Ratifica ed esecuzione degli Emendamenti all'Accordo istitutivo del Fondo comune dei prodotti di base del 27 giugno 1980, adottati a L'Aja l'11 dicembre 2014. (17G00216)
Allegato D
ALLEGATO D
Attribuzione dei voti
1. Ciascun Stato Membro di cui all'articolo 5 a) dispone di:
a) 150 voti di base;
b) un numero dei voti che gli vengono attribuiti a titolo delle azioni di capitale che ha sottoscritto, come indicato nell'appendice del presente Allegato;
c) i voti che gli possono essere attribuiti conformemente al paragrafo 3 del presente Allegato.
2. Ciascun Stato Membro di cui all'articolo 5 b) dispone di:
a) 150 voti di base;
b) un certo numero di voti a titolo delle azioni di capitale sottoscritto, numero che viene fissato dal Consiglio dei governatori a maggioranza qualificata in armonia con l'attribuzione dei voti prevista nell'appendice del presente Allegato;
c) i voti che possono essergli attribuiti in conformita' al paragrafo 3 del presente Allegato.
3. Se vengono offerte alla sottoscrizione, conformemente al paragrafo 3 b) dell'articolo 8 e al paragrafo 2 dell'articolo 11, delle azioni non sottoscritte o addizionali di capitale, due voti addizionali vengono attribuiti a ciascuno Stato Membro per ogni azione addizionale di capitale che esso sottoscrive.
4. Il Consiglio dei governatori sottopone la ripartizione dei voti ad un esame continuo e se la ripartizione effettiva dei voti si allontana sensibilmente da quella che e' prevista nell'appendice del presente Allegato, procede agli adeguamenti necessari, in conformita' ai principi fondamentali che regolano la distribuzione dei voti e ai quali il presente Allegato si ispira. Nell'effettuare detti adeguamenti il Consiglio dei governatori prende in considerazione:
a) il numero dei Membri;
b) il numero delle azioni di capitale.
Appendice Allegato D
Attribuzione dei voti
Parte di provvedimento in formato grafico