N NORME. red.it

Ratifica ed esecuzione degli Emendamenti all'Accordo istitutivo del Fondo comune dei prodotti di base del 27 giugno 1980, adottati a L'Aja l'11 dicembre 2014. (17G00216)

Art. 10


Articolo 10.

Pagamento delle azioni

1. Il pagamento delle azioni di capitale sottoscritte da ogni Membro viene effettuato:

a) in qualsivoglia moneta utilizzabile, ai tassi di conversione in vigore fra tale moneta e l'unita' di conto alla data del pagamento; oppure

b) In una moneta utilizzabile scelta dal Membro al momento del deposito del suo strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione e ai tassi di conversione in vigore tra questa moneta utilizzabile e l'unita' di conto alla data del presente Accordo.

Al momento del deposito del suo strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione, ciascun Membro scegliera' uno dei due metodi sopra descritti che intendera' applicare per tutti i pagamenti in questione.

2. Il Consiglio dei governatori, quando proceda ad una verifica in conformita' all'articolo 11, paragrafo 1, esaminera' il funzionamento del metodo di pagamento di cui al paragrafo 1 del presente articolo tenendo presenti le fluttuazioni dei tassi di cambio e, tenendo conto dell'evoluzione della prassi degli istituti di credito internazionali, decidera', a maggioranza speciale, i cambiamenti da apportare eventualmente al metodo di pagamento delle sottoscrizioni delle eventuali azioni supplementari di capitale emesse ulteriormente in conformita' all'articolo 11, paragrafo 2.

3. Ogni Membro definito all'articolo 5 a) deve:

a) aver versato il 30 per cento della sua sottoscrizione totale di azioni entro i 60 giorni successivi all'entrata in vigore del presente Accordo, o entro 30 giorni dalla data di deposito del suo strumento di ratifica, accettazione o approvazione se la data e' successiva;

b) un anno dopo il versamento previsto al precedente comma a), aver versato il 20 per cento della sua sottoscrizione totale di azioni e depositato presso il Fondo dei vaglia cambiari irrevocabili, non negoziabili e infruttiferi per un ammontare pari al 10 per cento della sua sottoscrizione totale di azioni. Detti vaglia cambiari verranno incassati secondo le modalita' e alla data che il Consiglio dei governatori fissera' a maggioranza qualificata;

c) due anni dopo il versamento previsto al precedente comma a), aver depositato presso il Fondo dei vaglia cambiari irrevocabili, non negoziabili e infruttiferi per un ammontare pari al 40 per cento della sua sottoscrizione totale di azioni.

Detti vaglia cambiari verranno incassati secondo la modalita' ed alla data che il Consiglio dei governatori fissera' a maggioranza qualificata, restando tuttavia inteso che i vaglia cambiari depositati in relazione alle azioni destinate al Conto operazioni verranno incassati secondo le modalita' e alla data che il Consiglio di amministrazione fissera'.

4. Le richieste di azioni di capitale si suddividono proporzionalmente tra tutti i Membri, fatte salve le disposizioni del paragrafo 3 c) del presente articolo.

5. Le disposizioni speciali che regolano il pagamento delle azioni di capitale sottoscritte dai Paesi in via di sviluppo meno avanzati sono quelle enunciate nell'allegato B.

6. Le sottoscrizioni di azioni di capitale potranno, qualora fosse necessario, essere effettuate dalle istituzioni appropriate dei Membri interessati.