Ratifica ed esecuzione degli Emendamenti all'Accordo istitutivo del Fondo comune dei prodotti di base del 27 giugno 1980, adottati a L'Aja l'11 dicembre 2014. (17G00216)
Art. 3
Articolo 3.
Funzioni
Per promuovere gli obiettivi di cui all'articolo 2, il Fondo svolgera' le seguenti funzioni:
a) mobilitare risorse e finanziare misure ed azioni nel settore dei prodotti di base, come previsto qui di seguito;
b) stabilire rapporti di partenariato al fine di stimolare sinergie attraverso la cooperazione e la realizzazione di attivita' atte a sviluppare i prodotti di base;
c) operare in qualita' di erogatore di servizi;
d) diffondere conoscenze e fornire informazioni su metodi nuovi ed innovativi nel settore dei prodotti di base;
e) svolgere ogni altra funzione deliberata dal Consiglio dei governatori.