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Ratifica ed esecuzione degli Emendamenti all'Accordo istitutivo del Fondo comune dei prodotti di base del 27 giugno 1980, adottati a L'Aja l'11 dicembre 2014. (17G00216)

Art. 24


Articolo 24.

Il Direttore Generale ed il personale

1. Il Consiglio dei governatori nomina, a maggioranza qualificata, il Direttore generale. Se l'interessato, al momento della nomina, e' governatore, amministratore o supplente, si dimette da tale carica prima di assumere quella di Direttore generale.

2. Il Direttore generale e' il piu' alto funzionario del fondo e, sotto la direzione del Consiglio dei governatori e del Consiglio di amministrazione, gestisce gli affari di ordinaria amministrazione del Fondo.

3. Il mandato del Direttore generale e' di quattro anni e puo' essere rinnovato una volta. Cio' nonostante, il direttore generale cessa di esercitare le sue funzioni nel momento in cui cosi' decide, a maggioranza qualificata, il Consiglio dei governatori.

4. Il Direttore generale e' responsabile dell'organizzazione, della nomina e del licenziamento del personale, conformemente al regolamento del personale adottato dal Fondo. Nominando il personale, il Direttore generale, pur avendo la principale preoccupazione di assicurare al Fondo il servizio di persone aventi le piu' elevate qualita' di rendimento e di competenza tecnica, tiene in debita considerazione la necessita' di assumere il personale sulla piu' vasta area geografica possibile.

5. Il Direttore generale ed il personale, nell'esercizio delle loro funzioni, hanno doveri solamente nei confronti del Fondo, escludendo qualsiasi altra autorita'. Ogni Membro rispetta il carattere internazionale di tali doveri e si astiene da qualsiasi intervento volto ad influenzare il Direttore generale od un qualsiasi funzionario od impiegato nell'esercizio delle loro funzioni.".