N NORME. red.it

Ratifica ed esecuzione degli Emendamenti all'Accordo istitutivo del Fondo comune dei prodotti di base del 27 giugno 1980, adottati a L'Aja l'11 dicembre 2014. (17G00216)

Art. 22


Articolo 22.

Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di amministrazione e' responsabile della conduzione delle operazioni del Fondo e ne rende conto al Consiglio dei governatori. A tale scopo, il Consiglio di amministrazione esercita i poteri conferitigli da altre disposizioni del presente Accordo o delegatigli dal Consiglio dei governatori. Nell'esercizio di tutti i poteri che gli vengono cosi' delegati, il Consiglio di amministrazione delibera alla maggioranza che sarebbe richiesta se il Consiglio dei governatori avesse conservato detti poteri.

2. Il Consiglio di amministrazione sara' formato da un minimo di 20 e da un massimo di 25 amministratori, a meno che il Consiglio dei governatori non decida altrimenti a maggioranza speciale. Vi sara' un supplente per ciascun amministratore.

3. Ogni amministratore ed ogni supplente vengono eletti dal Consiglio dei governatori secondo le modalita' di cui all'allegato E.

4. Ogni amministratore ed ogni supplente vengono eletti per due anni e sono rieleggibili. Svolgono le loro funzioni fino all'elezione dei successori. Un supplente puo' partecipare alle riunioni ma e' ammesso a votare solo in assenza del titolare.

5. Il Consiglio di amministrazione opera presso la sede del Fondo e si riunisce tutte le volte che gli affari del Fondo lo richiedono.

6. Gli amministratori ed i loro supplenti esercitano le proprie funzioni senza essere remunerati dal Fondo. Cio' nonostante il Fondo puo' rimborsare le ragionevoli spese di soggiorno e le spese di viaggio che essi sostengono per poter assistere alle riunioni.

7. Il quorum per tutte le riunioni del Consiglio di amministrazione e' formato da una maggioranza di amministratori che sia almeno due terzi del totale dei voti attribuiti.

8. Il Consiglio di amministrazione invita il Segretario Generale dell'UNCTAD ad assistere alle riunioni in qualita' di osservatore.

9. Il Consiglio di amministrazione puo' invitare i rappresentanti di altri organismi internazionali interessati ad assistere alle riunioni in qualita' di osservatori.