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Ratifica ed esecuzione degli Emendamenti all'Accordo istitutivo del Fondo comune dei prodotti di base del 27 giugno 1980, adottati a L'Aja l'11 dicembre 2014. (17G00216)

Art. 8


Articolo 8.

Risorse di capitale

1. Il capitale del Fondo (qui di seguito chiamato capitale) e' diviso in 37.000 azioni emesse dal Fondo, per un valore di 7.566,47145 unita' di conto ciascuna e per un valore totale di 279.959.444 unita' di conto.

2. Le azioni di capitale sono disponibili per la sottoscrizione soltanto da parte dei Membri in conformita' alle disposizioni dell'articolo 9.

3. Il numero di azioni di capitale: a) viene, in caso di necessita', aumentato dal Consiglio dei governatori in occasione dell'adesione di uno Stato a norma dell'articolo 56; b) puo' essere aumentato dal Consiglio dei governatori in conformita' all'articolo 11.

4. Se il Consiglio dei governatori offre alla sottoscrizione le azioni non sottoscritte del capitale in applicazione dell'articolo 11, paragrafo 2 o aumenta il numero delle azioni di capitale in applicazione del paragrafo 3 b) del presente articolo, ogni membro avra' il diritto, ma non l'obbligo, di sottoscrivere le suddette azioni.