Ratifica ed esecuzione degli Emendamenti all'Accordo istitutivo del Fondo comune dei prodotti di base del 27 giugno 1980, adottati a L'Aja l'11 dicembre 2014. (17G00216)
Art. 18
Articolo 18.
Il conto operazioni
A. Risorse
1. Le risorse del Conto operazioni sono le seguenti:
a) la quota di capitale stanziata sul Conto operazioni, conformemente all'articolo 9, paragrafo 3;
b) i contributi volontari versati sul Conto operazioni;
c) ogni reddito che possa derivare dalle risorse del Conto operazioni investite o depositate;
d) le risorse ritrasferite dal Conto capitale al Conto operazioni a norma dell'articolo 16, paragrafo 3;
e) ogni altra risorsa messa a disposizione, ricevuta o acquisita dal Fondo a titolo delle attivita' del Conto operazioni.
B. Limiti finanziari del Conto operazioni
2. La somma totale degli interventi finanziari che il Fondo si e' impegnato ad attuare non deve mai superare l'entita' delle risorse del Conto operazioni.
C. Principi regolatori delle attivita' del Conto operazioni
3. Il Fondo puo' concedere prestiti, partecipare ad essi e, eccezion fatta per la quota di capitale stanziata sul Conto operazioni, svolgere ogni altro tipo di intervento finanziario, al fine di finanziare operazioni nel settore dei prodotti di base, utilizzando le risorse del Conto operazioni, subordinatamente alle disposizioni del presente Accordo e in particolare alle modalita' e alle condizioni che seguono:
a) dette operazioni devono essere misure innovative di sviluppo dei prodotti di base volte a migliorare le strutture di mercato ed a rendere piu' favorevole a lungo termine la concorrenzialita' e le prospettive di determinati prodotti o ogni altra misura che possa essere prevista da regolamenti o principi diretti adottati dal Consiglio dei governatori;
b) le operazioni del Fondo a titolo del Conto operazioni possono assumere la forma di qualunque tipo di intervento finanziario. Tutti gli interventi finanziari devono essere attuati secondo le modalita' ed alle condizioni ritenute opportune dal Consiglio di amministrazione.