Ratifica ed esecuzione degli Emendamenti all'Accordo istitutivo del Fondo comune dei prodotti di base del 27 giugno 1980, adottati a L'Aja l'11 dicembre 2014. (17G00216)
Art. 44
Articolo 44.
Esenzione delle restrizioni relative agli averi
Nella misura necessaria ad effettuare le operazioni previste nel presente Accordo e con riserva delle disposizioni dello stesso, tutti i beni e gli averi del Fondo sono esenti da restrizioni, regolamentazioni, controlli e moratorie di qualunque natura.