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Ratifica ed esecuzione degli Emendamenti all'Accordo istitutivo del Fondo comune dei prodotti di base del 27 giugno 1980, adottati a L'Aja l'11 dicembre 2014. (17G00216)

Art. 13


Articolo 13.

Riserva di garanzia

1. Il Consiglio dei governatori costituisce una riserva le cui risorse saranno impiegate come garanzia per i prestiti effettuati dal Fondo.

2. Le risorse della riserva di garanzia saranno costituite da: a) utili derivanti dal Conto capitale, al netto delle spese amministrative, negli importi stabiliti annualmente dal Consiglio dei governatori; b) contributi volontari destinati dai Membri alla riserva di garanzia; e c) ogni altra risorsa messa a disposizione da qualunque parte per la riserva di garanzia.

3. Nonostante le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo, il Consiglio dei governatori decide a maggioranza speciale come disporre degli eventuali utili netti derivanti dal Conto capitale e non destinati alla riserva di garanzia.