduciario.".
CAPITOLO V. OPERAZIONI:
Il testo attuale dell'Articolo 16:
"Articolo 16
DISPOSIZIONI GENERALI
A. Impiego delle risorse
Le risorse e le "facilities" del Fondo vengono utilizzate esclusivamente per consentirgli di conseguire i propri obiettivi e di assolvere le proprie funzioni.
B. Due conti
2. Il Fondo apre due conti distinti nei quali detiene le proprie risorse; un primo conto, alimentato dalle risorse di cui al paragrafo 1 dell'articolo 17, per contribuire al finanziamento dei dispositivi di stoccaggio di prodotti di base, un secondo conto alimentato dalle risorse di cui al paragrafo 1 dell'articolo 18, per il finanziamento di misure diverse da quelle relative allo stoccaggio nel campo dei prodotti di base, senza che l'unita' organica del Fondo sia compromessa. Tale operazione dei conti risulta dagli stati finanziari del fondo.
3. Le risorse di ciascun conto vengono detenute, utilizzate, impegnate, investite o altrimenti alienate separatamente dalle risorse dell'altro conto. Le risorse di un conto non devono essere gravate da perdite o utilizzate per il regolamento di impegni relativi alle operazioni od altre attivita' dell'altro conto.
4.
C. Riserva speciale
5. Il Consiglio dei governatori costituisce, effettuando dei prelievi sulle entrate del primo conto e deducendo le spese di amministrazione, una riserva speciale non superiore al 10 per cento del capitale rappresentato dai contributi diretti stanziati sul primo conto per far fronte agli impegni relativi ai prestiti del primo conto, come previsto al paragrafo 12 dell'articolo 17. Nonostante le disposizioni dei paragrafi 2 e 3 del presente articolo, il Consiglio dei governatori decide a maggioranza speciale come impiegare le entrate nette non destinate alla riserva speciale.
D. Poteri generali
6. Oltre ai poteri conferitigli dalle altre disposizioni del presente Accordo, il Fondo puo' esercitare i poteri che seguono per quanto riguarda le sue operazioni, purche' l'esercizio di tali poteri sia subordinato ai principi generali di gestione e ai termini del presente Accordo e compatibili con essi:
a) Richiedere prestiti ai Membri, alle istituzioni finanziarie internazionali e, per le operazioni del primo conto, sul mercato dei capitali, conformemente alle leggi in vigore nel Paese in cui viene contratto il prestito, con la riserva che il Fondo abbia ottenuto l'approvazione di tale Paese e di ogni Paese nella cui moneta viene contratto il prestito;
b) Investire in qualsiasi momento i fondi non necessari alle operazioni in strumenti finanziari che puo' determinare conformemente alle leggi vigenti nel Paese sul territorio del quale viene operato l'investimento;
c) Esercitare qualche altro potere necessario per conseguire i suoi obiettivi e assolvere le sue funzioni e per applicare le disposizioni del presente Accordo.
E. Principi generali di gestione
7. Il Fondo gestisce le operazioni conformemente alle disposizioni del presente Accordo e dei regolamenti che il Consiglio puo' adottare secondo il paragrafo 6 dell'articolo 20.
8. Il Fondo adotta le disposizioni necessarie per assicurarsi che un prestito o donazione che ha concesso o al quale partecipa sia destinato esclusivamente ai fini per i quali il prestito o la donazione sono stati concessi.
9. E' chiaramente indicato nel recto di qualsiasi titolo emesso dal Fondo che tale titolo non costituisce impegno alcuno per i Membri, salvo espressa dicitura sul titolo stesso.
10. Il Fondo assicura una ragionevole diversificazione nei suoi investimenti.
11. Il consiglio dei governatori adotta dei regolamenti per l'acquisto di beni e servizi con risorse del Fondo. In generale tali regolamenti devono conformarsi ai principi delle licitazioni internazionali tra fornitori sul territorio dei Membri e devono dare preferenza, a seconda del caso, agli esperti, ai tecnici e ai fornitori dei Paesi in via di sviluppo Membri dei Fondo.
12. Il Fondo crea stretti rapporti di lavoro con istituzioni finanziarie internazionali e regionali e puo', per quanto e' possibile, stabilire rapporti di lavoro con gli organismi nazionali dei Membri, pubblici o privati, che si occupano di investire fondi di sviluppo in misure di sviluppo in favore dei prodotti di base. Il Fondo puo' partecipare a un cofinanziamento con tali istituzioni.
13. Per le sue operazioni e nel campo di sua competenza il Fondo coopera con gli organismi internazionali di prodotto e con le organizzazioni internazionali di prodotto associate per tutelare gli interessi dei Paesi in via di sviluppo importatori se questi subiscono un danno derivante dall'adozione di misure prese in relazione al programma integrato per i prodotti di base.
14. Il Fondo gestisce le sue operazioni con prudenza, adotta le misure che reputa necessarie per preservare e salvaguardare le risorse e non compie speculazioni monetarie.",
e' cosi' modificato:
"Articolo 16
DISPOSIZIONI GENERALI
A. Impiego delle risorse
1. Le risorse e le "facilities" del Fondo vengono utilizzate esclusivamente per consentirgli di conseguire i propri obiettivi e di assolvere le proprie funzioni.
B. Due conti
2. Il Fondo apre due conti distinti nei quali detiene le proprie risorse: un Conto capitale, alimentato dalle risorse di cui all'articolo 17, paragrafo 1, ed un Conto operazioni con le risorse di cui all'articolo 18, paragrafo 1. Tale operazione risulta dagli stati finanziari del Fondo.
3. Il Consiglio dei governatori potra' decidere di ritrasferire le risorse - ad eccezione delle azioni di capitale - da un conto all'altro conto ed utilizzare le risorse di entrambi i conti per coprire perdite o regolare impegni derivanti da operazioni o altre attivita' dell'altro conto.
C. Poteri generali
4. Oltre ai poteri conferitigli dalle altre disposizioni del presente Accordo, il Fondo puo' esercitare i poteri che seguono per quanto riguarda le sue operazioni purche' l'esercizio di tali poteri sia subordinato ai principi generali di gestione e ai termini del presente accordo e compatibili con essi:
(a) Investire in qualsiasi momento i fondi non necessari alle operazioni o alla riserva di garanzia negli strumenti finanziari che riterra' opportuni;
(b) Esercitare ogni altro potere necessario per conseguire i suoi obiettivi ed assolvere le sue funzioni e per applicare le disposizioni del presente Accordo.
D. Principi generali di gestione
5. Il Fondo gestisce le operazioni conformemente alle disposizioni del presente Accordo ed ai regolamenti che il Consiglio dei governatori potra' adottare.
6. Il Fondo operera' coerentemente con buone prassi di prudente gestione finanziaria dei fondi pubblici.".
Il testo attuale dell'Articolo 17:
"Articolo 17
IL PRIMO CONTO
A. Risorse
1. Le risorse del primo conto sono le seguenti:
(a) Sottoscrizioni da parte dei Membri di azioni di capitale rappresentato dai contributi diretti, eccezion fatta per la quota delle loro sottoscrizioni suscettibile di essere stanziata sul secondo conto conformemente al paragrafo 3 dell'articolo 10.
(b) Depositi in denaro di organizzazioni internazionali di prodotto associate conformemente ai paragrafi 1, 2 e 3 dell'articolo 14.
(c) Capitale di garanzia, denaro in luogo e al posto del capitale di garanzia, e garanzie provenienti dai partecipanti alle organizzazioni internazionali di prodotto associate, conformemente ai paragrafi 4, 5, 6 e 7 dell'articolo 14.
(d) Contributi volontari destinati al primo conto.
(e) Proventi dei prestiti, conformemente all'articolo 15.
(f) Eventuali utili netti delle operazioni del primo conto.
(g) Riserva speciale di cui al paragrafo 4 dell'articolo 16.
(h) Warrants di stock provenienti da organizzazioni internazionali di prodotto associate, conformemente ai paragrafi 8 e 9 dell'articolo 14.
B. Principi regolatori delle operazioni del primo conto.
2. Il Consiglio di amministrazione approva le condizioni dei prestiti per le operazioni del primo conto.
3. Il capitale rappresentato dai contributi diretti stanziato sul primo conto viene utilizzato:
(a) Per consolidare la reputazione di solvibilita' del Fondo per quanto attiene alle operazioni del primo conto.
(b) Come capitale d'esercizio, per far fronte alle necessita' a breve termine di liquidita' del primo conto.
(c) Come fonte di entrate per coprire le spese di amministrazione del Fondo.
4. Il Fondo preleva un interesse su tutti i prestiti che concede alle organizzazioni internazionali di prodotto associate, a dei tassi tanto bassi quanto glielo consenta e la sua possibilita' di ottenere fondi e la necessita' di coprire il costo dei prestiti che contrae per erogare fondi a dette organizzazioni associate.
5. Il Fondo versa, per tutti i depositi in denaro ed altri pagamenti in denaro delle organizzazioni di prodotto associate, un interesse a dei tassi adeguati compatibili con il reddito dei propri investimenti finanziari, e tenendo in considerazione il tasso applicato ai prestiti che concede alle organizzazioni internazionali di prodotto associate ed il costo dei prestiti che esso contrae per le operazioni del primo conto.
6. Il Consiglio dei governatori adotta dei regolamenti che enunciano i principi di gestione, in virtu' dei quali fissa i tassi di interesse applicati conformemente ai paragrafi 4 e 5 del presente articolo. In tal modo, il Consiglio dei governatori tiene conto della necessita' di preservare la viabilita' finanziaria del Fondo e tiene presente il principio di un trattamento non discriminatorio tra le organizzazioni di prodotto associate.
C. Fabbisogni finanziari massimali
7. Ogni accordo di associazione specifica i fabbisogni massimali dell'organizzazione internazionale di prodotto associata e le misure da adottare in caso di modifica di tali fabbisogni.
8. I fabbisogni finanziari massimali di un'organizzazione internazionale di prodotto associata comprendono il costo d'acquisto delle scorte calcolato moltiplicando il volume autorizzato delle sue scorte, come specificato dall'accordo di associazione, per un adeguato prezzo di acquisto, determinato da detta organizzazione associata. Inoltre, un'organizzazione internazionale di prodotto associata puo' comprendere nei suoi fabbisogni finanziari massimali le spese di mantenimento specificate, eccezion fatta per gli interessi relativi ai prestiti contratti, restando inteso che la somma delle spese di mantenimento specificate non deve superare il 20 per cento del costo di acquisto.
D. Obblighi delle organizzazioni internazionali di prodotto associate e dei loro partecipanti nei confronti del Fondo.
9. Ogni accordo di associazione prevede in particolare:
(a) il modo in cui l'organizzazione internazionale di prodotto associata ed i suoi partecipanti debbono adempiere agli obblighi che hanno nei confronti del Fondo. Tali obblighi sono enunciati all'articolo 14 concernente i depositi, il capitale di garanzia, il denaro depositato in luogo e al posto del capitale di garanzia, le garanzie e i warrants di stock;
(b) che l'organizzazione internazionale di prodotto associata non richiede prestiti a terzi per le operazioni del suo stock regolatore, a meno che non sussista un mutuo accordo con il Fondo approvato dal Consiglio di amministrazione;
(c) che l'organizzazione di prodotto associata e', in qualunque momento, responsabile nei confronti del Fondo del mantenimento e conservazione delle scorte per le quali dei warrants di stock sono stati dati in pegno presso il Fondo o consegnate in deposito per conto del Fondo, e prende le necessarie garanzie e gli adeguati provvedimenti in materia di sicurezza ed in altri campi per quanto riguarda la conservazione e la manutenzione di dette scorte;
(d) che l'organizzazione internazionale di prodotto associata conclude con il Fondo adeguati accordi di credito che specifichino le modalita' e condizioni di qualsiasi prestito approvato dal Fondo a favore di detta organizzazione associata, comprese le modalita' di rimborso del capitale e di pagamento degli interessi;
(e) che l'organizzazione internazionale di prodotto associata tiene al corrente, se del caso, il Fondo sulle condizioni e sull'evoluzione dei mercati del prodotto di cui essa si occupa.
E. Obblighi del Fondo nei confronti delle organizzazioni internazionali di prodotto associate.
10. Ogni accordo di associazione prevede inoltre in particolare:
(a) che, con riserva delle disposizioni di cui al paragrafo 11 a) del presente articolo, il Fondo adotta le necessarie disposizioni per il prelevamento, a richiesta dell'organizzazione internazionale di prodotto associata, del totale o di una parte delle somme depositate conformemente ai paragrafi 1 e 2 dell'articolo 14;
(b) che il Fondo concede prestiti all'organizzazione internazionale di prodotto associata per un importo totale che non superi la somma del capitale di garanzia non richiesto dal denaro depositato in luogo e al posto del capitale di garanzia, e delle garanzie fornite dai partecipanti all'organizzazione a titolo della loro partecipazione a detta organizzazione in applicazione dei paragrafi 4, 5, 6 e 7 dell'articolo 14;
(c) che i prelievi ed i prestiti effettuati e contratti da ogni organizzazione di prodotto associata conformemente ai commi a) e b) summenzionati, vengono utilizzati unicamente per far fronte ai costi di stoccaggio inclusi nei fabbisogni finanziari massimali conformemente al paragrafo 8 del presente articolo. Una somma che non superi la quota eventualmente compresa nei fabbisogni finanziari massimali di ogni organizzazione internazionale di prodotto associata per far fronte a delle spese di mantenimento specificate conformemente al paragrafo 8 del presente articolo e' utilizzata per far fronte a tali spese di mantenimento;
(d) che, salvo quanto disposto al paragrafo 11 c) del presente articolo, il Fondo mette rapidamente i warrants di stock a disposizione dell'organizzazione internazionale di prodotto associata affinche' questa possa utilizzarli per la vendita del suo stock regolatore;
(e) che il Fondo rispetta il carattere riservato delle informazioni fornite dall'organizzazione internazionale di prodotto associata.
F. Mancato pagamento da parte di organizzazioni internazionali di prodotto associate
11. In caso di imminente mancato pagamento di un'organizzazione internazionale di prodotto associata, per qualsiasi prestito concesso dal Fondo il Fondo consulta detta organizzazione associata per l'adozione di misure volte ad evitare il mancato pagamento. In caso di mancato pagamento di una organizzazione di prodotto associata il Fondo fa ricorso alle seguenti risorse, nel seguente ordine, fino alla concorrenza della somma del mancato pagamento:
(a) tutto il denaro dell'organizzazione internazionale di prodotto associata inadempiente in possesso del Fondo;
(b) i proventi delle richieste, in proporzione, del capitale di garanzia e delle garanzie dei partecipanti all'organizzazione associata inadempiente consegnati a titolo di partecipazione a detta organizzazione;
(c) con riserva di quanto disposto al paragrafo 15 del presente articolo, qualsiasi warrant di stock dato in garanzia presso il Fondo o consegnato in deposito per conto del Fondo dalla organizzazione internazionale di prodotto associata inadempiente.
G. Impegni derivati dai prestiti del primo conto
12. Nel caso in cui il Fondo non possa fare altrimenti per adempiere agli obblighi relativi ai prestiti del suo primo conto, utilizza le seguenti risorse, nel seguente ordine, restando inteso che, se un'organizzazione internazionale di prodotto associata non rispetta gli obblighi che ha nei confronti del Fondo, il Fondo avra' gia' fatto ricorso, per quanto e' possibile, alle risorse menzionate al paragrafo 11 del presente articolo:
(a) la riserva speciale;
(b) i proventi delle sottoscrizioni di azioni interamente liberate, stanziati sul primo conto;
(c) i proventi delle sottosezioni di azioni esigibili;
(d) i proventi delle richieste, in proporzione, del capitale di garanzia e delle garanzie dei partecipanti ad una organizzazione internazionale di prodotto associata inadempiente consegnati a titolo di partecipazione ad altre organizzazioni internazionali di prodotto associate.
I pagamenti effettuati dai partecipanti ad organizzazioni di prodotto associate in forza del precedente comma d) vengono rimborsati dal Fondo non appena possibile prelevando le risorse raccolte in applicazione dei paragrafi 11, 15 e 17 del presente articolo; l'eventuale avanzo di risorse, dopo il rimborso, viene utilizzato per ricostituire, in ordine inverso, le risorse menzionate ai commi a), b) e c) di cui sopra.
13. I proventi delle richieste, in proporzione, di tutto il capitale di garanzia e di tutte le garanzie viene utilizzato dal Fondo dopo aver fatto ricorso alle risorse di cui al paragrafo 12 a), b) e c) del presente articolo per far fronte a uno qualsiasi dei suoi impegni che non siano impegni derivanti dal mancato pagamento di una organizzazione internazionale di prodotto associata. .
14. Per consentire al Fondo di adempiere agli eventuali obblighi che sussistono dopo il ricorso alle risorse menzionate ai paragrafi 12 e 13 del presente articolo, il numero di azioni di capitale rappresentato da contributi diretti viene aumentato della somma necessaria all'adempimento di detti impegni ed il Consiglio dei governatori viene convocato in sessione di urgenza per decidere le modalita' di tale aumento.
H. Alienazione delle scorte da parte del Fondo in caso di decadenza.
15. Il Fondo ha la facolta' di alienare le scorte di prodotti di base riguardanti un'organizzazione internazionale di prodotto associata inadempiente che e' decaduta dal beneficio del Fondo conformemente al paragrafo 11 del presente articolo, restando inteso che il Fondo cerca di evitare la vendita sottocosto di tali scorte rinviando la vendita in modo che tale rinvio sia compatibile con la necessita' di evitare da parte sua un'inadempienza degli obblighi.
16. Il Consiglio di amministrazione esamina, ad opportuni intervalli, le alienazioni di scorte effettuate dal Fondo conformemente al paragrafo 11 c) del presente articolo, in consultazione con l'organizzazione internazionale di prodotto associata interessata e decide a maggioranza qualificata sulla opportunita' di rinviare dette alienazioni.
17. I proventi di tali alienazioni di scorte servono in primo luogo a rispettare gli impegni del Fondo relativi ai prestiti del primo conto per quanto riguarda l'organizzazione internazionale di prodotto associata interessata, quindi a ricostituire, nell'ordine inverso, le risorse di cui al paragrafo 12 del presente articolo.",
e' cosi' modificato:
"Articolo 17
IL CONTO CAPITALE
A. Risorse
1. Le risorse del Conto capitale sono le seguenti:
(a) Sottoscrizioni da parte dei Membri di azioni di capitale, eccezion fatta per la quota delle loro sottoscrizioni suscettibile di essere stanziata sul Conto operazioni conformemente all'articolo 9, paragrafo 3;
(b) Contributi volontari destinati al Conto capitale;
(c) Proventi derivanti dalle risorse del Conto capitale investite o depositate;
(d) Proventi ottenuti dal Fondo in qualita' di erogatore di servizi a norma dell'articolo 3 c);
(e) Proventi ottenuti dal Fondo per l'amministrazione e la gestione di fondi fiduciari;
(f) Proventi ottenuti dal Fondo sotto forma di interessi, corrispettivi per servizi, commissioni di impegno o altri corrispettivi derivanti dagli interventi finanziari;
(g) Risorse ritrasferite dal Conto operazioni al Conto capitale ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 3;
(h) Prestiti; e
(i) Riserva di garanzia.
B. Utilizzo delle risorse del Conto capitale
2. Il capitale del Conto capitale sara' esclusivamente utilizzato: (a) Per coprire le spese amministrative del Fondo, e
(b) Per essere destinato alla riserva di garanzia o utilizzato in ogni altro modo che il Consiglio dei governatori decidera' a norma dell'articolo 13, paragrafi 2 a) e 3.
3. Ai fini dell'articolo 17, paragrafo 2, il capitale del Conto capitale e' investito e/o depositato in base ai regolamenti adottati dal Consiglio dei governatori. Tali regolamenti terranno in debita considerazione l'obiettivo di lasciare sempre immutata l'entita' del capitale e di non cederlo in garanzia, ne' vincolarlo in alcun modo.".
Il testo attuale dell'Articolo 18:
"Articolo 18
IL SECONDO CONTO
A. Risorse
1. Le risorse del secondo conto sono le seguenti:
(a) la quota di capitale rappresentata dai contributi diretti stanziati sul secondo conto, conformemente al paragrafo 3 dell'articolo 10;
(b) i contributi volontari versati sul secondo conto;
(c) gli utili netti delle operazioni del Fondo che eventualmente spettano al secondo conto;
(d) i prestiti;
(e) qualsiasi altra risorsa posta a disposizione del Fondo, da esso ricevuta od acquisita per le operazioni riguardanti il secondo conto, in applicazione del presente Accordo.
B. Limiti finanziari del secondo conto
2. La somma totale dei prestiti e donazioni che puo' concedere il Fondo, o ai quali puo' partecipare, in relazione alle operazioni del secondo conto, non puo' superare la somma totale delle risorse di detto conto.
C. Principi regolatori delle operazioni del secondo conto
3. Il Fondo puo' concedere prestiti o partecipare ad essi e, eccezion fatta per la quota di capitale rappresentato da contributi diretti stanziata sul secondo conto, concedere donazioni o partecipare ad esse, per il finanziamento, nel campo dei prodotti di base, di misure diverse da quelle di stoccaggio attingendo alle risorse del secondo conto, con riserva delle disposizioni del presente accordo e, in particolare, delle modalita' e condizioni che seguono:
(a) dette operazioni devono essere misure di sviluppo atte a favorire i prodotti di base, volte a migliorare le strutture di mercato e a rendere piu' favorevole a lungo termine la concorrenzialita' e le prospettive di determinati prodotti.
Comprendono la ricerca-sviluppo, i miglioramenti della produttivita', la commercializzazione e le misure destinate a contribuire, generalmente mediante il cofinanziamento o l'assistenza tecnica, alla diversificazione verticale, siano esse applicate da sole, come nel caso delle derrate deperibili ed altri prodotti i cui problemi non possono essere adeguatamente risolti con lo stoccaggio, od insieme ad operazioni di stoccaggio ed in appoggio a tali operazioni;
(b) tali misure vengono patrocinate e seguite in comune da produttori e consumatori nell'ambito di un organismo internazionale di prodotto;
(c) le operazioni del Fondo a titolo del secondo conto possono assumere la forma di prestiti e donazioni concessi ad un organismo internazionale di prodotto o ad un organismo di quest'ultimo, oppure ad un Membro o a dei Membri designati da detto organismo, secondo modalita' e condizioni reputate opportune dal Consiglio di amministrazione in considerazione della situazione economica dell'organismo internazionale di prodotto o del Membro o Membri interessati e della natura ed esigenze dell'operazione considerata.
Tali prestiti possono essere coperti da garanzie di Stato o da altre adeguate garanzie dell'organismo internazionale di prodotto o del Membro o Membri designati da detto organismo;
(d) l'organismo internazionale di prodotto, che patrocina un progetto finanziato dal Fondo con le risorse del secondo conto, sottopone al Fondo una proposta scritta dettagliata specificando l'oggetto, la durata, il luogo, il costo del progetto proposto ed il servizio incaricato dell'esecuzione;
(e) prima della concessione di qualsiasi prestito o donazione, il Direttore generale presenta al Consiglio di amministrazione una valutazione dettagliata della proposta, accompagnata dalle proprie raccomandazioni e, se del caso, dal parere del Comitato consultivo conformemente al paragrafo 2 dell'articolo 25. Le decisioni concernenti la scelta e l'approvazione delle proposte vengono adottate dal Consiglio di amministrazione a maggioranza qualificata, conformemente al presente Accordo e a tutti i regolamenti adottati di conseguenza per le operazioni del Fondo;
(f) per la valutazione delle proposte di progetti che gli vengono presentate in vista di un finanziamento, il Fondo ricorre, normalmente, ai servizi di organismi internazionali o regionali e puo', se del caso, ricorrere ai servizi di altri organismi competenti e di consulenti specializzati nel settore considerato. Il fondo puo' pure affidare a tali organismi l'amministrazione dei prestiti o donazioni ed il controllo dell'esecuzione dei progetti da esso finanziati. Tali istituzioni, organismi e consulenti vengono scelti secondo i regolamenti adottati dal Consiglio dei governatori;
(g) concedendo un prestito e partecipando ad esso, il Fondo tiene nella debita considerazione le possibilita' che hanno il contraente del prestito e qualunque garante di adempiere tale transazione;
(h) il Fondo conclude con l'organismo internazionale di prodotto, il servizio di detto organismo, il Membro o i Membri interessati, un accordo che specifichi la somma e che preveda in particolare tutte le garanzie dello Stato od altre adeguate garanzie, conformemente al presente Accordo ed ai regolamenti adottati dal Fondo;
(i) le somme da concedere a titolo di un'operazione di finanziamento vengono poste a disposizione del beneficiario unicamente per coprire le spese del progetto man mano che esse vengono effettivamente sostenute;
(j) il Fondo non rifinanzia progetti finanziati inizialmente da altre fonti;
(k) i prestiti sono rimborsabili nella valuta o valute con cui sono stati effettuati;
(l) il Fondo evita, per quanto e' possibile, che le attivita' del suo secondo conto non costituiscano duplicazioni di quelle istituzioni finanziarie internazionali e regionali, ma puo' partecipare ad operazioni di cofinanziamento con tali istituzioni;
(m) fissando le priorita' per l'impiego delle risorse del secondo conto, il Fondo attribuisce la dovuta importanza ai prodotti di base che rivestono interesse per i Paesi in via di sviluppo meno avanzati;
(n) quando vengono previsti dei progetti per il secondo conto, si concede la dovuta importanza ai prodotti di base che rivestono un interesse per i Paesi in via di sviluppo, particolarmente a quelli dei piccoli produttori-esportatori;
(o) il Fondo tiene in debita considerazione l'importanza di evitare che una proporzione troppo elevata delle risorse del secondo conto venga impiegata a beneficio di un particolare prodotto di base.
D. Prestiti contratti per il secondo conto
4. I prestiti contratti dal Fondo per il secondo conto, in applicazione del paragrafo 5 a) dell'articolo 16, sono conformi ai regolamenti che il Consiglio deve adottare e sono sottoposti alle seguenti disposizioni:
(a) tali prestiti vengono contratti a condizioni liberali, specificate nei regolamenti che il Fondo deve adottare, e, l'importo di tali prestiti non viene impiegato a condizioni piu' favorevoli di quelle con le quali era stato ottenuto;
(b) ai fini della contabilita', i proventi dei prestiti contratti vengono registrati in un conto di prestiti le cui risorse vengono ritenute, utilizzate, impegnate, investite o altrimenti alienate, separatamente dalle altre risorse del Fondo e dalle altre risorse del secondo conto;
(c) le altre risorse del Fondo, comprese le altre risorse del secondo conto, non devono essere gravate da perdite o utilizzate per il regolamento di impegni derivanti dalle operazioni od altre attivita' di tale conto di prestiti;
(d) i prestiti contratti per il secondo conto vengono approvati dal Consiglio di amministrazione.",
e' cosi' modificato:
"Articolo 18
IL CONTO OPERAZIONI
A. Risorse
1. Le risorse del Conto operazioni sono le seguenti:
(a) La quota di capitale stanziata sul Conto operazioni, conformemente all'articolo 9, paragrafo 3;
(b) I contributi volontari versati sul Conto operazioni;
(c) Ogni reddito che possa derivare dalle risorse del Conto operazioni investite o depositate;
(d) Le risorse ritrasferite dal Conto capitale al Conto operazioni a norma dell'articolo 16, paragrafo 3; e
(e) Ogni altra risorsa messa a disposizione, ricevuta o acquisita dal Fondo a titolo delle attivita' del Conto operazioni.
B. Limiti finanziari del Conto operazioni
2. La somma totale degli interventi finanziari che il Fondo si e' impegnato ad attuare non deve mai superare l'entita' delle risorse del Conto operazioni.
C. Principi regolatori delle attivita' del Conto operazioni
3. Il Fondo puo' concedere prestiti, partecipare ad essi e, eccezion fatta per la quota di capitale stanziata sul Conto operazioni, svolgere ogni altro tipo di intervento finanziario, al fine di finanziare operazioni nel settore dei prodotti di base, utilizzando le risorse del Conto operazioni, subordinatamente alle disposizioni del presente Accordo e in particolare alle modalita' e alle condizioni che seguono:
(a) Dette operazioni devono essere misure innovative di sviluppo dei prodotti di base volte a migliorare le strutture di mercato ed a rendere piu' favorevole a lungo termine la concorrenzialita' e le prospettive di determinati prodotti o ogni altra misura che possa essere prevista da regolamenti o principi diretti adottati dal Consiglio dei governatori;
(b) Le operazioni del Fondo a titolo del Conto operazioni possono assumere la forma di qualunque tipo di intervento finanziario. Tutti gli interventi finanziari devono essere attuati secondo le modalita' ed alle condizioni ritenute opportune dal Consiglio di amministrazione.".
CAPITOLO VI. ORGANIZZAZIONE E GESTIONE:
Il testo attuale dell'Articolo 19:
"Articolo 19
STRUTTURA DEL FONDO
Il Fondo e' composto da un Consiglio dei governatori, un Consiglio di amministrazione, un Direttore generale e dal personale che puo' essere necessario all'esercizio delle sue funzioni."
e' cosi' modificato:
"Articolo 19
STRUTTURA DEL FONDO
Il Fondo e' composto da un Consiglio dei governatori, un Consiglio di amministrazione, un Comitato consultivo, dal Direttore generale, nonche' dal personale e dagli impiegati che possono essere necessari all'esercizio delle sue funzioni.".
Il testo attuale dell'Articolo 20:
"Articolo 20
CONSIGLIO DEI GOVERNATORI
1. Tutti i poteri del Fondo sono devoluti al Consiglio dei governatori.
2. Ogni membro nomina un governatore ed un supplente che siedono al Consiglio dei governatori per volonta' del Membro che li ha nominati.
Il supplente puo' partecipare alle assemblee, ma e' ammesso a votare solamente in caso di assenza del titolare.
3. Il Consiglio dei governatori puo' delegare al Consiglio di amministrazione un qualsiasi suo potere, salvo i seguenti poteri:
(a) stabilire la politica fondamentale del Fondo;
(b) decidere le modalita' e condizioni di adesione al presente accordo, conformemente all'articolo 56;
(c) sospendere un Membro;
(d) aumentare o diminuire il numero di azioni di capitale rappresentato dai contributi diretti;
(e) adottare gli emendamenti al presente Accordo;
(f) porre fine alle operazioni del Fondo e ripartire gli averi del Fondo conformemente al capitolo IX;
(g) nominare il Direttore generale;
(h) deliberare sui ricorsi dei Membri contro le decisioni del Consiglio di amministrazione per quanto concerne l'interpretazione o l'applicazione del presente Accordo;
(i) approvare la situazione annuale, verificata, dei conti del Fondo;
(j) adottare, conformemente al paragrafo 4 dell'articolo 16, decisioni relative agli utili netti dopo la costituzione della riserva speciale;
(k) approvare le proposte di accordi di associazione;
(l) approvare le proposte di accordi con altre organizzazioni internazionali conformemente ai paragrafi 1 e 2 dell'articolo 29;
(m) decidere la ricostituzione delle risorse del secondo conto ai sensi dell'articolo 13.
4. Il Consiglio dei governatori si riunisce in assemblea una volta all'anno ed in assemblea straordinaria tutte le volte che lo desideri, o a richiesta di 15 governatori che detengano almeno un quarto del totale dei voti attribuiti, o a richiesta del Consiglio di amministrazione.
5. Il quorum, per qualunque riunione del Consiglio dei governatori, e' formato da una maggioranza di governatori che detengono almeno due terzi del totale dei voti attribuiti.
6. Il Consiglio dei governatori, a maggioranza speciale, adotta i regolamenti compatibili con il presente Accordo che reputa necessari alla conduzione degli affari del Fondo.
7. I governatori ed i supplenti esercitano le loro funzioni senza ricevere indennita' dal Fondo, a meno che il Consiglio dei governatori decida, a maggioranza qualificata, di rimborsare le ragionevoli spese di soggiorno e le spese di viaggio che devono sostenere per assistere alle assemblee.
8. Ad ogni assemblea annuale, il Consiglio dei governatori elegge un presidente tra i governatori. Il presidente esercita le proprie funzioni fino ad elezione del successore. E' rieleggibile per un mandato immediatamente successivo.",
e' cosi' modificato:
"Articolo 20
CONSIGLIO DEI GOVERNATORI
1. Tutti i poteri del Fondo sono devoluti al Consiglio dei governatori.
2. Ogni membro nomina un governatore ed un supplente che siedono al Consiglio dei governatori per volonta' del Membro che li ha nominati.
Il supplente puo' partecipare alle assemblee ma e' ammesso a votare solamente in caso di assenza del titolare.
3. Il Consiglio dei governatori puo' delegare al Consiglio di amministrazione un qualsiasi suo potere, salvo i seguenti poteri:
(a) Stabilire la politica fondamentale del Fondo;
(b) Decidere le modalita' e condizioni di adesione al presente Accordo, conformemente all'articolo 56;
(c) Sospendere un membro;
(d) Aumentare o diminuire il numero di azioni di capitale;
(e) Deliberare l'incasso dei vaglia cambiari in conformita' all'articolo 10;
(f) Adottare emendamenti al presente Accordo;
(g) Porre fine alle operazioni del fondo e ripartire gli averi dello stesso conformemente al capitolo VIII;
(h) Nominare il Direttore generale;
(i) Deliberare sui ricorsi dei Membri contro le decisioni del Consiglio di amministrazione per quanto concerne l'interpretazione o l'applicazione del presente Accordo;
(j) Approvare la situazione annuale, verificata, dei conti del Fondo;
(k) Adottare, conformemente all'articolo 13, paragrafo 3, decisioni relative agli utili netti dopo la costituzione della riserva di garanzia;
(l) Approvare le proposte di accordi con altre organizzazioni internazionali conformemente ai paragrafi 1 e 2 dell'articolo 29, ad esclusione degli accordi riguardanti interventi finanziari singoli; (m) Decidere la ricostituzione delle risorse del Conto operazioni ai sensi dell'articolo 12.
4. Il Consiglio dei governatori si riunisce in assemblea una volta all'anno ed in assemblea straordinaria tutte le volte che lo desideri, o a richiesta di 15 governatori che detengano almeno un quarto del totale dei voti attribuiti, o a richiesta del Consiglio di amministrazione.
5. Il quorum per qualunque riunione del Consiglio dei governatori e' formato da una maggioranza di governatori che detengono almeno due terzi del totale dei voti attribuiti.
6. Il Consiglio dei governatori, a maggioranza speciale, adotta i regolamenti compatibili con il presente Accordo che reputa necessari per la conduzione degli affari del Fondo.
7. I governatori ed i supplenti esercitano le loro funzioni senza ricevere indennita' dal Fondo, a meno che il Consiglio dei governatori decida, a maggioranza qualificata, di rimborsare le ragionevoli spese di soggiorno e le spese di viaggio che devono sostenere per assistere alle assemblee.
8. Ad ogni assemblea annuale, il Consiglio dei governatori elegge un Presidente tra i governatori. Il Presidente esercita le proprie funzioni fino ad elezione del successore. E' rieleggibile per un mandato immediatamente successivo.".
Il testo attuale dell'Articolo 21:
"Articolo 21
VOTAZIONE AL CONSIGLIO DEI GOVERNATORI
1. I voti al Consiglio dei governatori sono distribuiti tra gli Stati Membri conformemente all'allegato D.
2. Le decisioni del Consiglio dei governatori vengono adottate, per quanto e' possibile, senza votazione.
3. Salvo disposizione contraria del presente Accordo, le decisioni del Consiglio dei governatori per tutte le questioni trattate vengono adottate a maggioranza semplice.
4. Il Consiglio dei governatori puo', mediante regolamenti, adottare una procedura che permetta al Consiglio di amministrazione di ottenere un voto del Consiglio dei governatori per una particolare questione senza dover richiederne la riunione."
e' cosi' modificato:
"Articolo 21
VOTAZIONE AL CONSIGLIO DEI GOVERNATORI
1. I voti al Consiglio dei governatori sono distribuiti tra gli Stati Membri conformemente all'allegato D.
2. Le decisioni del Consiglio dei governatori vengono adottate, per quanto e' possibile, senza votazione.
3. Salvo disposizione contraria del presente Accordo, le decisioni del Consiglio dei governatori per tutte le questioni trattate vengono adottate a maggioranza semplice.".
Il testo attuale dell'Articolo 22:
"Articolo 22
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
1. Il Consiglio di amministrazione e' responsabile della conduzione delle operazioni del Fondo e ne rende conto al Consiglio dei governatori. A tale scopo, il Consiglio di amministrazione esercita i poteri conferitigli da altre disposizioni del presente Accordo o delegatigli dal Consiglio dei governatori. Nell'esercizio di tutti i poteri che gli vengono cosi' delegati, il Consiglio di amministrazione delibera alla maggioranza che sarebbe richiesta se il Consiglio dei governatori avesse conservato detti poteri.
2. Il Consiglio dei governatori elegge 28 amministratori ed un supplente per amministratore secondo le modalita' riportate nell'allegato E.
3. Ogni amministratore ed ogni supplente vengono eletti per due anni e sono rieleggibili. Svolgono le loro funzioni fino alla elezione dei successori. Un supplente puo' partecipare alle riunioni, ma e' ammesso a votare solo in assenza del titolare.
4. Il Consiglio di amministrazione opera presso la sede del Fondo e si riunisce tutte le volte che gli affari del Fondo lo richiedono.
5. (a) Gli amministratori ed i loro supplenti esercitano le proprie funzioni senza essere remunerati dal Fondo. Cio' nonostante il Fondo puo' rimborsare le ragionevoli spese di soggiorno e le spese di viaggio che essi sostengono per poter assistere alle assemblee.
(b) Nonostante il comma a) di cui sopra, gli amministratori ed i supplenti ricevono una remunerazione dal Fondo se il Consiglio dei governatori decide, a maggioranza qualificata, che essi lavoreranno per il Fondo a tempo pieno.
6. Il quorum, per tutte le riunioni del Consiglio di amministrazione, e' formato da una maggioranza di amministratori che sia almeno due terzi del totale dei voti attribuiti.
7. Il Consiglio di amministrazione puo' invitare i capi di segreteria delle organizzazioni internazionali di prodotto associate e degli organismi internazionali di prodotto a partecipare, senza diritto di voto, alle deliberazioni.
8. Il Consiglio di amministrazione invita il Segretario generale dell'UNCTAD ad assistere alle riunioni in qualita' di osservatore.
9. Il Consiglio di amministrazione puo' invitare i rappresentanti di altri organismi internazionali interessati ad assistere alle sue riunioni in qualita' di osservatori.",
e' cosi' modificato:
"Articolo 22
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
1. Il Consiglio di amministrazione e' responsabile della conduzione delle operazioni del Fondo e ne rende conto al Consiglio dei governatori. A tale scopo, il Consiglio di amministrazione esercita i poteri conferitigli da altre disposizioni del presente Accordo o delegatigli dal Consiglio dei governatori. Nell'esercizio di tutti i poteri che gli vengono cosi' delegati, il Consiglio di amministrazione delibera alla maggioranza che sarebbe richiesta se il Consiglio dei governatori avesse conservato detti poteri.
2. Il Consiglio di amministrazione sara' formato da un minimo di 20 e da un massimo di 25 amministratori, a meno che il Consiglio dei governatori non decida altrimenti a maggioranza speciale. Vi sara' un supplente per ciascun amministratore.
3. Ogni amministratore ed ogni supplente vengono eletti dal Consiglio dei governatori secondo le modalita' di cui all'allegato E.
4. Ogni amministratore ed ogni supplente vengono eletti per due anni e sono rieleggibili. Svolgono le loro funzioni fino all'elezione dei successori. Un supplente puo' partecipare alle riunioni ma e' ammesso a votare solo in assenza del titolare.
5. Il Consiglio di amministrazione opera presso la sede del Fondo e si riunisce tutte le volte che gli affari del Fondo lo richiedono.
6. Gli amministratori ed i loro supplenti esercitano le proprie funzioni senza essere remunerati dal Fondo. Cio' nonostante il Fondo puo' rimborsare le ragionevoli spese di soggiorno e le spese di viaggio che essi sostengono per poter assistere alle riunioni.
7. Il quorum per tutte le riunioni del Consiglio di amministrazione e' formato da una maggioranza di amministratori che sia almeno due terzi del totale dei voti attribuiti.
8. Il Consiglio di amministrazione invita il Segretario Generale dell'UNCTAD ad assistere alle riunioni in qualita' di osservatore.
9. Il Consiglio di amministrazione puo' invitare i rappresentanti di altri organismi internazionali interessati ad assistere alle sue riunioni in qualita' di osservatori.".
Il testo attuale dell'Articolo 23:
"Articolo 23
VOTAZIONE AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
1. Ogni amministratore e' ammesso ad esprimere il numero di voti attribuito ai Membri che rappresenta; tali voti non devono necessariamente essere espressi tutti insieme.
2. Le decisioni del Consiglio di amministrazione vengono, per quanto e' possibile, adottate senza votazione.
3. Salvo disposizione contraria del presente Accordo, le decisioni del Consiglio di amministrazione per tutte le questioni trattate vengono adottate a maggioranza semplice.",
e' cosi' modificato:
"Articolo 23
VOTAZIONE AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
1. Ogni amministratore e' ammesso ad esprimere il numero di voti attribuito ai Membri che rappresenta; tali voti non devono necessariamente essere espressi tutti insieme.
2. Le decisioni del Consiglio di amministrazione vengono, per quanto e' possibile, adottate senza votazione.
3. Salvo disposizione contraria del presente Accordo, le decisioni del Consiglio di amministrazione per tutte le questioni trattate vengono adottate a maggioranza semplice.".
Il testo attuale dell'Articolo 24:
"Articolo 24
IL DIRETTORE GENERALE E IL PERSONALE
Il Consiglio dei governatori nomina, a maggioranza qualificata, il Direttore generale. Se l'interessato, al momento della nomina, e' governatore, amministratore o supplente, si dimette da tale carica prima di assumere quella di Direttore generale.
Il Direttore generale, sotto la direzione del Consiglio dei governatori e del Consiglio di amministrazione, gestisce gli affari di ordinaria amministrazione del Fondo.
Il Direttore generale e' il piu' alto funzionario del Fondo ed e' Presidente del Consiglio di amministrazione, alle cui riunioni partecipa senza diritto di voto.
Il mandato del Direttore generale e' di quattro anni e puo' essere rinnovato una volta. Cio' nonostante, il Direttore generale cessa di esercitare le sue funzioni nel momento in cui cosi' decide, a maggioranza qualificata, il Consiglio dei governatori.
Il Direttore generale e' responsabile dell'organizzazione, della nomina e licenziamento del personale, conformemente al regolamento del personale adottato dal Fondo. Nominando il personale, il Direttore generale, pur avendo la principale preoccupazione di assicurare al Fondo il servizio di persone aventi le piu' elevate qualita' di rendimento e di competenza tecnica, tiene in debita considerazione la necessita' di assumere il personale sulla piu' vasta area geografica.
Il Direttore generale ed il personale, nell'esercizio delle loro funzioni, hanno doveri solamente nei confronti del Fondo, escludendosi qualsiasi altra autorita'. Ogni Membro rispetta il carattere internazionale di tali doveri e si astiene da qualsiasi intervento volto ad influenzare il Direttore generale od un qualsiasi funzionario od impiegato nell'esercizio delle loro funzioni.",
e' cosi' modificato:
"Articolo 24
IL DIRETTORE GENERALE E IL PERSONALE
1. Il Consiglio dei governatori nomina, a maggioranza qualificata, il Direttore generale. Se l'interessato, al momento della nomina, e' governatore, amministratore o supplente, si dimette da tale carica prima di assumere quella di Direttore generale.
2. Il Direttore generale e' il piu' alto funzionario del fondo e, sotto la direzione del Consiglio dei governatori e del Consiglio di amministrazione, gestisce gli affari di ordinaria amministrazione del Fondo.
3. Il mandato del Direttore generale e' di quattro anni e puo' essere rinnovato una volta. Cio' nonostante, il direttore generale cessa di esercitare le sue funzioni nel momento in cui cosi' decide a maggioranza qualificata il Consiglio dei governatori.
4. Il Direttore generale e' responsabile dell'organizzazione, della nomina e del licenziamento del personale, conformemente al regolamento del personale adottato dal Fondo. Nominando il personale, il Direttore generale, pur avendo la principale preoccupazione di assicurare al Fondo il servizio di persone aventi le piu' elevate qualita' di rendimento e di competenza tecnica, tiene in debita considerazione la necessita' di assumere il personale sulla piu' vasta area geografica possibile.
5. Il Direttore generale ed il personale, nell'esercizio delle loro funzioni, hanno doveri solamente nei confronti del Fondo, escludendo qualsiasi altra autorita'. Ogni Membro rispetta il carattere internazionale di tali doveri e si astiene da qualsiasi intervento volto ad influenzare il Direttore generale od un qualsiasi funzionario od impiegato nell'esercizio delle loro funzioni.".
Il testo attuale dell'Articolo 25:
"Articolo 25
COMITATO CONSULTIVO
1. (a) Il Consiglio dei governatori, tenuta in considerazione la necessita' di mettere in funzione il secondo conto non appena possibile, istituira' al piu' presto, conformemente ai regolamenti che avra' adottato, un comitato consultivo per facilitare le operazioni del secondo conto.
(b) Per quanto concerne la composizione del Comitato consultivo, si terra' in debita considerazione la necessita' di una ripartizione geografica vasta ed imparziale, la necessita' che ogni membro possieda una conoscenza specializzata dei problemi di sviluppo in materia dei prodotti di base e l'opportunita' di assicurare una vasta rappresentanza di interessi in causa, compresi gli interessi di coloro che hanno versato dei contributi volontari.
2. Le funzioni del Comitato consultivo sono le seguenti:
a) fornire pareri al Consiglio di amministrazione per quanto riguarda gli aspetti tecnici ed economici dei programmi di misure proposte al Fondo dagli organismi internazionali di prodotto per scopi di finanziamento e cofinanziamento mediante il secondo conto e le priorita' che conviene concedere a tali proposte;
b) fornire pareri, su richiesta del Consiglio di amministrazione, riguardo agli aspetti specifici relativi alla valutazione di particolari progetti per i quali si prevede un finanziamento mediante il secondo conto;
c) fornire pareri al Consiglio di amministrazione riguardo ai principi diretti e ai criteri da applicare per stabilire le relative priorita' fra le misure riguardanti il secondo conto, per determinare le procedure di valutazione, per concedere donazioni e aiuti sotto forma di prestiti e per le operazioni di cofinanziamento con altre istituzioni finanziarie internazionali ed altri organismi; d) formulare osservazioni concernenti i rapporti del Direttore generale sul controllo, l'esecuzione e la valutazione di progetti finanziati mediante il secondo conto.",
e' cosi' modificato:
"Articolo 25
COMITATO CONSULTIVO
Il Fondo tiene a disposizione del Consiglio di amministrazione un Comitato consultivo, costituito ed operante in conformita' ai regolamenti adottati dal Consiglio dei governatori, al fine di facilitare le attivita' a titolo del Conto operazioni.".
Il testo attuale dell'Articolo 26:
"Articolo 26
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI BILANCIO E VERIFICA DEI CONTI
1. Le spese amministrative del Fondo vengono coperte dalle entrate del primo conto.
2. Il Direttore generale fissa un bilancio amministrativo annuo, il quale viene esaminato dal Consiglio di amministrazione e trasmesso, con le sue raccomandazioni, al Consiglio dei governatori per l'approvazione.
3. Il Direttore generale organizza una verifica annua indipendente ed esterna dei conti del Fondo. La situazione verificata dei conti, dopo un esame del Consiglio di amministrazione, viene trasmessa, con le sue raccomandazioni, al Consiglio dei governatori per l'approvazione.",
e' cosi' modificato:
"Articolo 26
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI BILANCIO E REVISIONE DEI CONTI
1. Le spese amministrative del Fondo sono coperte attraverso le risorse del Conto capitale.
2. Il Direttore generale fissa un bilancio amministrativo annuale, il quale viene esaminato dal Consiglio di amministrazione e trasmesso, con le sue raccomandazioni, al Consiglio dei governatori per l'approvazione.
3. Il Direttore generale organizza una verifica annua indipendente ed esterna dei conti del Fondo. La situazione verificata dei conti, dopo un esame del Consiglio di amministrazione, viene trasmessa, con le sue raccomandazioni, al Consiglio dei governatori per l'approvazione.".
Il testo attuale dell'Articolo 27:
"Articolo 27
SEDE ED UFFICI
La sede e' del Fondo e' situata nel luogo deciso, a maggioranza qualificata, dal Consiglio dei governatori, possibilmente alla sua prima assemblea annuale. Il Fondo puo', per decisione del Consiglio dei governatori, aprire, all'occorrenza, altri uffici sul territorio di qualunque Membro.",
e' cosi' modificato:
"Articolo 27
SEDE ED UFFICI
La sede del Fondo e' situata ad Amsterdam, in Olanda, salvo altrimenti deciso, a maggioranza qualificata, dal Consiglio dei governatori. Il Fondo puo', per decisione del Consiglio dei governatori, aprire all'occorrenza altri uffici sul territorio di qualunque membro.".
Il testo attuale dell'Articolo 28:
"Articolo 28
PUBBLICAZIONE DEI RAPPORTI
Il Fondo pubblica ed invia ai Membri un rapporto annuale sulla situazione verificata dei conti. Dopo l'adozione da parte del Consiglio dei governatori, tale rapporto e tale situazione vengono comunicate per conoscenza all'Assemblea generale delle Nazioni Unite, al Consiglio per il commercio e lo sviluppo dell'UNCTAD, alle organizzazioni internazionali di prodotto associate ed alle altre organizzazioni internazionali interessate.",
e' cosi' modificato:
"Articolo 28
PUBBLICAZIONE DEI RAPPORTI
Il Fondo pubblica ed invia ai Membri un rapporto annuale sulla situazione verificata dei conti. Dopo l'adozione da parte del Consiglio dei governatori, tale rapporto e tale situazione vengono comunicati per conoscenza all'Assemblea generale delle Nazioni Unite, al Consiglio per il commercio e lo sviluppo dell'UNCTAD e alle altre organizzazioni internazionali interessate.".
Il testo attuale dell'Articolo 29:
"Articolo 29
RELAZIONI CON L'ORGANIZZAZIONE DELLE NAZIONI UNITE ED ALTRE ORGANIZZAZIONI
1. Il Fondo puo' avviare dei negoziati con l'Organizzazione delle Nazioni Unite per concludere un accordo che lo colleghi all'Organizzazione delle Nazioni Unite o ad una delle istituzioni specializzate considerate all'articolo 57 dello Statuto delle Nazioni Unite. Qualunque accordo concluso conformemente all'articolo 63 dello Statuto delle Nazioni Unite deve essere approvato dal Consiglio dei governatori, su raccomandazione del Consiglio di amministrazione.
2. Il Fondo puo' stabilire degli stretti rapporti di cooperazione con l'UNCTAD e con gli organismi delle Nazioni Unite, con altre organizzazioni intergovernative, istituzioni finanziarie internazionali, organizzazioni non governative ed organismi pubblici che si occupano di settori connessi e, se lo reputa necessario, concludere accordi con essi.
3. Il Fondo puo' stabilire rapporti di lavoro con gli organismi considerati al paragrafo 2 del presente articolo, secondo quanto il Consiglio di amministrazione decide in proposito.",
e' cosi' modificato:
"Articolo 29
RELAZIONI CON L'ORGANIZZAZIONE DELLE NAZIONI UNITE, GLI ICB, ALTRE ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI ED ALTRI ORGANISMI
1. Il Fondo puo' avviare negoziati con l'Organizzazione delle Nazioni Unite per concludere un accordo che lo colleghi all'Organizzazione delle Nazioni Unite in quanto istituzione specializzata in base all'articolo 57 dello Statuto delle Nazioni Unite. Qualunque accordo concluso conformemente all'articolo 63 dello Statuto delle Nazioni Unite deve essere approvato dal Consiglio dei governatori, su raccomandazione del Consiglio di amministrazione.
2. Il Fondo puo' stabilire degli stretti rapporti di cooperazione con gli organi e le organizzazioni del sistema ONU e, se lo reputa necessario, concludere accordi con essi.
3. Il Fondo cerchera' di stabilire rapporti di lavoro con gli ICB ed altre organizzazioni internazionali, nonche' con enti pubblici e privati che si occupano di settori connessi e di mobilitare sostegno finanziario per i propri obiettivi da parte di qualunque fonte disponibile. Nelle interrelazioni fra il Fondo e tali organizzazioni ed organismi, ogni parte rispettera' l'autonomia dell'altra.".
CAPITOLO VII. RITIRO E SOSPENSIONE DI MEMBRI
Il testo attuale dell'Articolo 30:
"Articolo 30
RITIRO DI MEMBRI
Un Membro puo', in qualunque momento, con riserva delle disposizioni del paragrafo 2 b) dell'articolo 35 e delle disposizioni dell'articolo 32, ritirarsi dal Fondo indirizzando al Fondo per iscritto un avviso di ritiro. Il ritiro ha effetto alla data specificata nell'avviso, ma in nessun caso prima che siano trascorsi dodici mesi dalla data in cui il Fondo riceve l'avviso.",
e' cosi' modificato:
"Articolo 30
RITIRO DI MEMBRI
Un Membro puo', in qualunque momento, con riserva delle disposizioni del paragrafo 2 dell'articolo 34 e di quelle dell'articolo 32, ritirarsi dal Fondo indirizzando al Fondo per iscritto un avviso di ritiro. Il ritiro ha effetto alla data specificata nell'avviso, ma in nessun caso prima che siano trascorsi dodici mesi dalla data in cui il Fondo riceve l'avviso.".
Il testo attuale dell'Articolo 31:
"Articolo 31
SOSPENSIONE
1. Se un Membro manca ad un qualsiasi obbligo finanziario nei confronti del Fondo, il Consiglio dei governatori, a maggioranza qualificata, puo', con riserva delle disposizioni del paragrafo 2 b) dell'articolo 35, sospenderlo dalla sua qualifica di Membro. Il Membro sospeso cessa automaticamente di essere Membro un anno dopo la data di sospensione, a meno che il Consiglio dei governatori non decida di prolungare la sospensione per un ulteriore anno.
2. Allorquando il Consiglio dei governatori si e' assicurato che il Membro sospeso ha adempiuto ai suoi obblighi finanziari nei confronti del Fondo, riammette il Membro nella sua piena qualita'.
3. Durante la sospensione, un Membro non e' ammesso ad esercitare nessuno dei diritti conferiti dal presente Accordo, al di fuori del diritto di ritiro ed il diritto all'arbitrato durante la sospensione definitiva delle operazioni del Fondo, ma rimane soggetto a tutti gli obblighi derivantigli dal presente Accordo.",
e' cosi' modificato:
"Articolo 31
SOSPENSIONE
1. Se un Membro manca ad un qualsiasi obbligo finanziario nei confronti del Fondo, il Consiglio dei governatori, a maggioranza qualificata, puo', con riserva delle disposizioni del paragrafo 2 dell'articolo 34, sospenderlo dalla sua qualifica di Membro. Il Membro sospeso cessa automaticamente di essere Membro un anno dopo la data di sospensione, a meno che il Consiglio dei governatori non decida di prolungare la sospensione per un ulteriore anno.
2. Allorquando il Consiglio dei governatori si e' assicurato che il Membro sospeso ha adempiuto ai suoi obblighi finanziari nei confronti del Fondo, riammette il Membro nella sua piena qualita'.
3. Durante la sospensione, un Membro non e' ammesso ad esercitare nessuno dei diritti conferiti dal presente Accordo, al di fuori del diritto di ritiro ed il diritto all'arbitrato durante la sospensione definitiva delle operazioni del Fondo, ma rimane soggetto a tutti gli obblighi derivantigli dal presente Accordo.".
Il testo attuale dell'Articolo 32:
"Articolo 32
LIQUIDAZIONE DEI CONTI
1. Quando un Membro cessa di essere Membro, continua ad essere tenuto a soddisfare tutte le richieste del Fondo precedenti alla data e tutti i pagamenti dovuti fino alla data in cui cessa di essere Membro per quanto riguarda i suoi obblighi nei confronti del Fondo.
E' ugualmente tenuto ad adempiere gli obblighi relativi al suo capitale di garanzia fino a quando non vengano adottate delle disposizioni che soddisfino il Fondo e siano conformi ai paragrafi 4, 5, 6 e 7 dell'articolo 14. Ogni accordo di associazione prevede che, se un partecipante all'organizzazione internazionale di prodotto associata considerata cessa di essere membro, l'organizzazione internazionale di prodotto associata fara' in modo che tali disposizioni siano prese al piu' tardi alla data in cui il Membro cessa di essere Membro.
2. Quando un Membro cessa di essere Membro, il Fondo organizza il riscatto delle sue azioni conformemente ai paragrafi 2 e 3 dell'articolo 16 a titolo della liquidazione dei conti con il Membro e annulla il capitale di garanzia di tale Membro a patto che gli obblighi e gli impegni specificati al paragrafo 1 del presente articolo siano stati soddisfatti. Il prezzo di riscatto delle azioni risulta dal valore riportato sui libri del Fondo alla data in cui il Membro cessa di essere Membro, restando inteso che qualsiasi somma dovuta al Membro a tale titolo puo' essere stanziata dal Fondo per la liquidazione degli impegni presi da detto Membro nei suoi confronti conformemente al paragrafo 1 del presente articolo.",
e' cosi' modificato:
"Articolo 32
LIQUIDAZIONE DEI CONTI
1. Quando un Membro cessa di essere Membro, continua ad essere tenuto a soddisfare le richieste del Fondo precedenti alla data e tutti i pagamenti dovuti fino alla data in cui cessa di essere Membro per quanto riguarda i suoi obblighi nei confronti del Fondo.
2. Quando un Membro cessa di essere Membro, il Fondo organizza il riscatto delle sue azioni conformemente ai paragrafi 2 e 3 dell'articolo 16 a titolo della liquidazione dei conti con il Membro.
Il prezzo di riscatto delle azioni risulta dal valore in dollari USA riportato sui libri del Fondo alla data in cui il Membro cessa di essere Membro, restando inteso che qualsiasi somma dovuta al Membro a tale titolo puo' essere stanziata dal Fondo per la liquidazione degli impegni presi da detto Membro nei suoi confronti conformemente al paragrafo 1 del presente articolo.".
Il testo attuale dell'Articolo 33:
"Articolo 33
RITIRO DI ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI DI PRODOTTO ASSOCIATE
1. Un'organizzazione internazionale di prodotto associata puo', con riserva delle modalita' e condizioni enunciate nell'accordo di associazione, ritirarsi dall'associazione con il Fondo, fermo restando che deve rimborsare tutti i prestiti in corso ricevuti dal Fondo stesso prima della data in cui entri in vigore il ritiro.
L'organizzazione internazionale di prodotto associata ed i suoi partecipanti continuano in seguito ad essere tenuti a soddisfare solamente le richieste del Fondo precedenti a tale data per quanto riguarda gli obblighi nei confronti del Fondo.
2. Quando un'organizzazione internazionale di prodotto associata cessa di essere associata con il Fondo, questo, dopo che gli obblighi specificati al paragrafo 1 del presente articolo siano stati rispettati: a) organizza il rimborso dei depositi in denaro e la riconsegna di warrant di stock che detiene per conto dell'organizzazione associata; b) organizza il rimborso del denaro depositato in luogo e al posto del capitale di garanzia ed annulla il capitale di garanzia e le corrispondenti garanzie.",
e' abrogato.
CAPITOLO VIII. SOSPENSIONE E CESSAZIONE DEFINITIVA DELLE OPERAZIONI E REGOLAMENTO DEGLI OBBLIGHI:
Il testo attuale dell'Articolo 34:
"Articolo 34
SOSPENSIONE TEMPORANEA DELLE OPERAZIONI
In caso di urgenza, il Consiglio di amministrazione puo' sospendere temporaneamente le operazioni del Fondo che reputa dover sospendere in attesa che il Consiglio dei governatori possa procedere ad un esame piu' particolareggiato ed adottare una decisione.",
e' rinumerato Articolo 33 e cosi' modificato:
"Articolo 33
SOSPENSIONE TEMPORANEA DELLE OPERAZIONI
In caso di urgenza, il Consiglio di amministrazione puo' sospendere temporaneamente le operazioni del Fondo che reputa dover sospendere in attesa che il Consiglio dei governatori possa procedere ad un esame piu' particolareggiato ed adottare una decisione.".
Il testo attuale dell'Articolo 35:
"Articolo 35
CESSAZIONE DEFINITIVA DELLE OPERAZIONI
1. Il Consiglio dei governatori puo' far cessare le operazioni del Fondo con una decisione adottata con il voto di due terzi del numero totale di governatori che detengono almeno tre quarti dei voti attribuiti. Al momento della cessazione il Fondo cessa immediatamente tutte le attivita', escluse quelle necessarie alla realizzazione graduale e alla conservazione degli averi nonche' al regolamento degli obblighi.
2. Fino al regolamento definitivo di detti obblighi e alla ripartizione degli averi, il Fondo continua ad esistere e tutti i diritti ed obblighi del Fondo e dei Membri in forza del presente Accordo restano immutati, fermo restando che:
a) il Fondo non e' obbligato ad adottare disposizioni per il ritiro, a richiesta, dei depositi delle organizzazioni internazionali di prodotto associate conformemente al paragrafo 10 a) dell'articolo 17, ne' a concedere nuovi prestiti alle organizzazioni internazionali di prodotto associate, conformemente al paragrafo 10 b) dell'articolo 17;
b) nessun Membro puo' ritirarsi ne' essere sospeso una volta decisa la cessazione definitiva delle operazioni.",
e' rinumerato Articolo 34 e cosi' modificato:
"Articolo 34
CESSAZIONE DEFINITIVA DELLE OPERAZIONI
1. Il Consiglio dei governatori puo' far cessare le operazioni del Fondo con una decisione adottata con il voto di due terzi del numero totale di governatori che detengono almeno tre quarti dei voti attribuiti. Al momento della cessazione il Fondo cessa immediatamente tutte le attivita', escluse quelle necessarie alla realizzazione graduale e alla conservazione degli averi nonche' al regolamento degli obblighi.
2. Fino al regolamento definitivo di detti obblighi e alla ripartizione degli averi, il Fondo continua ad esistere e tutti i diritti e gli obblighi del Fondo e dei Membri in forza del presente Accordo restano immutati, fermo restando che nessun membro puo' ritirarsi ne' essere sospeso una volta decisa la cessazione definitiva delle operazioni.".
Il testo attuale dell'Articolo 36:
"Articolo 36
REGOLAMENTO DEGLI OBBLIGHI: DISPOSIZIONI GENERALI
1. Il Consiglio di amministrazione adotta le disposizioni necessarie per assicurare la realizzazione ordinata degli averi del Fondo. Prima di qualsiasi versamento ai creditori diretti, il Consiglio di amministrazione adotta, a maggioranza qualificata, quelle precauzioni o misure che a suo avviso si rendono necessarie per assicurare una ripartizione proporzionale tra essi ed i detentori di crediti condizionali.
2. Non viene effettuata nessuna ripartizione degli averi conformemente al presente capitolo prima che:
a) tutti gli obblighi del conto in questione siano stati regolati o prima che siano state adottate le disposizioni necessarie al loro regolamento;
b) il Consiglio dei governatori abbia deciso di procedere ad una ripartizione a maggioranza qualificata.
3. Dopo che il Consiglio dei governatori ha adottato una decisione conformemente al paragrafo 2 b) del presente articolo, il Consiglio di amministrazione procede a delle successive ripartizioni degli averi ancora detenuti nel conto in questione fino a che tutti gli oneri siano stati ripartiti. Tale ripartizione tra tutti i Membri o tra tutti i partecipanti ad un'organizzazione internazionale di prodotto associata che non sono Membri e subordinata al preliminare regolamento di tutti i crediti in corso del Fondo nei confronti di tali Membri o partecipanti e viene effettuata alle date e nelle valute o altri averi che il Consiglio dei governatori giudica opportuni.",
e' rinumerato Articolo 35 e cosi' modificato:
"Articolo 35
REGOLAMENTO DEGLI OBBLIGHI: DISPOSIZIONI GENERALI
1. Il Consiglio di amministrazione adotta le disposizioni necessarie per assicurare la realizzazione ordinata degli averi del Fondo. Prima di qualsiasi versamento ai creditori diretti, il Consiglio di amministrazione adotta, a maggioranza qualificata, quelle precauzioni o misure che a suo avviso si rendono necessarie per assicurare una ripartizione proporzionale tra essi ed i detentori di crediti condizionali.
2. Non viene effettuata nessuna ripartizione degli averi conformemente al presente capitolo prima che:
a) Tutti gli obblighi del conto in questione siano stati regolati o prima che siano state adottate le disposizioni necessarie al loro regolamento; e
b) Il Consiglio dei governatori abbia deciso di procedere ad una ripartizione a maggioranza qualificata.
3. Dopo che il Consiglio dei governatori ha adottato una decisione conformemente al paragrafo 2 b) del presente articolo, il Consiglio di amministrazione procede a delle successive ripartizioni degli averi ancora detenuti nel conto in questione fino a che tutti gli oneri siano stati ripartiti.".
Il testo attuale dell'Articolo 37:
"Articolo 37
REGOLAMENTO DEGLI OBBLIGHI: PRIMO CONTO
1. I prestiti concessi alle organizzazioni internazionali di prodotti associate a titolo delle operazioni del primo conto non rimborsate al momento della decisione di far cessare le operazioni del Fondo vengono rimborsate dalle organizzazioni internazionali di prodotto associate interessate entro 12 mesi dalla data di tale decisione. Al momento del rimborso di tali prestiti i warrant di stock dati in garanzia presso il Fondo o consegnati in deposito per conto del Fondo a titolo di tali prestiti vengono riconsegnati alle organizzazioni internazionali di prodotto associate.
2. I warrant di stock dati in garanzia presso il Fondo o consegnati in deposito per conto del Fondo per i prodotti di base, acquisiti mediante depositi in denaro delle organizzazioni internazionali di prodotto associate vengono resi alle organizzazioni internazionali di prodotto associate in maniera compatibile con l'impiego dei depositi in denaro e delle eccedenze specificato al paragrafo 3 b) del presente articolo, nella misura in cui dette organizzazioni associate abbiano pienamente rispettato i loro obblighi nei confronti del Fondo.
3. I seguenti obblighi contratti dal Fondo a titolo delle operazioni del primo conto vengono regolati simultaneamente ed in modo uguale ricorrendo agli averi del primo conto, conformemente ai paragrafi 12, 13 e 14 dell'articolo 17:
a) obblighi nei confronti dei creditori del Fondo; e
b) obblighi nei confronti delle organizzazioni internazionali di prodotto associate relativi a depositi in denaro e alle eccedenze detenuti dal Fondo conformemente ai paragrafi 1, 2, 3 e 8 dell'articolo 14, nella misura in cui dette organizzazioni associate abbiano pienamente adempiuto agli obblighi nei confronti del Fondo.
4. La ripartizione degli averi detenuti nel primo conto viene effettuata sulla base e nell'ordine seguente:
a) le somme, fino alla concorrenza del valore del capitale di garanzia richiesto e versato dai Membri, in applicazione del paragrafo 12 d) e 13 dell'articolo 17, vengono ripartite tra tali Membri proporzionalmente alla loro quota del valore totale del capitale di garanzia richiesto e versato;
b) le somme, fino alla concorrenza del valore delle garanzie richieste e versate dei partecipanti alle organizzazioni internazionali di prodotto associate che non sono Membri, conformemente ai paragrafi 12 d) e 13 dell'articolo 17, vengono ripartite tra tali partecipanti proporzionalmente alla loro quota del valore totale delle garanzie richieste e versate.
5. La ripartizione degli averi ancora detenuti nel primo conto dopo le ripartizioni di cui al paragrafo 4 del presente articolo viene eseguita tra i Membri proporzionalmente alle sottoscrizioni di azioni di capitale rappresentato da contributi diretti stanziati sul primo conto.",
e' rinumerato Articolo 36 e cosi' modificato:
"Articolo 36
REGOLAMENTO DEGLI OBBLIGHI: CONTO CAPITALE
1. Gli obblighi nei confronti dei creditori del Fondo vengono regolati simultaneamente e in modo uguale ricorrendo agli averi del Conto capitale.
2. La ripartizione degli averi ancora detenuti nel Conto capitale dopo le ripartizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo viene eseguita tra i membri proporzionalmente alle sottoscrizioni di azioni di capitale stanziate sul Conto capitale.".
Il testo attuale dell'Articolo 38:
"Articolo 38
REGOLAMENTO DEGLI OBBLIGHI: SECONDO CONTO
1. Gli obblighi contratti dal Fondo a titolo delle operazioni del secondo conto vengono regolati mediante prelevamenti sulle risorse del secondo conto in applicazione del paragrafo 4 dell'articolo 18.
2. Gli eventuali averi ancora detenuti, se nel caso, nel secondo conto vengono ripartiti innanzitutto tra i Membri fino alla concorrenza del valore delle sottoscrizioni di azioni di capitale rappresentato da contributi diretti stanziati su tale conto in applicazione del paragrafo 3 dell'articolo 10, quindi tra i contribuenti di detto conto proporzionalmente alla loro quota della somma totale versata a titolo di contributi in applicazione dell'articolo 13.",
e' rinumerato Articolo 37 e cosi' modificato:
"Articolo 37
REGOLAMENTO DEGLI OBBLIGHI: CONTO OPERAZIONI
1. Gli obblighi contratti dal Fondo a titolo delle attivita' del Conto operazioni vengono regolati mediante prelevamenti sulle risorse del Conto stesso.
2. Gli eventuali averi ancora detenuti nel Conto operazioni vengono ripartiti anzitutto tra i Membri fino alla concorrenza del valore delle sottoscrizioni di azioni di capitale stanziate su tale conto in applicazione del paragrafo 3 dell'articolo 9, quindi tra i contribuenti di detto conto proporzionalmente alla loro quota della somma totale versata a titolo di contributi in applicazione dell'articolo 12.".
Il testo attuale dell'Articolo 39:
"Articolo 39
REGOLAMENTO DEGLI OBBLIGHI: ALTRI AVERI DEL FONDO
1. Gli altri averi vengono realizzati alla data o alle date stabilite dal Consiglio dei governatori in considerazione delle raccomandazioni del Consiglio di amministrazione e conformemente alle procedure stabilite da quest'ultimo a maggioranza qualificata.
2. Il ricavo della vendita di tali averi viene utilizzato per regolare in modo proporzionale gli obblighi di cui al paragrafo 3 dell'articolo 37 e del paragrafo 1 dell'articolo 38. L'eventuale avanzo di averi viene ripartito innanzitutto sulla base e nell'ordine specificanti al paragrafo 4 dell'articolo 37, quindi tra i Membri proporzionalmente alle sottoscrizioni di azioni di capitale rappresentato da contributi diretti.",
e' rinumerato Articolo 38 e cosi' modificato:
"Articolo 38
REGOLAMENTO DEGLI OBBLIGHI: ALTRI AVERI DEL FONDO
1. Gli altri averi vengono realizzati alla data o alle date stabilite dal Consiglio dei governatori in considerazione delle raccomandazioni del Consiglio di amministrazione e conformemente alle procedure stabilite da quest'ultimo a maggioranza qualificata.
2. Il ricavo della vendita di tali averi viene utilizzato per regolare in modo proporzionale gli obblighi di cui al paragrafo 1 dell'articolo 36 e del paragrafo 1 dell'articolo 37. L'eventuale avanzo di averi viene ripartito anzitutto tra i membri proporzionalmente alle loro sottoscrizioni di azioni di capitale.".
Allegato V
CAPITOLO IX. STATUTO GIURIDICO, PRIVILEGI E IMMUNITA':
Il testo attuale dell'Articolo 40:
"Articolo 40
OBIETTIVI
Al fine di poter esercitare le funzioni affidategli, il Fondo gode, sul territorio di ogni Membro, dello Statuto giuridico, dei privilegi e delle immunita' enunciati nel presente capitolo.",
e' rinumerato Articolo 39 e cosi' modificato:
"Articolo 39
OBIETTIVI
Al fine di poter esercitare le funzioni affidategli, il Fondo gode, sul territorio di ogni Membro, dello Statuto giuridico, dei privilegi e delle immunita' enunciati nel presente capitolo.".
Il testo attuale dell'Articolo 41:
"Articolo 41
STATUTO GIURIDICO DEL FONDO
Il Fondo ha piena personalita' giuridica e, in particolare, la capacita' di concludere accordi internazionali con Stati ed organizzazioni internazionali, di contrattare, acquistare e alienare beni mobili ed immobili, e ha la capacita' processuale attiva e passiva.",
e' rinumerato Articolo 40 e cosi' modificato:
"Articolo 40
STATUTO GIURIDICO DEL FONDO
Il Fondo ha piena personalita' giuridica e, in particolare, la capacita' di concludere accordi internazionali con Stati ed organizzazioni internazionali, di contrattare, acquistare e alienare beni mobili ed immobili, e ha la capacita' processuale attiva e passiva."
Il testo attuale dell'Articolo 42:
"Articolo 42
IMMUNITA' IN MATERIA DI AZIONE GIUDIZIARIA
1. Il Fondo gode dell'immunita' di giurisdizione per quanto riguarda qualsiasi forma di azione giudiziaria, eccezion fatta per le azioni intentate contro di esso: a) da chi ha dato in prestito fondi che esso ha ricevuto in prestito, per quanto concerne tali fondi; b) da compratori o portatori di valori che esso ha emesso per quanto concerne tali valori; c) da sindaci e cessionari che agiscono per conto delle precedenti persone, per quanto concerne le transazioni summenzionate. Tali azioni possono essere intentate davanti l'organo competente solamente nelle giurisdizioni nelle quali il Fondo ha convenuto per iscritto con l'altra parte di essere giurisdizionalmente soggetto. Tuttavia, in assenza della clausola che designa il foro, o se un accordo riguardante la giurisdizione di tale organo non viene applicato per ragioni non imputabili alla parte che intenta l'azione contro il Fondo, tale azione puo' essere portata davanti un competente tribunale nella giurisdizione dove e' situata la Sede del Fondo o dove il Fondo ha nominato un agente per poter accettare la notifica o l'avviso di azione giudiziaria.
2. Non possono essere intentate azioni contro il Fondo da parte di Membri, organizzazioni internazionali di prodotto associate, organismi internazionali di prodotto ed i loro partecipanti o da persone che agiscono per conto di essi e che detengono loro crediti salvo nei casi di cui al paragrafo 1 del presente articolo. Tuttavia le organizzazioni internazionali di prodotto associate, gli organismi internazionali di prodotto ed i loro partecipanti possono ricorrere, per comporre la vertenza con il Fondo, alle procedure speciali descritte dagli accordi conclusi con il Fondo, e se si tratta di Membri, dal presente Accordo e dai regolamenti adottati dal Fondo.
3. Nonostante le disposizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo, i beni e gli averi del Fondo, dovunque si trovino e quali che siano i detentori, sono esenti da perquisizione, da qualunque forma di sequestro, manomissione, pignoramento e da qualunque forma di pignoramento presso terzi, od opposizione ed altra misura giudiziaria volta ad impedire il versamento di fondi o che riguarda o che impedisce l'alienazione di scorte di prodotti di base e warrants di stock, e qualsiasi altro provvedimento provvisorio prima che sia emanata una sentenza definitiva contro il Fondo da parte di un tribunale avente la competenza richiesta conformemente al paragrafo 1 del presente articolo. Il Fondo puo' stabilire con i suoi creditori un limite ai beni ed averi del Fondo che possono essere assoggettati ad un provvedimento di esecuzione a seguito di una sentenza definitiva.",
e' rinumerato Articolo 41 e cosi' modificato:
"Articolo 41
IMMUNITA' IN MATERIA DI AZIONE GIUDIZIARIA
1. Il Fondo gode dell'immunita' di giurisdizione per quanto riguarda qualsiasi forma di azione giudiziaria, eccezion fatta per le azioni intentate contro di esso:
a) Da chi ha dato in prestito fondi che esso ha ricevuto in prestito, per quanto concerne tali fondi;
b) Da compratori o portatori di valori che esso ha emesso per quanto concerne tali valori; e
c) Da sindaci e cessionari che agiscono per conto delle precedenti persone, per quanto concerne le transazioni summenzionate.
Tali azioni possono essere intentate davanti l'organo competente solamente nelle giurisdizioni nelle quali il Fondo ha convenuto per iscritto con l'altra parte di essere giurisdizionalmente soggetto.
Tuttavia, in assenza della clausola che designa il foro, o se un accordo riguardante la giurisdizione di tale organo non viene applicato per ragioni non imputabili alla parte che intenta l'azione contro il Fondo, tale azione puo' essere portata davanti un competente tribunale nella giurisdizione dove e' situata la Sede del Fondo o dove il Fondo ha nominato un agente per poter accettare la notifica o l'avviso di azione giudiziaria.
2. Non possono essere intentate azioni contro il Fondo da parte dei Membri, salvo nei casi di cui al paragrafo 1 del presente articolo.
Tuttavia i Membri possono ricorrere, per comporre la vertenza con il Fondo, alle eventuali procedure speciali prescritte nel presente Accordo e negli eventuali regolamenti adottati dal Fondo.
3. Nonostante le disposizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo, i beni e gli averi del Fondo, dovunque si trovino e quali che siano i detentori, sono esenti da perquisizione, da qualunque forma di sequestro, manomissione, pignoramento e da qualunque forma di pignoramento presso terzi, o opposizione o altra misura giudiziaria volta ad impedire il versamento di fondi e qualsiasi altro provvedimento provvisorio prima che sia emanata una sentenza definitiva contro il Fondo da parte di un tribunale avente la competenza richiesta conformemente al paragrafo 1 del presente articolo. Il Fondo puo' stabilire con i suoi creditori un limite ai beni ed averi del Fondo che possono essere assoggettati ad un provvedimento di esecuzione a seguito di una sentenza definitiva.".
Il testo attuale dell'Articolo 43:
"Articolo 43
INSEQUESTRABILITA' DEGLI AVERI
I beni ed averi del Fondo, dovunque si trovino e qualunque siano i detentori, sono esenti da perquisizione, requisizione, confisca, espropriazione e da qualunque altra forma di ingerenza o pignoramento, emanata dal potere esecutivo o legislativo.",
e' rinumerato Articolo 42 e cosi' modificato:
"Articolo 42
INSEQUESTRABILITA' DEGLI AVERI
I beni ed averi del Fondo, dovunque si trovino e qualunque siano i detentori, sono esenti da perquisizione, requisizione, confisca, espropriazione e da qualunque altra forma di ingerenza o pignoramento, emanata dal potere esecutivo o legislativo.".
Il testo attuale dell'Articolo 44:
"Articolo 44
INVIOLABILITA' DEGLI ARCHIVI
Gli archivi del Fondo, dovunque si trovino, sono inviolabili.",
e' rinumerato Articolo 43 e cosi' modificato:
"Articolo 43
INVIOLABILITA' DEGLI ARCHIVI
Gli archivi del Fondo, dovunque si trovino, sono inviolabili.".
Il testo attuale dell'Articolo 45:
"Articolo 45
ESENZIONE DELLE RESTRIZIONI RELATIVE AGLI AVERI
Nella misura necessaria ad effettuare le operazioni previste nel presente Accordo e con riserva delle disposizioni del presente Accordo, tutti i beni e gli averi del Fondo sono esenti da restrizioni, regolamentazioni, controlli e moratorie di qualunque natura.",
e' rinumerato Articolo 44 e cosi' modificato:
"Articolo 44
ESENZIONE DELLE RESTRIZIONI RELATIVE AGLI AVERI
Nella misura necessaria ad effettuare le operazioni previste nel presente Accordo e con riserva delle disposizioni dello stesso, tutti i beni e gli averi del Fondo sono esenti da restrizioni, regolamentazioni, controlli e moratorie di qualunque natura.".
Il testo attuale dell'Articolo 46:
"Articolo 46
PRIVILEGI IN MATERIA DI COMUNICAZIONI
Nella misura compatibile con qualunque convenzione internazionale sulle telecomunicazioni in vigore e conclusa sotto gli auspici dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni della quale e' parte, ogni Membro applica alle comunicazioni ufficiali del Fondo lo stesso regime applicato alle comunicazioni ufficiali degli altri Membri.",
e' rinumerato Articolo 45 e' cosi' modificato:
"Articolo 45
PRIVILEGI IN MATERIA DI COMUNICAZIONI
Nella misura compatibile con qualunque convenzione internazionale sulle telecomunicazioni in vigore e conclusa sotto gli auspici dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni della quale e' parte, ogni Membro applica alle comunicazioni ufficiali del Fondo lo stesso regime applicato alle comunicazioni ufficiali degli altri Membri.".
Il testo attuale dell'Articolo 47:
"Articolo 47
PRIVILEGI ED IMMUNITA' DI ALCUNE PERSONE
Tutti i governatori, amministratori e supplenti, il Direttore generale, i membri del Comitato consultivo, gli esperti che svolgono incarichi per il Fondo ed il personale che non sia quello impiegato al servizio domestico del Fondo;
a) godono dell'immunita' di giurisdizione nell'esercizio delle loro funzioni ufficiali, a meno che il Fondo non decida di togliere tale immunita';
b) se non sono cittadini del Membro in causa, godono, cosi' come i membri conviventi della loro famiglia, delle immunita' relative alle disposizioni che limitano l'immigrazione, alle formalita' di registrazione degli stranieri, e delle agevolazioni in materia di regolamentazione dei cambi riconosciute da tale Membro ai rappresentanti, funzionari ed impiegati di grado paragonabile delle altre istituzioni finanziarie internazionali di cui e' membro;
c) beneficiano, per quanto riguarda le agevolazioni di spostamento, del trattamento concesso da ogni Membro ai rappresentanti, funzionari ed impiegati di grado paragonabile delle altre istituzioni finanziarie internazionali di cui e' membro. ",
e' rinumerato Articolo 46 e cosi' modificato:
"Articolo 46
PRIVILEGI ED IMMUNITA' DI ALCUNE PERSONE
Tutti i governatori, amministratori e supplenti, il Direttore generale, i membri del Comitato consultivo, gli esperti che svolgono incarichi per il Fondo ed il personale che non sia quello impiegato al servizio domestico del Fondo:
a) Godono dell'immunita' di giurisdizione nell'esercizio delle loro funzioni ufficiali, a meno che il Fondo non decida di togliere tale immunita';
b) Se non sono cittadini del Membro in causa, godono, cosi' come i membri conviventi della loro famiglia, delle immunita' relative alle disposizioni che limitano l'immigrazione, alle formalita' di registrazione degli stranieri, e delle agevolazioni in materia di regolamentazione dei cambi riconosciute da tale Membro ai rappresentanti, funzionari ed impiegati di grado paragonabile delle altre istituzioni finanziarie internazionali di cui e' membro;
c) Beneficiano, per quanto riguarda le agevolazioni di spostamento, del trattamento concesso da ogni Membro ai rappresentanti, funzionari ed impiegati di grado paragonabile delle altre istituzioni finanziarie internazionali di cui e' membro.".
Il testo attuale dell'Articolo 48:
"Articolo 48
IMMUNITA' FISCALE
1. Nel campo delle attivita' ufficiali, il Fondo, gli averi, i beni ed i redditi di questo, cosi' come le operazioni e transazioni autorizzate dal presente Accordo, sono esenti da qualunque imposta diretta e dazio doganale sulle merci importate ed esportate per suo uso ufficiale, senza per questo impedire che un Membro imponga normali tasse e dazi doganali sui prodotti originari del suo territorio ceduti in qualsiasi circostanza al Fondo. Il Fondo non richiede l'esonero da imposte relative tutt'al piu' a commissioni dei servizi resi.
2. Quando degli acquisti di beni o servizi di importante valore e necessari alle attivita' del Fondo vengono effettuati dal Fondo stesso o per suo conto ed il prezzo di tali acquisti comprende imposte o dazi il Membro in causa adotta, per quanto e' possibile e con riserva delle disposizioni di legge, opportuni provvedimenti per concedere l'esonero da tali tasse o dazi o per assicurarne il rimborso. I beni importati o acquistati che beneficiano di un esonero previsto nel precedente articolo non possono essere venduti ne' alienati in altro modo sul territorio del Membro che ha concesso l'esonero, salve le condizioni stabilite con tale Membro.
3. Nessuna imposta viene percepita dai Membri su o per quanto riguarda gli stipendi, emolumenti od altre forme di remunerazione che il Fondo versa ai governatori, agli amministratori, ai loro supplenti, ai membri del Comitato consultivo, al Direttore generale, al personale e agli esperti che svolgono funzioni per il Fondo, che non siano cittadini, sudditi o soggetti di tali Membri.
4. Non viene percepita su obbligazioni o titoli emessi o garantiti dal Fondo, qualunque sia il detentore, ne' sui dividendi od interessi di tali titoli, nessuna imposta, di qualunque natura:
a) che costituisca una misura discriminatoria gravante su tale obbligazione o titolo per il solo fatto che viene emesso o garantito dal Fondo: oppure
b) il cui solo fondamento giuridico sia il luogo o la moneta di emissione o di pagamento previsto od effettivo o il luogo dove si trova un ufficio od una sede del Fondo.",
e' rinumerato Articolo 47 e cosi' modificato:
"Articolo 47
IMMUNITA' FISCALE
1. Nel campo delle attivita' ufficiali, il Fondo, gli averi, i beni ed i redditi di questo, cosi' come le operazioni e transazioni autorizzate dal presente Accordo, sono esenti da qualunque imposta diretta e dazio doganale sulle merci importate ed esportate per suo uso ufficiale, senza per questo impedire che un Membro imponga normali tasse e dazi doganali sui prodotti originari del suo territorio ceduti in qualsiasi circostanza al Fondo. Il Fondo non richiede l'esonero da imposte relative tutt'al piu' a commissioni dei servizi resi.
2. Quando degli acquisti di beni o servizi di importante valore e necessari alle attivita' del Fondo vengono effettuati dal Fondo stesso o per suo conto ed il prezzo di tali acquisti comprende imposte o dazi il Membro in causa adotta, per quanto e' possibile e con riserva delle disposizioni di legge, opportuni provvedimenti per concedere l'esonero da tali tasse o dazi o per assicurarne il rimborso. I beni importati o acquistati che beneficiano di un esonero previsto nel precedente articolo non possono essere venduti ne' alienati in altro modo sul territorio del Membro che ha concesso l'esonero, salve le condizioni stabilite con tale Membro.
3. Nessuna imposta viene percepita dai Membri su o per quanto riguarda gli stipendi, emolumenti od altre forme di remunerazione che il Fondo versa ai governatori, agli amministratori, ai loro supplenti, ai membri del Comitato consultivo, al Direttore generale, al personale e agli esperti che svolgono funzioni per il Fondo, che non siano cittadini, sudditi o soggetti di tali Membri. Ai fini del presente articolo 47, paragrafo 3, ogni soggetto che in virtu' del proprio domicilio o dimora abituale e' sottoposto alle leggi fiscali di un Membro e' considerato come stabilito nel territorio del Membro interessato.
4. Non viene percepita su obbligazioni o titoli emessi o garantiti dal Fondo, qualunque sia il detentore, ne' sui dividendi od interessi di tali titoli, nessuna imposta, di alcuna natura:
a) che costituisca una misura discriminatoria gravante su tale obbligazione o titolo per il solo fatto che viene emesso o garantito; oppure
b) il cui solo fondamento giuridico sia il luogo o la moneta di emissione o di pagamento previsto od effettivo o il luogo dove si trova un ufficio od una sede del Fondo.".
Il testo attuale dell'Articolo 49:
"Articolo 49
SOPPRESSIONE DELLE IMMUNITA', ESENZIONI E PRIVILEGI
1. Le immunita', esenzioni e privilegi previsti nel presente capitolo vengono concessi nell'interesse del Fondo. Il Fondo puo' rinunciare, nella misura e alle condizioni da esso stabilite, alle immunita', esenzioni e privilegi previsti dal presente capitolo quando tale decisione non pregiudichi i suoi interessi.
2. Il Direttore generale ha il potere, che il Consiglio dei governatori puo' delegargli, e il dovere di togliere l'immunita' di un qualunque membro del personale del Fondo, o degli esperti che svolgono incarichi per il Fondo, nel caso in cui l'immunita' ostacoli il corso della giustizia e possa essere eliminata senza arrecare danno agli interessi del Fondo.",
e' rinumerato Articolo 48 e cosi' modificato:
"Articolo 48
SOPPRESSIONE DELLE IMMUNITA', ESENZIONI E PRIVILEGI
1. Le immunita', esenzioni e privilegi previsti nel presente capitolo vengono concessi nell'interesse del Fondo. Il Fondo puo' rinunciare, nella misura e alle condizioni da esso stabilite, alle immunita', esenzioni e privilegi previsti dal presente capitolo quando tale decisione non pregiudichi i suoi interessi.
2. Il Direttore generale ha il potere, che il Consiglio dei governatori puo' delegargli, e il dovere di togliere l'immunita' di un qualunque membro del personale del Fondo, o degli esperti che svolgono incarichi per lo stesso, nel caso in cui l'immunita' ostacoli il corso della giustizia e possa essere eliminata senza arrecare danno agli interessi del Fondo.".
CAPITOLO X. EMENDAMENTI:
Il testo attuale dell'Articolo 51:
"Articolo 51
EMENDAMENTI
1. a) Qualunque proposta di emendamento al presente Accordo da parte di un Membro viene notificata a tutti i Membri dal Direttore generale ed inoltrata al Consiglio di amministrazione il quale rivolge al Consiglio dei governatori le raccomandazioni relative alla proposta.
b) Qualunque proposta di emendamento al presente Accordo da parte del Consiglio di amministrazione viene notificata a tutti i Membri dal Direttore generale ed inoltrata al Consiglio dei governatori.
2. Gli emendamenti vengono adottati a maggioranza speciale dal Consiglio dei governatori.
Entrano in vigore sei mesi dopo l'adozione, a meno che il Consiglio dei governatori non decida
altrimenti.
3. Nonostante il paragrafo 2 del presente articolo, qualunque emendamento inteso a modificare:
a) il diritto di un Membro a ritirarsi dal Fondo;
b) qualunque regola di maggioranza prevista nel presente Accordo;
c) i limiti di responsabilita' previsti all'articolo 6;
d) il diritto di sottoscrivere o non sottoscrivere azioni di capitale rappresentato da contributi diretti conformemente al paragrafo 5 dell'articolo 9;
e) la procedura di emendamento del presente Accordo, entra in vigore nel momento in cui viene accettato da tutti i Membri. Si reputa che l'emendamento sia stato accettato a meno che un Membro non notifichi per iscritto un'obiezione al Direttore generale entro sei mesi a decorrere dall'adozione dell'emendamento. Tale periodo di sei mesi puo', a richiesta di qualunque Membro, essere prolungato dal Consiglio dei governatori al momento dell'adozione dell'emendamento.
4. Il Direttore generale notifica immediatamente a tutti i Membri ed al Depositario gli emendamenti adottati e la data in cui entreranno in vigore.",
e' rinumerato Articolo 50 e cosi' modificato:
"Articolo 50
EMENDAMENTI
1. a) Qualunque proposta di emendamento al presente Accordo da parte di un Membro viene notificata a tutti i Membri dal Direttore generale ed inoltrata al Consiglio di amministrazione il quale rivolge al Consiglio dei governatori le raccomandazioni relative alla proposta.
b) Qualunque proposta di emendamento al presente Accordo da parte del Consiglio di amministrazione viene notificata a tutti i Membri dal Direttore generale ed inoltrata al Consiglio dei governatori.
2. Gli emendamenti vengono adottati a maggioranza speciale da parte del Consiglio dei governatori ma entrano in vigore solo dopo l'accettazione da parte di tutti i Membri. L'emendamento e' considerato accettato a meno che un membro non notifichi per iscritto un'obiezione al Direttore generale entro sei mesi dall'adozione dell'emendamento. Tale periodo puo', a richiesta di qualunque membro, essere prolungato dal Consiglio dei governatori al momento dell'adozione dell'emendamento.
3. Il Direttore generale notifica immediatamente a tutti i Membri ed al Depositario gli emendamenti adottati e la data in cui entreranno in vigore."
CAPITOLO XI. INTERPRETAZIONE ED ARBITRATO:
Il testo attuale dell'Articolo 52:
"Articolo 52
INTERPRETAZIONE
1. Qualunque questione di interpretazione o di applicazione delle disposizioni del presente Accordo che puo' porsi tra un Membro ed il Fondo, o tra i Membri, viene sottoposta alla decisione del Consiglio di amministrazione. Tale Membro o tali Membri hanno il diritto di partecipare alle deliberazioni del Consiglio di amministrazione durante l'esame della questione in conformita' al regolamento che il Consiglio dei governatori deve adottare.
2. In tutti i casi in cui il Consiglio di amministrazione ha deciso conformemente al paragrafo 1 del presente articolo, qualunque Membro puo' richiedere, entro sei mesi dalla data di notifica della decisione, che la questione sia sottoposta al Consiglio dei governatori, il quale adotta a maggioranza speciale una decisione alla seguente riunione. La decisione del Consiglio dei governatori e' definitiva.
3. Qualora il Consiglio dei governatori non pervenga ad una decisione conformemente al paragrafo 2 del presente articolo, la questione viene sottoposta ad arbitrato, in conformita' alle procedure previste dal paragrafo 2 dell'articolo 53, se un membro lo richiede entro tre mesi dall'ultimo giorno dell'esame della questione da parte del Consiglio dei governatori.",
e' rinumerato Articolo 51 e cosi' modificato:
"Articolo 51
INTERPRETAZIONE
1. Qualunque questione di interpretazione o di applicazione delle disposizioni del presente Accordo che puo' porsi tra un Membro ed il Fondo, o tra i Membri, viene sottoposta alla decisione del Consiglio di amministrazione. Tale Membro o tali Membri hanno il diritto di partecipare alle deliberazioni del Consiglio di amministrazione durante l'esame della questione in conformita' ai regolamenti che il Consiglio dei governatori deve adottare.
2. In tutti i casi in cui il Consiglio di amministrazione ha deciso conformemente al paragrafo 1 del presente articolo, qualunque Membro puo' richiedere, entro tre mesi dalla data di notifica della decisione, che la questione sia sottoposta al Consiglio dei governatori, il quale adotta a maggioranza speciale una decisione alla seguente riunione. La decisione del Consiglio dei governatori e' definitiva.
3. Qualora il Consiglio dei governatori non pervenga ad una decisione conformemente al paragrafo 2 del presente articolo, la questione viene sottoposta ad arbitrato, in conformita' alle procedure previste dal paragrafo 2 dell'articolo 52, se un Membro lo richiede entro tre mesi dall'ultimo giorno dell'esame della questione da parte del Consiglio dei governatori.".
Il testo attuale dell'Articolo 53:
"Articolo 53
ARBITRATO
1. Qualunque controversia tra il Fondo ed un Membro ritiratosi, e tra il Fondo ed un Membro al momento della cessazione definitiva delle operazioni del Fondo, viene sottoposta ad arbitrato.
2. Il tribunale arbitrale e' formato da tre arbitri. Ogni parte in causa nella controversia nomina un arbitro. I due arbitri cosi' nominati nominano un terzo arbitro, il quale esercita le funzioni di presidente. Se entro 45 giorni dalla data di ricevuta della domanda di arbitrato una o l'altra delle parti non ha nominato l'arbitro, o se, entro 30 giorni dalla nomina dei due arbitri, il terzo arbitro non e' stato nominato, l'una o l'altra parte possono chiedere al Presidente della Corte internazionale di Giustizia o a qualunque altra autorita' eventualmente designata dai regolamenti adottati dal Consiglio dei governatori, di nominare un arbitro. Se, in forza del presente paragrafo, e' stato richiesto al Presidente della Corte internazionale di Giustizia di nominare un arbitro e se il Presidente e' un cittadino di uno Stato in causa nella vertenza, e nell'incapacita' di esercitare le funzioni, tale potere e' delegato al Vice-Presidente della Corte, o, se sussistono gli stessi impedimenti, al piu' anziano di eta' fra i membri piu' anziani di grado della Corte per il quale non esistono tali impedimenti. La procedura di arbitrato viene stabilita dagli arbitri, ma il Presidente del tribunale arbitrale ha tutti i poteri per regolare le questioni di procedura in caso vi sia disaccordo al riguardo. E' sufficiente per decidere una votazione a maggioranza degli arbitri; tale decisione e' definitiva ed obbligatoria per le parti.
3. A meno che una diversa procedura di arbitrato non sia prevista in un accordo di associazione, qualunque vertenza tra il Fondo e l'organizzazione internazionale di prodotto associata viene sottoposta all'arbitrato conformemente alla procedura prevista al paragrafo 2 del presente articolo.",
e' rinumerato Articolo 52 e cosi' modificato:
"Articolo 52
ARBITRATO
1. Qualunque controversia tra il Fondo ed un Membro ritiratosi, e tra il Fondo ed un Membro al momento della cessazione definitiva delle operazioni del Fondo, viene sottoposta ad arbitrato.
2. Il tribunale arbitrale e' formato da tre arbitri. Ogni parte in causa nella controversia nomina un arbitro. I due arbitri cosi' nominati nominano un terzo arbitro, il quale esercita le funzioni di presidente. Se entro 45 giorni dalla data di ricevuta della domanda di arbitrato una o l'altra delle parti non ha nominato l'arbitro, o se, entro 30 giorni dalla nomina dei due arbitri, il terzo arbitro non e' stato nominato, l'una o l'altra parte possono chiedere al Presidente della Corte internazionale di Giustizia o a qualunque altra autorita' eventualmente designata dalle norme e dai regolamenti adottati dal Consiglio dei governatori, di nominare un arbitro. Se, in forza del presente paragrafo, e' stato richiesto al Presidente della Corte internazionale di Giustizia di nominare un arbitro e se il Presidente e' un cittadino di uno Stato in causa nella vertenza o nell'incapacita' di esercitare le funzioni, tale potere e' delegato al Vice-Presidente della Corte, o, se sussistono gli stessi impedimenti, al piu' anziano di eta' fra i membri piu' anziani di grado della Corte per il quale non esistono tali impedimenti. La procedura di arbitrato viene stabilita dagli arbitri, ma il Presidente del tribunale arbitrale ha tutti i poteri per regolare tutte le questioni di procedura in caso vi sia disaccordo al riguardo. E' sufficiente per decidere una votazione a maggioranza degli arbitri; tale decisione e' definitiva ed obbligatoria per le parti.".
CAPITOLO XII. DISPOSIZIONI FINALI:
Il testo attuale dell'Articolo 54:
"Articolo 54
FIRMA E RATIFICA, ACCETTAZIONE O APPROVAZIONE
1. Il presente Accordo e' aperto alla firma di tutti gli Stati elencati nell'Allegato A e delle organizzazioni intergovernative di cui all'articolo 4 b) con sede presso l'organizzazione delle Nazioni Unite, a New York, dal 1 ottobre 1980 fino alla scadenza di un termine di un anno dalla data della sua entrata in vigore.
2. Ogni Stato firmatario ed ogni organizzazione intergovernativa firmataria puo' diventare Parte al presente Accordo mediante il deposito di uno strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione prima della scadenza di un termine di 18 mesi dalla data della sua entrata in vigore."
e' abrogato.
E' introdotto un nuovo Articolo 54 con il seguente testo:
"Articolo 54
VERIFICA PERIODICA DELL'ACCORDO
Ogni dieci anni, e la prima volta nel 2024, il Consiglio dei governatori procede alla verifica del presente accordo e, a seguito della stessa, adotta le azioni che ritiene opportune.".
Il testo attuale dell'Articolo 55:
"Articolo 55
DEPOSITARIO
Il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite e' il Depositario della presente Convenzione.",
e' cosi' modificato:
"Articolo 55
DEPOSITARIO
Il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite e' il Depositario della presente Convenzione.".
Il testo attuale dell'Articolo 56:
"Articolo 56
ADESIONE
Dopo l'entrata in vigore del presente Accordo, ogni Stato od ogni organizzazione intergovernativa di cui all'articolo 4 puo' aderire al presente Accordo secondo le modalita' e alle condizioni convenute tra il Consiglio dei governatori e detto Stato o detta organizzazione.
L'adesione si effettua mediante il deposito di uno strumento di adesione presso il Depositario."
e' cosi' modificato:
"Articolo 56
ADESIONE
1. Ogni Stato o ogni organizzazione intergovernativa di cui all'articolo 4 puo' aderire al presente Accordo secondo le modalita' e alle condizioni convenute tra il Consiglio dei governatori e detto Stato o detta organizzazione. L'adesione si effettua mediante il deposito di uno strumento di adesione presso il Depositario.
2. Per ogni Stato od ogni organizzazione intergovernativa che depositi uno strumento di adesione, l'Accordo entra in vigore alla data del deposito.".
Il testo attuale dell'Articolo 57:
"Articolo 57
ENTRATA IN VIGORE
1. Il presente Accordo entrera' in vigore quando il Depositario avra' ricevuto lo strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione di almeno 90 Stati, a condizione che la loro sottoscrizione totale di azioni di capitale rappresentato dai contributi diretti, comprenda almeno i due terzi delle sottoscrizioni totali di azioni di capitale rappresentato dai contributi diretti fissati per ogni Stato elencato nell'Allegato A e che almeno il 50 per cento dell'obiettivo specificato per gli avvisi di contributi volontari al secondo conto al paragrafo 2 dell'articolo 13 siano stati raggiunti e che siano state soddisfatte le suddette condizioni entro il 31 marzo 1982 o entro una data successiva, che gli Stati che abbiano depositato tali strumenti prima della fine di detto periodo potranno decidere con votazione a maggioranza de i due terzi di detti Stati. Se le condizioni sopra menzionate non saranno state soddisfatte a questa data successiva, gli Stati che avranno depositato detti strumenti a tale data successiva potranno decidere una data ancora successiva con votazione a maggioranza dei due terzi di detti Stati. Gli Stati interessati notificheranno al Depositario tutte le decisioni prese in applicazione del presente paragrafo.
2. Per ogni Stato od organizzazione intergovernativa che depositi il suo strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione dopo l'entrata in vigore del presente Accordo e per ogni Stato o organizzazione intergovernativa che depositi uno strumento di adesione, il presente Accordo entrera' in vigore alla data del deposito.",
e' rinumerato Articolo 53 e cosi' modificato:
"Articolo 53
ENTRATA IN VIGORE
Il presente Accordo e' entrato in vigore il 19 giugno 1989 ed e' stato emendato dal Consiglio dei governatori il [...............].".
Il testo attuale dell'Articolo 58:
"Articolo 58
RISERVE
Nessuna disposizione del presente Accordo, eccetto l'articolo 53, puo' essere oggetto di riserva.",
e' rinumerato Articolo 57 e cosi' modificato:
"Articolo 57
RISERVE
Nessuna disposizione del presente Accordo, eccetto l'articolo 52, puo' essere oggetto di riserva.".
E' introdotto un nuovo Articolo 58 con il seguente testo:
"Articolo 58
LINGUE
Il presente accordo e' fatto nelle lingue inglese, francese, russa, spagnola, cinese e araba, tutti i testi facenti ugualmente fede. ".
ALLEGATI:
Il testo attuale dell'ALLEGATO A:
"ALLEGATO A
Sottoscrizione di azioni di capitale rappresentato dai
contributi diretti
Parte di provvedimento in formato grafico
e' cosi' modificato:
"ALLEGATO A
Sottoscrizione di azioni di capitale
Azioni
Parte di provvedimento in formato grafico
Il testo attuale dell'ALLEGATO B:
"ALLEGATO B
Disposizioni speciali per i Paesi in via di sviluppo meno avanzati conformemente al paragrafo 6 dell'articolo 11
1. I Membri appartenenti alla categoria dei Paesi in via di sviluppo meno avanzati come definiti dall'Organizzazione delle Nazioni Unite pagano le azioni interamente liberate di cui all'articolo 10 paragrafo 1 b) nel modo seguente:
a) un lotto del 30 per cento viene pagato in tre versamenti uguali scaglionati in tre anni;
b) un lotto del 30 per cento viene successivamente pagato con versamenti scaglionati secondo le modalita' e alla data che verra' fissata dal Consiglio d'amministrazione;
c) dopo i lotti di cui ai precedenti paragrafi a) e b), l'ultimo lotto del 40 per cento viene rappresentato dal deposito, effettuato dai Membri, di vaglia cambiari irrevocabili, non negoziabili e senza interessi, secondo le modalita' e alla data che verra' fissata dal Consiglio d'amministrazione.
2. Nonostante le disposizioni dell'articolo 31, un Paese appartenente alla categoria dei Paesi in via di sviluppo meno avanzati puo' essere sospeso dalla qualita' di Membro per non aver ottemperato agli obblighi finanziari di cui al paragrafo 1 del presente Allegato senza aver avuto tutte le possibilita' di presentare la sua difesa entro un termine ragionevole e dimostrare al Consiglio dei governatori che si trova nell'impossibilita' di far fronte a detti obblighi.",
e' cosi' modificato:
"ALLEGATO B
Disposizioni speciali per i Paesi in via di sviluppo meno avanzati conformemente al paragrafo 5 dell'articolo 10
1. I Membri appartenenti alla categoria dei Paesi in via di sviluppo meno avanzati come definiti dall'Organizzazione delle Nazioni Unite pagano le azioni di cui al paragrafo 1 b) dell'articolo 9 nel modo seguente:
a) Un lotto del 30 per cento viene pagato in tre versamenti uguali scaglionati in tre anni;
b) Un lotto del 30 per cento viene successivamente pagato con versamenti scaglionati secondo le modalita' e alla data che verra' fissata dal Consiglio d'amministrazione;
c) Dopo i lotti di cui ai precedenti paragrafi a) e b), l'ultimo lotto del 40 per cento viene rappresentato dal deposito, effettuato dai Membri, di vaglia cambiari irrevocabili, non negoziabili e senza interessi, secondo le modalita' e alla data che verra' fissata dal Consiglio d'amministrazione.
2. Nonostante le disposizioni dell'articolo 31, un Paese appartenente alla categoria dei Paesi in via di sviluppo meno avanzati non puo' essere sospeso dalla qualita' di Membro per non aver ottemperato agli obblighi finanziari di cui al paragrafo 1 del presente Allegato senza aver avuto tutte le possibilita' di presentare la sua difesa entro un termine ragionevole e dimostrare al Consiglio dei governatori che si trova nell'impossibilita' di far fronte a detti obblighi.".
Il testo attuale dell'ALLEGATO C:
"ALLEGATO C
Condizioni di ammissione per gli organismi internazionali di prodotto
1. Ogni organismo internazionale di prodotto deve essere istituito a livello intergovernativo ed essere aperto a tutti gli Stati Membri dell'Organizzazione delle Nazioni Unite o Membri di una delle sue Agenzie specializzate o dell'Agenzia internazionale dell'energia atomica.
2. Deve occuparsi in modo continuativo di cio' che concerne il commercio, la produzione e il consumo del prodotto considerato.
3. Deve annoverare tra i suoi membri dei produttori e dei consumatori che rappresentino una percentuale sufficiente delle esportazioni e delle importazioni del prodotto considerato.
4. Deve poter disporre di una adeguata procedura di adozione delle decisioni che tenga conto degli interessi dei suoi partecipanti.
5. Deve essere in grado di adottare un metodo appropriato per assicurarsi che le responsabilita' tecniche o altre responsabilita' che dovessero derivare dalla sua associazione alle attivita' del secondo conto siano convenientemente esercitate.",
e' cosi' modificato:
"ALLEGATO C
Condizioni di ammissione per gli ICB
1. Ogni ICB deve essere istituito a livello intergovernativo ed essere aperto a tutti gli Stati Membri dell'Organizzazione delle Nazioni Unite o Membri di una delle sue Agenzie specializzate o dell'Agenzia internazionale dell'energia atomica.
2. Deve occuparsi in modo continuativo di cio' che concerne il commercio, la produzione e il consumo del prodotto considerato.
3. Deve annoverare tra i suoi membri dei produttori e dei consumatori che rappresentino una percentuale sufficiente delle esportazioni e delle importazioni del prodotto considerato.
4. Deve poter disporre di una adeguata procedura di adozione delle decisioni che tenga conto degli interessi dei suoi partecipanti.
5. Deve essere in grado di adottare un metodo appropriato per assicurarsi che le responsabilita' tecniche o altre responsabilita' che dovessero derivare dalla sua associazione alle attivita' del Conto operazioni siano convenientemente esercitate.".
Il testo attuale dell'ALLEGATO D:
"ALLEGATO D
Attribuzione dei voti
1. Ciascun Stato Membro di cui all'articolo 5 a) dispone di:
a) 150 voti di base;
b) un numero dei voti che gli vengono attribuiti a titolo delle azioni di capitale rappresentato dai contributi diretti che ha sottoscritto, come indicato nell'appendice del presente Allegato;
c) un voto per ogni lotto di 37.832 unita' di conto del capitale di garanzia che esso fornisce; d) i voti che gli possono essere attribuiti conformemente al paragrafo 3 del presente Allegato.
2. Ciascuno Stato Membro di cui all'articolo 5 b) dispone di:
a) 150 voti di base;
b) un certo numero di voti a titolo delle azioni di capitale rappresentato dai contributi diretti, numero che viene fissato dal Consiglio dei governatori a maggioranza qualificata in armonia con l'attribuzione dei voti prevista nell'appendice del presente Allegato;
c) un voto per ogni lotto di 37.832 unita' di conto del capitale di garanzia che esso fornisce;
d) i voti che possono essergli attribuiti in conformita' al paragrafo 3 del presente Allegato.
3. Se vengono offerte alla sottoscrizione, conformemente al paragrafo 4 b) e c) dell'articolo 9 e al paragrafo 3 dell'articolo 12, delle azioni non sottoscritte o addizionali di capitale rappresentato dai contributi diretti, due voti addizionali vengono attribuiti a ciascuno Stato Membro per ogni azione addizionale di capitale rappresentato dai contributi diretti che esso sottoscrive.
4. Il Consiglio dei governatori sottopone la ripartizione dei voti ad un esame continuo e se la ripartizione effettiva dei voti si allontana sensibilmente da quella che e' prevista nell'appendice del presente Allegato, procede agli adeguamenti necessari, in conformita' ai principi fondamentali che regolano la distribuzione dei voti e ai quali il presente Allegato si ispira. Nell'effettuare detti adeguamenti il Consiglio dei governatori prende in considerazione:
a) il numero dei Membri;
b) il numero delle azioni di capitale rappresentato dai contributi diretti;
c) l'importo del capitale di garanzia.
5. Gli adeguamenti effettuati nella ripartizione dei voti, in applicazione del paragrafo 4 del presente Allegato, saranno conformi ai regolamenti che il Consiglio dei governatori, a maggioranza speciale, avra' adottato a tal fine durante la sua prima assemblea annuale.",
e' cosi' modificato:
"ALLEGATO D
Attribuzione dei voti
1. Ciascun Stato Membro di cui all'articolo 5 a) dispone di:
a) 150 voti di base;
b) un numero dei voti che gli vengono attribuiti a titolo delle azioni di capitale che ha sottoscritto, come indicato nell'appendice del presente Allegato;
c) i voti che gli possono essere attribuiti conformemente al paragrafo 3 del presente Allegato.
2. Ciascun Stato Membro di cui all'articolo 5 b) dispone di:
a) 150 voti di base;
b) un certo numero di voti a titolo delle azioni di capitale sottoscritto, numero che viene fissato dal Consiglio dei governatori a maggioranza qualificata in armonia con l'attribuzione dei voti prevista nell'appendice del presente Allegato;
c) i voti che possono essergli attribuiti in conformita' al paragrafo 3 del presente Allegato.
3. Se vengono offerte alla sottoscrizione, conformemente al paragrafo 3 b) dell'articolo 8 e al paragrafo 2 dell'articolo 11, delle azioni non sottoscritte o addizionali di capitale, due voti addizionali vengono attribuiti a ciascuno Stato Membro per ogni azione addizionale di capitale che esso sottoscrive .
4. Il Consiglio dei governatori sottopone la ripartizione dei voti ad un esame continuo e se la ripartizione effettiva dei voti si allontana sensibilmente da quella che e' prevista nell'appendice del presente Allegato, procede agli adeguamenti necessari, in conformita' ai principi fondamentali che regolano la distribuzione dei voti e ai quali il presente Allegato si ispira. Nell'effettuare detti adeguamenti il Consiglio dei governatori prende in considerazione:
a) Il numero dei Membri;
b) Il numero delle azioni di capitale.".
Il testo attuale dell'Appendice all'ALLEGATO D:
"Appendice Allegato D
Distribuzione dei voti
Parte di provvedimento in formato grafico
e' cosi' modificato:
"Appendice Allegato D
Distribuzione dei voti
Parte di provvedimento in formato grafico
Il testo attuale dell'ALLEGATO E:
"ALLEGATO E
Elezione degli amministratori
1. Gli amministratori ed i loro supplenti vengono eletti dai governatori mediante scrutinio.
2. Lo scrutinio si effettua su candidature. Ciascuna candidatura comprende una persona proposta da un Membro alle funzioni di amministratore ed una persona proposta dallo Stesso Membro o da un altro Membro alle funzioni di supplente. Le due persone che formano ciascuna candidatura non devono necessariamente avere la stessa nazionalita'.
3. Ogni governatore riunisce in una sola candidatura tutti i voti di cui dispone il Membro che l'ha nominata conformemente all'Allegato D.
4. Vengono elette le 28 candidature che raccolgono il maggior numero di voti, con riserva che nessuna candidatura abbia ottenuto meno del 2,5 per cento del totale dei voti attribuiti.
5. Se non vi sono 28 candidature nel primo turno di scrutinio si procede al secondo turno al quale prendono parte alla votazione soltanto:
a) i governatori che hanno votato al primo turno per una candidatura non eletta;
b) i governatori i cui voti ad una candidatura eletta si ritiene abbiano portato, in conformita' al paragrafo 6 del presente Allegato, il numero di voti ottenuti da detta candidatura ad oltre il 3,5 per cento del totale dei voti attribuiti.
6. Per stabilire se si debba ritenere che i voti espressi da un governatore abbiano portato il totale dei voti ottenuti da una candidatura ad oltre il 3,5 per cento del totale dei voti attribuiti, si reputa che questa percentuale escluda prima di tutto i voti del governatore che ha espresso il minor numero di voti per detta candidatura, poi quelli del governatore che ne ha espressi il numero immediatamente superiore e cosi' via finche' non viene raggiunto il 3,5 per cento o una percentuale inferiore al 3,5 per cento ma superiore al 2,5 per cento, restando inteso che ogni governatore i cui voti sono necessari per portare il totale ottenuto da una candidatura al di sopra del 2,5 per cento viene considerato avergli dato tutti i suoi voti, anche se il totale dei voti in favore di detta candidatura supera cosi' il 3,5 per cento.
7. Se, durante un qualche turno di scrutinio, due o piu' governatori che dispongono di un ugual numero di voti hanno votato per la stessa candidatura, e se si ritiene che i voti di uno o piu' di detti governatori, ma non la totalita', possono aver portato il totale dei voti che detta candidatura ha ottenuto a piu' del 3,5 per cento del totale dei voti attribuiti, colui tra detti governatori che sara' autorizzato a votare al successivo turno di scrutinio, qualora fosse necessario un ulteriore turno di scrutinio, viene designato con sorteggio.
8. Per stabilire se una candidatura e' eletta al secondo turno di scrutinio e quali sono i governatori i cui voti si ritiene abbiano eletto detta candidatura, si applicano le percentuali minime e massime di cui ai paragrafi 4 e 5 b) del presente Allegato e le procedure di cui ai paragrafi 6 e 7 del presente Allegato.
9. Qualora dopo il secondo turno di scrutinio non fossero ancora state elette le 28 candidature, si procedera' alle stesse condizioni a degli scrutini supplementari finche' non siano state elette 27 candidature. Dopo di che, la 28ª candidatura sara' designata a maggioranza semplice dei voti rimasti.
10. Qualora un governatore abbia votato a favore di una candidatura non eletta all'ultimo turno di scrutinio, potra' designare una candidatura eletta, con il consenso di quest'ultima, per rappresentare al Consiglio d'amministrazione il Membro che ha nominato. In questo caso non viene applicata alla candidatura cosi' designata la percentuale massima del 3,5 per cento prevista dal paragrafo 5 b) del presente Allegato.
11. Quando uno Stato aderisce al presente Accordo, nell'intervallo di tempo tra le elezioni di amministratori, puo' designare uno qualsiasi degli amministratori, con il consenso di quest'ultimo, per rappresentarlo al Consiglio di amministrazione. In questo caso, non viene applicata la percentuale massima del 3,5 per cento di cui al paragrafo 5 b) del presente Allegato.",
e' cosi' modificato:
"ALLEGATO E
Elezione degli amministratori
1. Ai fini del presente Allegato:
Per "Candidatura" si intendono due persone designate da un collegio, una per la carica di amministratore ed una per la carica di supplente.
Per "Collegio" si intende, a seconda del contesto:
a) un singolo Membro che detiene un numero di voti pari a o superiore ad un dato numero determinato in qualunque momento dal Consiglio dei governatori; e/o
b) un gruppo di Membri che fra loro detengono un numero di voti ricadente fra quello determinato dal Consiglio dei governatori a norma del precedente comma a) ed un numero inferiore determinato in qualunque momento dal Consiglio dei governatori.
Per "Voti" si intendono i voti attribuiti ai rispettivi Membri in base all'Allegato D.
2. Gli amministratori ed i loro supplenti sono eletti dal Consiglio dei governatori attraverso il sostegno alle candidature presentate dai rispettivi collegi. Le due persone che formano ciascuna candidatura non devono necessariamente avere la stessa nazionalita'.
3. In ciascuna riunione del Consiglio dei governatori nel corso della quale hanno luogo le elezioni degli amministratori ciascun collegio presenta una candidatura. Nel caso in cui il Consiglio dei governatori non sostenga una candidatura, il collegio interessato potra' proporre fino a tre ulteriori candidature nel corso della relativa riunione del Consiglio dei governatori.
4. Sempre subordinatamente alle disposizioni del paragrafo 1 del presente Allegato, ogni gruppo di Membri puo' a propria discrezione creare un collegio. Le condizioni per la cooperazione, i processi decisionali e la designazione delle candidature in seno a ciascun collegio sono determinati a discrezione dei Membri interessati.
5. Il Consiglio dei governatori puo' in qualunque momento, a maggioranza speciale, modificare uno o piu' dei numeri di voti di cui al paragrafo 1 del presente Allegato.".
Il testo attuale dell'ALLEGATO F:
"ALLEGATO F
Unita' di conto
Il valore di una unita' di conto e' la somma dei valori delle unita' monetarie seguenti, convertite in una qualsiasi di dette monete:
Dollaro USA 0,40
Marco tedesco 0,32
Yen giapponese 21
Franco francese 0,42
Lira sterlina 0,050
Lira italiana 52
Fiorino olandese 0,14
Dollaro canadese 0,070
Franco belga 1,6
Riyal dell'Arabia Saudita 0,13
Corona svedese 0,11
Rial iraniano 1,7
Dollaro australiano 0,017
Peseta spagnola 1,5
Corona norvegese 0,10
Scellino austriaco 0,28
Ogni modifica alla lista delle monete che determinano il valore dell'unita' di conto, nonche' dell'importo di dette monete, deve essere effettuata conformemente ai regolamenti adottati dal Consiglio dei governatori a maggioranza qualificata, secondo la prassi di un organismo monetario internazionale competente.",
e' cosi' modificato:
"ALLEGATO F
Unita' di conto
1. Il valore di una unita' di conto e' la somma dei valori delle unita' monetarie seguenti, convertite in una qualsiasi di dette monete:
Euro 0,423
Dollaro USA 0,66
Yen giapponese 12,1
Lira sterlina 0,1110
2. Ogni modifica alla lista delle monete che determinano il valore dell'unita' di conto, nonche' dell'importo di dette monete, deve essere effettuata conformemente ai regolamenti adottati dal Consiglio dei governatori a maggioranza qualificata, secondo la prassi di un organismo monetario internazionale competente.".
Allegato A
ALLEGATI
ALLEGATO A
Sottoscrizione di azioni di capitale
Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato B
ALLEGATO B
Disposizioni speciali per i Paesi in via di sviluppo meno avanzati
conformemente al paragrafo 5 dell'articolo 10
1. I Membri appartenenti alla categoria dei Paesi in via di sviluppo meno avanzati come definiti dall'Organizzazione delle Nazioni Unite pagano le azioni di cui al paragrafo 1 b) dell'articolo 9 nel modo seguente:
a) un lotto del 30 per cento viene pagato in tre versamenti uguali scaglionati in tre anni;
b) un lotto del 30 per cento viene successivamente pagato con versamenti scaglionati secondo le modalita' e alla data che verra' fissata dal Consiglio d'amministrazione;
c) dopo i lotti di cui ai precedenti paragrafi a) e b), l'ultimo lotto del 40 per cento viene rappresentato dal deposito, effettuato dai Membri, di vaglia cambiari irrevocabili, non negoziabili e senza interessi, secondo le modalita' e alla data che verra' fissata dal Consiglio d'amministrazione.
2. Nonostante le disposizioni dell'articolo 31, un Paese appartenente alla categoria dei Paesi in via di sviluppo meno avanzati non puo' essere sospeso dalla qualita' di Membro per non aver ottemperato agli obblighi finanziari di cui al paragrafo 1 del presente Allegato senza aver avuto tutte le possibilita' di presentare la sua difesa entro un termine ragionevole e dimostrare al Consiglio dei governatori che si trova nell'impossibilita' di far fronte a detti obblighi.
Allegato C
ALLEGATO C
Condizioni di ammissione per gli ICB
1. Ogni ICB deve essere istituito a livello intergovernativo ed essere aperto a tutti gli Stati Membri dell'Organizzazione delle Nazioni Unite o Membri di una delle sue Agenzie specializzate o dell'Agenzia internazionale dell'energia atomica.
2. Deve occuparsi in modo continuativo di cio' che concerne il commercio, la produzione e il consumo del prodotto considerato.
3. Deve annoverare tra i suoi membri dei produttori e dei consumatori che rappresentino una percentuale sufficiente delle esportazioni e delle importazioni del prodotto considerato.
4. Deve poter disporre di una adeguata procedura di adozione delle decisioni che tenga conto degli interessi dei suoi partecipanti.
5. Deve essere in grado di adottare un metodo appropriato per assicurarsi che le responsabilita' tecniche o altre responsabilita' che dovessero derivare dalla sua associazione alle attivita' del Conto operazioni siano convenientemente esercitate.
Allegato D
ALLEGATO D
Attribuzione dei voti
1. Ciascun Stato Membro di cui all'articolo 5 a) dispone di:
a) 150 voti di base;
b) un numero dei voti che gli vengono attribuiti a titolo delle azioni di capitale che ha sottoscritto, come indicato nell'appendice del presente Allegato;
c) i voti che gli possono essere attribuiti conformemente al paragrafo 3 del presente Allegato.
2. Ciascun Stato Membro di cui all'articolo 5 b) dispone di:
a) 150 voti di base;
b) un certo numero di voti a titolo delle azioni di capitale sottoscritto, numero che viene fissato dal Consiglio dei governatori a maggioranza qualificata in armonia con l'attribuzione dei voti prevista nell'appendice del presente Allegato;
c) i voti che possono essergli attribuiti in conformita' al paragrafo 3 del presente Allegato.
3. Se vengono offerte alla sottoscrizione, conformemente al paragrafo 3 b) dell'articolo 8 e al paragrafo 2 dell'articolo 11, delle azioni non sottoscritte o addizionali di capitale, due voti addizionali vengono attribuiti a ciascuno Stato Membro per ogni azione addizionale di capitale che esso sottoscrive.
4. Il Consiglio dei governatori sottopone la ripartizione dei voti ad un esame continuo e se la ripartizione effettiva dei voti si allontana sensibilmente da quella che e' prevista nell'appendice del presente Allegato, procede agli adeguamenti necessari, in conformita' ai principi fondamentali che regolano la distribuzione dei voti e ai quali il presente Allegato si ispira. Nell'effettuare detti adeguamenti il Consiglio dei governatori prende in considerazione:
a) il numero dei Membri;
b) il numero delle azioni di capitale.
Appendice Allegato D
Attribuzione dei voti
Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato E
ALLEGATO E
Elezione degli amministratori
1. Ai fini del presente Allegato:
per "candidatura" si intendono due persone designate da un collegio, una per la carica di amministratore ed una per la carica di supplente;
per "collegio" ("constituency") si intende, a seconda del contesto:
a) un singolo Membro che detiene un numero di voti pari o superiore ad un dato numero che puo' essere determinato in qualunque momento dal Consiglio dei governatori; e/o
b) un gruppo di Membri che, insieme, detengono un numero di voti compreso fra il numero determinato dal Consiglio dei governatori a norma del precedente comma a) ed un numero inferiore che puo' essere determinato in qualunque momento dal Consiglio dei governatori;
per "voti" si intendono i voti attribuiti ai rispettivi Membri in base all'Allegato D.
2. Gli amministratori ed i loro supplenti vengono eletti dal Consiglio dei governatori attraverso il sostegno alle candidature presentate dai rispettivi collegi. Le due persone che formano ciascuna candidatura non devono necessariamente avere la stessa nazionalita'.
3. In ciascuna riunione del Consiglio dei governatori nel corso della quale hanno luogo le elezioni degli amministratori ciascun collegio presenta una candidatura. Nel caso in cui il Consiglio dei governatori non sostenga una candidatura, il collegio interessato potra' proporre fino a tre ulteriori candidature nel corso della relativa riunione del Consiglio dei governatori.
4. Sempre subordinatamente alle disposizioni del paragrafo 1 del presente Allegato, ogni gruppo di Membri puo' a propria discrezione costituire un collegio. Le condizioni per la cooperazione, i processi decisionali e la designazione delle candidature in seno a ciascun collegio sono determinati a discrezione dei Membri interessati.
5. Il Consiglio dei governatori puo' in qualunque momento, a maggioranza speciale, modificare uno o piu' dei numeri di voti di cui al paragrafo 1 del presente Allegato.
Allegato F
ALLEGATO F
Unita' di conto
1. Il valore di una unita' di conto e' la somma dei valori delle unita' monetarie seguenti, convertite in una qualsiasi di dette monete:
Euro 0,423
Dollaro USA 0,66
Yen giapponese 12,1
Lira sterlina 0,1110
2. Ogni modifica alla lista delle monete che determinano il valore dell'unita' di conto, nonche' dell'importo di dette monete, deve essere effettuata conformemente ai regolamenti adottati dal Consiglio dei governatori a maggioranza qualificata, secondo la prassi di un organismo monetario internazionale competente.