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Ratifica ed esecuzione degli Emendamenti all'Accordo istitutivo del Fondo comune dei prodotti di base del 27 giugno 1980, adottati a L'Aja l'11 dicembre 2014. (17G00216)

Art. 41


Articolo 41.

Immunita' in materia di azione giudiziaria

1. Il Fondo gode dell'immunita' di giurisdizione per quanto riguarda qualsiasi forma di azione giudiziaria, eccezion fatta per le azioni intentate contro di esso:

a) da chi ha dato in prestito fondi che esso ha ricevuto in prestito, per quanto concerne tali fondi;

b) da compratori o portatori di valori che esso ha emesso per quanto concerne tali valori; e

c) da sindaci e cessionari che agiscono per conto delle precedenti persone, per quanto concerne le transazioni summenzionate.

2. Tali azioni possono essere intentate davanti l'organo competente solamente nelle giurisdizioni nelle quali il Fondo ha convenuto per iscritto con l'altra parte di essere giurisdizionalmente soggetto.
Tuttavia, in assenza della clausola che designa il foro, o se un accordo riguardante la giurisdizione di tale organo non viene applicato per ragioni non imputabili alla parte che intenta l'azione contro il Fondo, tale azione puo' essere portata davanti un competente tribunale nella giurisdizione dove e' situata la Sede del Fondo o dove il Fondo ha nominato un agente per poter accettare la notifica o l'avviso di azione giudiziaria.

3. Non possono essere intentate azioni contro il Fondo da parte dei Membri, salvo nei casi di cui al paragrafo 1 del presente articolo.
Tuttavia i Membri possono ricorrere, per comporre la vertenza con il Fondo, alle eventuali procedure speciali prescritte nel presente Accordo e negli eventuali regolamenti adottati dal Fondo.

4. Nonostante le disposizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo, i beni e gli averi del Fondo, dovunque si trovino e quali che siano i detentori, sono esenti da perquisizione, da qualunque forma di sequestro, manomissione, pignoramento e da qualunque forma di pignoramento presso terzi, o opposizione o altra misura giudiziaria volta ad impedire il versamento di fondi e qualsiasi altro provvedimento provvisorio prima che sia emanata una sentenza definitiva contro il Fondo da parte di un tribunale avente la competenza richiesta conformemente al paragrafo 1 del presente articolo. Il Fondo puo' stabilire con i suoi creditori un limite ai beni ed averi del Fondo che possono essere assoggettati ad un provvedimento di esecuzione a seguito di una sentenza definitiva.