Ratifica ed esecuzione degli Emendamenti all'Accordo istitutivo del Fondo comune dei prodotti di base del 27 giugno 1980, adottati a L'Aja l'11 dicembre 2014. (17G00216)
Art. 11
Articolo 11.
Adeguamento delle sottoscrizioni di azioni di capitale
1. Il Consiglio dei governatori potra' verificare, ad intervalli che riterra' adeguati, se il capitale disponibile nel Conto capitale e' sufficiente.
2. A seguito di una verifica effettuata in applicazione del paragrafo 1 del presente articolo, il Consiglio dei governatori potra' decidere di offrire alla sottoscrizione le azioni non sottoscritte o di emettere altre azioni di capitale sulla base di una tabella fissata dal Consiglio.
3. Le decisioni prese dal Consiglio dei governatori in applicazione del presente articolo verranno adottate a maggioranza speciale ma entreranno in vigore soltanto dopo l'accettazione da parte di tutti i Membri. L'accettazione sara' considerata avvenuta a meno che un membro non notifichi per iscritto un'obiezione al Direttore generale entro sei mesi dall'adozione della decisione. Tale periodo puo', a richiesta di qualunque membro, essere prolungato dal Consiglio dei governatori al momento dell'adozione della decisione.