Ratifica ed esecuzione degli Emendamenti all'Accordo istitutivo del Fondo comune dei prodotti di base del 27 giugno 1980, adottati a L'Aja l'11 dicembre 2014. (17G00216)
Allegato V
CAPITOLO IX. STATUTO GIURIDICO, PRIVILEGI E IMMUNITA':
Il testo attuale dell'Articolo 40:
"Articolo 40
OBIETTIVI
Al fine di poter esercitare le funzioni affidategli, il Fondo gode, sul territorio di ogni Membro, dello Statuto giuridico, dei privilegi e delle immunita' enunciati nel presente capitolo.",
e' rinumerato Articolo 39 e cosi' modificato:
"Articolo 39
OBIETTIVI
Al fine di poter esercitare le funzioni affidategli, il Fondo gode, sul territorio di ogni Membro, dello Statuto giuridico, dei privilegi e delle immunita' enunciati nel presente capitolo.".
Il testo attuale dell'Articolo 41:
"Articolo 41
STATUTO GIURIDICO DEL FONDO
Il Fondo ha piena personalita' giuridica e, in particolare, la capacita' di concludere accordi internazionali con Stati ed organizzazioni internazionali, di contrattare, acquistare e alienare beni mobili ed immobili, e ha la capacita' processuale attiva e passiva.",
e' rinumerato Articolo 40 e cosi' modificato:
"Articolo 40
STATUTO GIURIDICO DEL FONDO
Il Fondo ha piena personalita' giuridica e, in particolare, la capacita' di concludere accordi internazionali con Stati ed organizzazioni internazionali, di contrattare, acquistare e alienare beni mobili ed immobili, e ha la capacita' processuale attiva e passiva."
Il testo attuale dell'Articolo 42:
"Articolo 42
IMMUNITA' IN MATERIA DI AZIONE GIUDIZIARIA
1. Il Fondo gode dell'immunita' di giurisdizione per quanto riguarda qualsiasi forma di azione giudiziaria, eccezion fatta per le azioni intentate contro di esso: a) da chi ha dato in prestito fondi che esso ha ricevuto in prestito, per quanto concerne tali fondi; b) da compratori o portatori di valori che esso ha emesso per quanto concerne tali valori; c) da sindaci e cessionari che agiscono per conto delle precedenti persone, per quanto concerne le transazioni summenzionate. Tali azioni possono essere intentate davanti l'organo competente solamente nelle giurisdizioni nelle quali il Fondo ha convenuto per iscritto con l'altra parte di essere giurisdizionalmente soggetto. Tuttavia, in assenza della clausola che designa il foro, o se un accordo riguardante la giurisdizione di tale organo non viene applicato per ragioni non imputabili alla parte che intenta l'azione contro il Fondo, tale azione puo' essere portata davanti un competente tribunale nella giurisdizione dove e' situata la Sede del Fondo o dove il Fondo ha nominato un agente per poter accettare la notifica o l'avviso di azione giudiziaria.
2. Non possono essere intentate azioni contro il Fondo da parte di Membri, organizzazioni internazionali di prodotto associate, organismi internazionali di prodotto ed i loro partecipanti o da persone che agiscono per conto di essi e che detengono loro crediti salvo nei casi di cui al paragrafo 1 del presente articolo. Tuttavia le organizzazioni internazionali di prodotto associate, gli organismi internazionali di prodotto ed i loro partecipanti possono ricorrere, per comporre la vertenza con il Fondo, alle procedure speciali descritte dagli accordi conclusi con il Fondo, e se si tratta di Membri, dal presente Accordo e dai regolamenti adottati dal Fondo.
3. Nonostante le disposizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo, i beni e gli averi del Fondo, dovunque si trovino e quali che siano i detentori, sono esenti da perquisizione, da qualunque forma di sequestro, manomissione, pignoramento e da qualunque forma di pignoramento presso terzi, od opposizione ed altra misura giudiziaria volta ad impedire il versamento di fondi o che riguarda o che impedisce l'alienazione di scorte di prodotti di base e warrants di stock, e qualsiasi altro provvedimento provvisorio prima che sia emanata una sentenza definitiva contro il Fondo da parte di un tribunale avente la competenza richiesta conformemente al paragrafo 1 del presente articolo. Il Fondo puo' stabilire con i suoi creditori un limite ai beni ed averi del Fondo che possono essere assoggettati ad un provvedimento di esecuzione a seguito di una sentenza definitiva.",
e' rinumerato Articolo 41 e cosi' modificato:
"Articolo 41
IMMUNITA' IN MATERIA DI AZIONE GIUDIZIARIA
1. Il Fondo gode dell'immunita' di giurisdizione per quanto riguarda qualsiasi forma di azione giudiziaria, eccezion fatta per le azioni intentate contro di esso:
a) Da chi ha dato in prestito fondi che esso ha ricevuto in prestito, per quanto concerne tali fondi;
b) Da compratori o portatori di valori che esso ha emesso per quanto concerne tali valori; e
c) Da sindaci e cessionari che agiscono per conto delle precedenti persone, per quanto concerne le transazioni summenzionate.
Tali azioni possono essere intentate davanti l'organo competente solamente nelle giurisdizioni nelle quali il Fondo ha convenuto per iscritto con l'altra parte di essere giurisdizionalmente soggetto.
Tuttavia, in assenza della clausola che designa il foro, o se un accordo riguardante la giurisdizione di tale organo non viene applicato per ragioni non imputabili alla parte che intenta l'azione contro il Fondo, tale azione puo' essere portata davanti un competente tribunale nella giurisdizione dove e' situata la Sede del Fondo o dove il Fondo ha nominato un agente per poter accettare la notifica o l'avviso di azione giudiziaria.
2. Non possono essere intentate azioni contro il Fondo da parte dei Membri, salvo nei casi di cui al paragrafo 1 del presente articolo.
Tuttavia i Membri possono ricorrere, per comporre la vertenza con il Fondo, alle eventuali procedure speciali prescritte nel presente Accordo e negli eventuali regolamenti adottati dal Fondo.
3. Nonostante le disposizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo, i beni e gli averi del Fondo, dovunque si trovino e quali che siano i detentori, sono esenti da perquisizione, da qualunque forma di sequestro, manomissione, pignoramento e da qualunque forma di pignoramento presso terzi, o opposizione o altra misura giudiziaria volta ad impedire il versamento di fondi e qualsiasi altro provvedimento provvisorio prima che sia emanata una sentenza definitiva contro il Fondo da parte di un tribunale avente la competenza richiesta conformemente al paragrafo 1 del presente articolo. Il Fondo puo' stabilire con i suoi creditori un limite ai beni ed averi del Fondo che possono essere assoggettati ad un provvedimento di esecuzione a seguito di una sentenza definitiva.".
Il testo attuale dell'Articolo 43:
"Articolo 43
INSEQUESTRABILITA' DEGLI AVERI
I beni ed averi del Fondo, dovunque si trovino e qualunque siano i detentori, sono esenti da perquisizione, requisizione, confisca, espropriazione e da qualunque altra forma di ingerenza o pignoramento, emanata dal potere esecutivo o legislativo.",
e' rinumerato Articolo 42 e cosi' modificato:
"Articolo 42
INSEQUESTRABILITA' DEGLI AVERI
I beni ed averi del Fondo, dovunque si trovino e qualunque siano i detentori, sono esenti da perquisizione, requisizione, confisca, espropriazione e da qualunque altra forma di ingerenza o pignoramento, emanata dal potere esecutivo o legislativo.".
Il testo attuale dell'Articolo 44:
"Articolo 44
INVIOLABILITA' DEGLI ARCHIVI
Gli archivi del Fondo, dovunque si trovino, sono inviolabili.",
e' rinumerato Articolo 43 e cosi' modificato:
"Articolo 43
INVIOLABILITA' DEGLI ARCHIVI
Gli archivi del Fondo, dovunque si trovino, sono inviolabili.".
Il testo attuale dell'Articolo 45:
"Articolo 45
ESENZIONE DELLE RESTRIZIONI RELATIVE AGLI AVERI
Nella misura necessaria ad effettuare le operazioni previste nel presente Accordo e con riserva delle disposizioni del presente Accordo, tutti i beni e gli averi del Fondo sono esenti da restrizioni, regolamentazioni, controlli e moratorie di qualunque natura.",
e' rinumerato Articolo 44 e cosi' modificato:
"Articolo 44
ESENZIONE DELLE RESTRIZIONI RELATIVE AGLI AVERI
Nella misura necessaria ad effettuare le operazioni previste nel presente Accordo e con riserva delle disposizioni dello stesso, tutti i beni e gli averi del Fondo sono esenti da restrizioni, regolamentazioni, controlli e moratorie di qualunque natura.".
Il testo attuale dell'Articolo 46:
"Articolo 46
PRIVILEGI IN MATERIA DI COMUNICAZIONI
Nella misura compatibile con qualunque convenzione internazionale sulle telecomunicazioni in vigore e conclusa sotto gli auspici dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni della quale e' parte, ogni Membro applica alle comunicazioni ufficiali del Fondo lo stesso regime applicato alle comunicazioni ufficiali degli altri Membri.",
e' rinumerato Articolo 45 e' cosi' modificato:
"Articolo 45
PRIVILEGI IN MATERIA DI COMUNICAZIONI
Nella misura compatibile con qualunque convenzione internazionale sulle telecomunicazioni in vigore e conclusa sotto gli auspici dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni della quale e' parte, ogni Membro applica alle comunicazioni ufficiali del Fondo lo stesso regime applicato alle comunicazioni ufficiali degli altri Membri.".
Il testo attuale dell'Articolo 47:
"Articolo 47
PRIVILEGI ED IMMUNITA' DI ALCUNE PERSONE
Tutti i governatori, amministratori e supplenti, il Direttore generale, i membri del Comitato consultivo, gli esperti che svolgono incarichi per il Fondo ed il personale che non sia quello impiegato al servizio domestico del Fondo;
a) godono dell'immunita' di giurisdizione nell'esercizio delle loro funzioni ufficiali, a meno che il Fondo non decida di togliere tale immunita';
b) se non sono cittadini del Membro in causa, godono, cosi' come i membri conviventi della loro famiglia, delle immunita' relative alle disposizioni che limitano l'immigrazione, alle formalita' di registrazione degli stranieri, e delle agevolazioni in materia di regolamentazione dei cambi riconosciute da tale Membro ai rappresentanti, funzionari ed impiegati di grado paragonabile delle altre istituzioni finanziarie internazionali di cui e' membro;
c) beneficiano, per quanto riguarda le agevolazioni di spostamento, del trattamento concesso da ogni Membro ai rappresentanti, funzionari ed impiegati di grado paragonabile delle altre istituzioni finanziarie internazionali di cui e' membro. ",
e' rinumerato Articolo 46 e cosi' modificato:
"Articolo 46
PRIVILEGI ED IMMUNITA' DI ALCUNE PERSONE
Tutti i governatori, amministratori e supplenti, il Direttore generale, i membri del Comitato consultivo, gli esperti che svolgono incarichi per il Fondo ed il personale che non sia quello impiegato al servizio domestico del Fondo:
a) Godono dell'immunita' di giurisdizione nell'esercizio delle loro funzioni ufficiali, a meno che il Fondo non decida di togliere tale immunita';
b) Se non sono cittadini del Membro in causa, godono, cosi' come i membri conviventi della loro famiglia, delle immunita' relative alle disposizioni che limitano l'immigrazione, alle formalita' di registrazione degli stranieri, e delle agevolazioni in materia di regolamentazione dei cambi riconosciute da tale Membro ai rappresentanti, funzionari ed impiegati di grado paragonabile delle altre istituzioni finanziarie internazionali di cui e' membro;
c) Beneficiano, per quanto riguarda le agevolazioni di spostamento, del trattamento concesso da ogni Membro ai rappresentanti, funzionari ed impiegati di grado paragonabile delle altre istituzioni finanziarie internazionali di cui e' membro.".
Il testo attuale dell'Articolo 48:
"Articolo 48
IMMUNITA' FISCALE
1. Nel campo delle attivita' ufficiali, il Fondo, gli averi, i beni ed i redditi di questo, cosi' come le operazioni e transazioni autorizzate dal presente Accordo, sono esenti da qualunque imposta diretta e dazio doganale sulle merci importate ed esportate per suo uso ufficiale, senza per questo impedire che un Membro imponga normali tasse e dazi doganali sui prodotti originari del suo territorio ceduti in qualsiasi circostanza al Fondo. Il Fondo non richiede l'esonero da imposte relative tutt'al piu' a commissioni dei servizi resi.
2. Quando degli acquisti di beni o servizi di importante valore e necessari alle attivita' del Fondo vengono effettuati dal Fondo stesso o per suo conto ed il prezzo di tali acquisti comprende imposte o dazi il Membro in causa adotta, per quanto e' possibile e con riserva delle disposizioni di legge, opportuni provvedimenti per concedere l'esonero da tali tasse o dazi o per assicurarne il rimborso. I beni importati o acquistati che beneficiano di un esonero previsto nel precedente articolo non possono essere venduti ne' alienati in altro modo sul territorio del Membro che ha concesso l'esonero, salve le condizioni stabilite con tale Membro.
3. Nessuna imposta viene percepita dai Membri su o per quanto riguarda gli stipendi, emolumenti od altre forme di remunerazione che il Fondo versa ai governatori, agli amministratori, ai loro supplenti, ai membri del Comitato consultivo, al Direttore generale, al personale e agli esperti che svolgono funzioni per il Fondo, che non siano cittadini, sudditi o soggetti di tali Membri.
4. Non viene percepita su obbligazioni o titoli emessi o garantiti dal Fondo, qualunque sia il detentore, ne' sui dividendi od interessi di tali titoli, nessuna imposta, di qualunque natura:
a) che costituisca una misura discriminatoria gravante su tale obbligazione o titolo per il solo fatto che viene emesso o garantito dal Fondo: oppure
b) il cui solo fondamento giuridico sia il luogo o la moneta di emissione o di pagamento previsto od effettivo o il luogo dove si trova un ufficio od una sede del Fondo.",
e' rinumerato Articolo 47 e cosi' modificato:
"Articolo 47
IMMUNITA' FISCALE
1. Nel campo delle attivita' ufficiali, il Fondo, gli averi, i beni ed i redditi di questo, cosi' come le operazioni e transazioni autorizzate dal presente Accordo, sono esenti da qualunque imposta diretta e dazio doganale sulle merci importate ed esportate per suo uso ufficiale, senza per questo impedire che un Membro imponga normali tasse e dazi doganali sui prodotti originari del suo territorio ceduti in qualsiasi circostanza al Fondo. Il Fondo non richiede l'esonero da imposte relative tutt'al piu' a commissioni dei servizi resi.
2. Quando degli acquisti di beni o servizi di importante valore e necessari alle attivita' del Fondo vengono effettuati dal Fondo stesso o per suo conto ed il prezzo di tali acquisti comprende imposte o dazi il Membro in causa adotta, per quanto e' possibile e con riserva delle disposizioni di legge, opportuni provvedimenti per concedere l'esonero da tali tasse o dazi o per assicurarne il rimborso. I beni importati o acquistati che beneficiano di un esonero previsto nel precedente articolo non possono essere venduti ne' alienati in altro modo sul territorio del Membro che ha concesso l'esonero, salve le condizioni stabilite con tale Membro.
3. Nessuna imposta viene percepita dai Membri su o per quanto riguarda gli stipendi, emolumenti od altre forme di remunerazione che il Fondo versa ai governatori, agli amministratori, ai loro supplenti, ai membri del Comitato consultivo, al Direttore generale, al personale e agli esperti che svolgono funzioni per il Fondo, che non siano cittadini, sudditi o soggetti di tali Membri. Ai fini del presente articolo 47, paragrafo 3, ogni soggetto che in virtu' del proprio domicilio o dimora abituale e' sottoposto alle leggi fiscali di un Membro e' considerato come stabilito nel territorio del Membro interessato.
4. Non viene percepita su obbligazioni o titoli emessi o garantiti dal Fondo, qualunque sia il detentore, ne' sui dividendi od interessi di tali titoli, nessuna imposta, di alcuna natura:
a) che costituisca una misura discriminatoria gravante su tale obbligazione o titolo per il solo fatto che viene emesso o garantito; oppure
b) il cui solo fondamento giuridico sia il luogo o la moneta di emissione o di pagamento previsto od effettivo o il luogo dove si trova un ufficio od una sede del Fondo.".
Il testo attuale dell'Articolo 49:
"Articolo 49
SOPPRESSIONE DELLE IMMUNITA', ESENZIONI E PRIVILEGI
1. Le immunita', esenzioni e privilegi previsti nel presente capitolo vengono concessi nell'interesse del Fondo. Il Fondo puo' rinunciare, nella misura e alle condizioni da esso stabilite, alle immunita', esenzioni e privilegi previsti dal presente capitolo quando tale decisione non pregiudichi i suoi interessi.
2. Il Direttore generale ha il potere, che il Consiglio dei governatori puo' delegargli, e il dovere di togliere l'immunita' di un qualunque membro del personale del Fondo, o degli esperti che svolgono incarichi per il Fondo, nel caso in cui l'immunita' ostacoli il corso della giustizia e possa essere eliminata senza arrecare danno agli interessi del Fondo.",
e' rinumerato Articolo 48 e cosi' modificato:
"Articolo 48
SOPPRESSIONE DELLE IMMUNITA', ESENZIONI E PRIVILEGI
1. Le immunita', esenzioni e privilegi previsti nel presente capitolo vengono concessi nell'interesse del Fondo. Il Fondo puo' rinunciare, nella misura e alle condizioni da esso stabilite, alle immunita', esenzioni e privilegi previsti dal presente capitolo quando tale decisione non pregiudichi i suoi interessi.
2. Il Direttore generale ha il potere, che il Consiglio dei governatori puo' delegargli, e il dovere di togliere l'immunita' di un qualunque membro del personale del Fondo, o degli esperti che svolgono incarichi per lo stesso, nel caso in cui l'immunita' ostacoli il corso della giustizia e possa essere eliminata senza arrecare danno agli interessi del Fondo.".
CAPITOLO X. EMENDAMENTI:
Il testo attuale dell'Articolo 51:
"Articolo 51
EMENDAMENTI
1. a) Qualunque proposta di emendamento al presente Accordo da parte di un Membro viene notificata a tutti i Membri dal Direttore generale ed inoltrata al Consiglio di amministrazione il quale rivolge al Consiglio dei governatori le raccomandazioni relative alla proposta.
b) Qualunque proposta di emendamento al presente Accordo da parte del Consiglio di amministrazione viene notificata a tutti i Membri dal Direttore generale ed inoltrata al Consiglio dei governatori.
2. Gli emendamenti vengono adottati a maggioranza speciale dal Consiglio dei governatori.
Entrano in vigore sei mesi dopo l'adozione, a meno che il Consiglio dei governatori non decida
altrimenti.
3. Nonostante il paragrafo 2 del presente articolo, qualunque emendamento inteso a modificare:
a) il diritto di un Membro a ritirarsi dal Fondo;
b) qualunque regola di maggioranza prevista nel presente Accordo;
c) i limiti di responsabilita' previsti all'articolo 6;
d) il diritto di sottoscrivere o non sottoscrivere azioni di capitale rappresentato da contributi diretti conformemente al paragrafo 5 dell'articolo 9;
e) la procedura di emendamento del presente Accordo, entra in vigore nel momento in cui viene accettato da tutti i Membri. Si reputa che l'emendamento sia stato accettato a meno che un Membro non notifichi per iscritto un'obiezione al Direttore generale entro sei mesi a decorrere dall'adozione dell'emendamento. Tale periodo di sei mesi puo', a richiesta di qualunque Membro, essere prolungato dal Consiglio dei governatori al momento dell'adozione dell'emendamento.
4. Il Direttore generale notifica immediatamente a tutti i Membri ed al Depositario gli emendamenti adottati e la data in cui entreranno in vigore.",
e' rinumerato Articolo 50 e cosi' modificato:
"Articolo 50
EMENDAMENTI
1. a) Qualunque proposta di emendamento al presente Accordo da parte di un Membro viene notificata a tutti i Membri dal Direttore generale ed inoltrata al Consiglio di amministrazione il quale rivolge al Consiglio dei governatori le raccomandazioni relative alla proposta.
b) Qualunque proposta di emendamento al presente Accordo da parte del Consiglio di amministrazione viene notificata a tutti i Membri dal Direttore generale ed inoltrata al Consiglio dei governatori.
2. Gli emendamenti vengono adottati a maggioranza speciale da parte del Consiglio dei governatori ma entrano in vigore solo dopo l'accettazione da parte di tutti i Membri. L'emendamento e' considerato accettato a meno che un membro non notifichi per iscritto un'obiezione al Direttore generale entro sei mesi dall'adozione dell'emendamento. Tale periodo puo', a richiesta di qualunque membro, essere prolungato dal Consiglio dei governatori al momento dell'adozione dell'emendamento.
3. Il Direttore generale notifica immediatamente a tutti i Membri ed al Depositario gli emendamenti adottati e la data in cui entreranno in vigore."
CAPITOLO XI. INTERPRETAZIONE ED ARBITRATO:
Il testo attuale dell'Articolo 52:
"Articolo 52
INTERPRETAZIONE
1. Qualunque questione di interpretazione o di applicazione delle disposizioni del presente Accordo che puo' porsi tra un Membro ed il Fondo, o tra i Membri, viene sottoposta alla decisione del Consiglio di amministrazione. Tale Membro o tali Membri hanno il diritto di partecipare alle deliberazioni del Consiglio di amministrazione durante l'esame della questione in conformita' al regolamento che il Consiglio dei governatori deve adottare.
2. In tutti i casi in cui il Consiglio di amministrazione ha deciso conformemente al paragrafo 1 del presente articolo, qualunque Membro puo' richiedere, entro sei mesi dalla data di notifica della decisione, che la questione sia sottoposta al Consiglio dei governatori, il quale adotta a maggioranza speciale una decisione alla seguente riunione. La decisione del Consiglio dei governatori e' definitiva.
3. Qualora il Consiglio dei governatori non pervenga ad una decisione conformemente al paragrafo 2 del presente articolo, la questione viene sottoposta ad arbitrato, in conformita' alle procedure previste dal paragrafo 2 dell'articolo 53, se un membro lo richiede entro tre mesi dall'ultimo giorno dell'esame della questione da parte del Consiglio dei governatori.",
e' rinumerato Articolo 51 e cosi' modificato:
"Articolo 51
INTERPRETAZIONE
1. Qualunque questione di interpretazione o di applicazione delle disposizioni del presente Accordo che puo' porsi tra un Membro ed il Fondo, o tra i Membri, viene sottoposta alla decisione del Consiglio di amministrazione. Tale Membro o tali Membri hanno il diritto di partecipare alle deliberazioni del Consiglio di amministrazione durante l'esame della questione in conformita' ai regolamenti che il Consiglio dei governatori deve adottare.
2. In tutti i casi in cui il Consiglio di amministrazione ha deciso conformemente al paragrafo 1 del presente articolo, qualunque Membro puo' richiedere, entro tre mesi dalla data di notifica della decisione, che la questione sia sottoposta al Consiglio dei governatori, il quale adotta a maggioranza speciale una decisione alla seguente riunione. La decisione del Consiglio dei governatori e' definitiva.
3. Qualora il Consiglio dei governatori non pervenga ad una decisione conformemente al paragrafo 2 del presente articolo, la questione viene sottoposta ad arbitrato, in conformita' alle procedure previste dal paragrafo 2 dell'articolo 52, se un Membro lo richiede entro tre mesi dall'ultimo giorno dell'esame della questione da parte del Consiglio dei governatori.".
Il testo attuale dell'Articolo 53:
"Articolo 53
ARBITRATO
1. Qualunque controversia tra il Fondo ed un Membro ritiratosi, e tra il Fondo ed un Membro al momento della cessazione definitiva delle operazioni del Fondo, viene sottoposta ad arbitrato.
2. Il tribunale arbitrale e' formato da tre arbitri. Ogni parte in causa nella controversia nomina un arbitro. I due arbitri cosi' nominati nominano un terzo arbitro, il quale esercita le funzioni di presidente. Se entro 45 giorni dalla data di ricevuta della domanda di arbitrato una o l'altra delle parti non ha nominato l'arbitro, o se, entro 30 giorni dalla nomina dei due arbitri, il terzo arbitro non e' stato nominato, l'una o l'altra parte possono chiedere al Presidente della Corte internazionale di Giustizia o a qualunque altra autorita' eventualmente designata dai regolamenti adottati dal Consiglio dei governatori, di nominare un arbitro. Se, in forza del presente paragrafo, e' stato richiesto al Presidente della Corte internazionale di Giustizia di nominare un arbitro e se il Presidente e' un cittadino di uno Stato in causa nella vertenza, e nell'incapacita' di esercitare le funzioni, tale potere e' delegato al Vice-Presidente della Corte, o, se sussistono gli stessi impedimenti, al piu' anziano di eta' fra i membri piu' anziani di grado della Corte per il quale non esistono tali impedimenti. La procedura di arbitrato viene stabilita dagli arbitri, ma il Presidente del tribunale arbitrale ha tutti i poteri per regolare le questioni di procedura in caso vi sia disaccordo al riguardo. E' sufficiente per decidere una votazione a maggioranza degli arbitri; tale decisione e' definitiva ed obbligatoria per le parti.
3. A meno che una diversa procedura di arbitrato non sia prevista in un accordo di associazione, qualunque vertenza tra il Fondo e l'organizzazione internazionale di prodotto associata viene sottoposta all'arbitrato conformemente alla procedura prevista al paragrafo 2 del presente articolo.",
e' rinumerato Articolo 52 e cosi' modificato:
"Articolo 52
ARBITRATO
1. Qualunque controversia tra il Fondo ed un Membro ritiratosi, e tra il Fondo ed un Membro al momento della cessazione definitiva delle operazioni del Fondo, viene sottoposta ad arbitrato.
2. Il tribunale arbitrale e' formato da tre arbitri. Ogni parte in causa nella controversia nomina un arbitro. I due arbitri cosi' nominati nominano un terzo arbitro, il quale esercita le funzioni di presidente. Se entro 45 giorni dalla data di ricevuta della domanda di arbitrato una o l'altra delle parti non ha nominato l'arbitro, o se, entro 30 giorni dalla nomina dei due arbitri, il terzo arbitro non e' stato nominato, l'una o l'altra parte possono chiedere al Presidente della Corte internazionale di Giustizia o a qualunque altra autorita' eventualmente designata dalle norme e dai regolamenti adottati dal Consiglio dei governatori, di nominare un arbitro. Se, in forza del presente paragrafo, e' stato richiesto al Presidente della Corte internazionale di Giustizia di nominare un arbitro e se il Presidente e' un cittadino di uno Stato in causa nella vertenza o nell'incapacita' di esercitare le funzioni, tale potere e' delegato al Vice-Presidente della Corte, o, se sussistono gli stessi impedimenti, al piu' anziano di eta' fra i membri piu' anziani di grado della Corte per il quale non esistono tali impedimenti. La procedura di arbitrato viene stabilita dagli arbitri, ma il Presidente del tribunale arbitrale ha tutti i poteri per regolare tutte le questioni di procedura in caso vi sia disaccordo al riguardo. E' sufficiente per decidere una votazione a maggioranza degli arbitri; tale decisione e' definitiva ed obbligatoria per le parti.".
CAPITOLO XII. DISPOSIZIONI FINALI:
Il testo attuale dell'Articolo 54:
"Articolo 54
FIRMA E RATIFICA, ACCETTAZIONE O APPROVAZIONE
1. Il presente Accordo e' aperto alla firma di tutti gli Stati elencati nell'Allegato A e delle organizzazioni intergovernative di cui all'articolo 4 b) con sede presso l'organizzazione delle Nazioni Unite, a New York, dal 1 ottobre 1980 fino alla scadenza di un termine di un anno dalla data della sua entrata in vigore.
2. Ogni Stato firmatario ed ogni organizzazione intergovernativa firmataria puo' diventare Parte al presente Accordo mediante il deposito di uno strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione prima della scadenza di un termine di 18 mesi dalla data della sua entrata in vigore."
e' abrogato.
E' introdotto un nuovo Articolo 54 con il seguente testo:
"Articolo 54
VERIFICA PERIODICA DELL'ACCORDO
Ogni dieci anni, e la prima volta nel 2024, il Consiglio dei governatori procede alla verifica del presente accordo e, a seguito della stessa, adotta le azioni che ritiene opportune.".
Il testo attuale dell'Articolo 55:
"Articolo 55
DEPOSITARIO
Il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite e' il Depositario della presente Convenzione.",
e' cosi' modificato:
"Articolo 55
DEPOSITARIO
Il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite e' il Depositario della presente Convenzione.".
Il testo attuale dell'Articolo 56:
"Articolo 56
ADESIONE
Dopo l'entrata in vigore del presente Accordo, ogni Stato od ogni organizzazione intergovernativa di cui all'articolo 4 puo' aderire al presente Accordo secondo le modalita' e alle condizioni convenute tra il Consiglio dei governatori e detto Stato o detta organizzazione.
L'adesione si effettua mediante il deposito di uno strumento di adesione presso il Depositario."
e' cosi' modificato:
"Articolo 56
ADESIONE
1. Ogni Stato o ogni organizzazione intergovernativa di cui all'articolo 4 puo' aderire al presente Accordo secondo le modalita' e alle condizioni convenute tra il Consiglio dei governatori e detto Stato o detta organizzazione. L'adesione si effettua mediante il deposito di uno strumento di adesione presso il Depositario.
2. Per ogni Stato od ogni organizzazione intergovernativa che depositi uno strumento di adesione, l'Accordo entra in vigore alla data del deposito.".
Il testo attuale dell'Articolo 57:
"Articolo 57
ENTRATA IN VIGORE
1. Il presente Accordo entrera' in vigore quando il Depositario avra' ricevuto lo strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione di almeno 90 Stati, a condizione che la loro sottoscrizione totale di azioni di capitale rappresentato dai contributi diretti, comprenda almeno i due terzi delle sottoscrizioni totali di azioni di capitale rappresentato dai contributi diretti fissati per ogni Stato elencato nell'Allegato A e che almeno il 50 per cento dell'obiettivo specificato per gli avvisi di contributi volontari al secondo conto al paragrafo 2 dell'articolo 13 siano stati raggiunti e che siano state soddisfatte le suddette condizioni entro il 31 marzo 1982 o entro una data successiva, che gli Stati che abbiano depositato tali strumenti prima della fine di detto periodo potranno decidere con votazione a maggioranza de i due terzi di detti Stati. Se le condizioni sopra menzionate non saranno state soddisfatte a questa data successiva, gli Stati che avranno depositato detti strumenti a tale data successiva potranno decidere una data ancora successiva con votazione a maggioranza dei due terzi di detti Stati. Gli Stati interessati notificheranno al Depositario tutte le decisioni prese in applicazione del presente paragrafo.
2. Per ogni Stato od organizzazione intergovernativa che depositi il suo strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione dopo l'entrata in vigore del presente Accordo e per ogni Stato o organizzazione intergovernativa che depositi uno strumento di adesione, il presente Accordo entrera' in vigore alla data del deposito.",
e' rinumerato Articolo 53 e cosi' modificato:
"Articolo 53
ENTRATA IN VIGORE
Il presente Accordo e' entrato in vigore il 19 giugno 1989 ed e' stato emendato dal Consiglio dei governatori il [...............].".
Il testo attuale dell'Articolo 58:
"Articolo 58
RISERVE
Nessuna disposizione del presente Accordo, eccetto l'articolo 53, puo' essere oggetto di riserva.",
e' rinumerato Articolo 57 e cosi' modificato:
"Articolo 57
RISERVE
Nessuna disposizione del presente Accordo, eccetto l'articolo 52, puo' essere oggetto di riserva.".
E' introdotto un nuovo Articolo 58 con il seguente testo:
"Articolo 58
LINGUE
Il presente accordo e' fatto nelle lingue inglese, francese, russa, spagnola, cinese e araba, tutti i testi facenti ugualmente fede. ".
ALLEGATI:
Il testo attuale dell'ALLEGATO A:
"ALLEGATO A
Sottoscrizione di azioni di capitale rappresentato dai
contributi diretti
Parte di provvedimento in formato grafico
e' cosi' modificato:
"ALLEGATO A
Sottoscrizione di azioni di capitale
Azioni
Parte di provvedimento in formato grafico
Il testo attuale dell'ALLEGATO B:
"ALLEGATO B
Disposizioni speciali per i Paesi in via di sviluppo meno avanzati conformemente al paragrafo 6 dell'articolo 11
1. I Membri appartenenti alla categoria dei Paesi in via di sviluppo meno avanzati come definiti dall'Organizzazione delle Nazioni Unite pagano le azioni interamente liberate di cui all'articolo 10 paragrafo 1 b) nel modo seguente:
a) un lotto del 30 per cento viene pagato in tre versamenti uguali scaglionati in tre anni;
b) un lotto del 30 per cento viene successivamente pagato con versamenti scaglionati secondo le modalita' e alla data che verra' fissata dal Consiglio d'amministrazione;
c) dopo i lotti di cui ai precedenti paragrafi a) e b), l'ultimo lotto del 40 per cento viene rappresentato dal deposito, effettuato dai Membri, di vaglia cambiari irrevocabili, non negoziabili e senza interessi, secondo le modalita' e alla data che verra' fissata dal Consiglio d'amministrazione.
2. Nonostante le disposizioni dell'articolo 31, un Paese appartenente alla categoria dei Paesi in via di sviluppo meno avanzati puo' essere sospeso dalla qualita' di Membro per non aver ottemperato agli obblighi finanziari di cui al paragrafo 1 del presente Allegato senza aver avuto tutte le possibilita' di presentare la sua difesa entro un termine ragionevole e dimostrare al Consiglio dei governatori che si trova nell'impossibilita' di far fronte a detti obblighi.",
e' cosi' modificato:
"ALLEGATO B
Disposizioni speciali per i Paesi in via di sviluppo meno avanzati conformemente al paragrafo 5 dell'articolo 10
1. I Membri appartenenti alla categoria dei Paesi in via di sviluppo meno avanzati come definiti dall'Organizzazione delle Nazioni Unite pagano le azioni di cui al paragrafo 1 b) dell'articolo 9 nel modo seguente:
a) Un lotto del 30 per cento viene pagato in tre versamenti uguali scaglionati in tre anni;
b) Un lotto del 30 per cento viene successivamente pagato con versamenti scaglionati secondo le modalita' e alla data che verra' fissata dal Consiglio d'amministrazione;
c) Dopo i lotti di cui ai precedenti paragrafi a) e b), l'ultimo lotto del 40 per cento viene rappresentato dal deposito, effettuato dai Membri, di vaglia cambiari irrevocabili, non negoziabili e senza interessi, secondo le modalita' e alla data che verra' fissata dal Consiglio d'amministrazione.
2. Nonostante le disposizioni dell'articolo 31, un Paese appartenente alla categoria dei Paesi in via di sviluppo meno avanzati non puo' essere sospeso dalla qualita' di Membro per non aver ottemperato agli obblighi finanziari di cui al paragrafo 1 del presente Allegato senza aver avuto tutte le possibilita' di presentare la sua difesa entro un termine ragionevole e dimostrare al Consiglio dei governatori che si trova nell'impossibilita' di far fronte a detti obblighi.".
Il testo attuale dell'ALLEGATO C:
"ALLEGATO C
Condizioni di ammissione per gli organismi internazionali di prodotto
1. Ogni organismo internazionale di prodotto deve essere istituito a livello intergovernativo ed essere aperto a tutti gli Stati Membri dell'Organizzazione delle Nazioni Unite o Membri di una delle sue Agenzie specializzate o dell'Agenzia internazionale dell'energia atomica.
2. Deve occuparsi in modo continuativo di cio' che concerne il commercio, la produzione e il consumo del prodotto considerato.
3. Deve annoverare tra i suoi membri dei produttori e dei consumatori che rappresentino una percentuale sufficiente delle esportazioni e delle importazioni del prodotto considerato.
4. Deve poter disporre di una adeguata procedura di adozione delle decisioni che tenga conto degli interessi dei suoi partecipanti.
5. Deve essere in grado di adottare un metodo appropriato per assicurarsi che le responsabilita' tecniche o altre responsabilita' che dovessero derivare dalla sua associazione alle attivita' del secondo conto siano convenientemente esercitate.",
e' cosi' modificato:
"ALLEGATO C
Condizioni di ammissione per gli ICB
1. Ogni ICB deve essere istituito a livello intergovernativo ed essere aperto a tutti gli Stati Membri dell'Organizzazione delle Nazioni Unite o Membri di una delle sue Agenzie specializzate o dell'Agenzia internazionale dell'energia atomica.
2. Deve occuparsi in modo continuativo di cio' che concerne il commercio, la produzione e il consumo del prodotto considerato.
3. Deve annoverare tra i suoi membri dei produttori e dei consumatori che rappresentino una percentuale sufficiente delle esportazioni e delle importazioni del prodotto considerato.
4. Deve poter disporre di una adeguata procedura di adozione delle decisioni che tenga conto degli interessi dei suoi partecipanti.
5. Deve essere in grado di adottare un metodo appropriato per assicurarsi che le responsabilita' tecniche o altre responsabilita' che dovessero derivare dalla sua associazione alle attivita' del Conto operazioni siano convenientemente esercitate.".
Il testo attuale dell'ALLEGATO D:
"ALLEGATO D
Attribuzione dei voti
1. Ciascun Stato Membro di cui all'articolo 5 a) dispone di:
a) 150 voti di base;
b) un numero dei voti che gli vengono attribuiti a titolo delle azioni di capitale rappresentato dai contributi diretti che ha sottoscritto, come indicato nell'appendice del presente Allegato;
c) un voto per ogni lotto di 37.832 unita' di conto del capitale di garanzia che esso fornisce; d) i voti che gli possono essere attribuiti conformemente al paragrafo 3 del presente Allegato.
2. Ciascuno Stato Membro di cui all'articolo 5 b) dispone di:
a) 150 voti di base;
b) un certo numero di voti a titolo delle azioni di capitale rappresentato dai contributi diretti, numero che viene fissato dal Consiglio dei governatori a maggioranza qualificata in armonia con l'attribuzione dei voti prevista nell'appendice del presente Allegato;
c) un voto per ogni lotto di 37.832 unita' di conto del capitale di garanzia che esso fornisce;
d) i voti che possono essergli attribuiti in conformita' al paragrafo 3 del presente Allegato.
3. Se vengono offerte alla sottoscrizione, conformemente al paragrafo 4 b) e c) dell'articolo 9 e al paragrafo 3 dell'articolo 12, delle azioni non sottoscritte o addizionali di capitale rappresentato dai contributi diretti, due voti addizionali vengono attribuiti a ciascuno Stato Membro per ogni azione addizionale di capitale rappresentato dai contributi diretti che esso sottoscrive.
4. Il Consiglio dei governatori sottopone la ripartizione dei voti ad un esame continuo e se la ripartizione effettiva dei voti si allontana sensibilmente da quella che e' prevista nell'appendice del presente Allegato, procede agli adeguamenti necessari, in conformita' ai principi fondamentali che regolano la distribuzione dei voti e ai quali il presente Allegato si ispira. Nell'effettuare detti adeguamenti il Consiglio dei governatori prende in considerazione:
a) il numero dei Membri;
b) il numero delle azioni di capitale rappresentato dai contributi diretti;
c) l'importo del capitale di garanzia.
5. Gli adeguamenti effettuati nella ripartizione dei voti, in applicazione del paragrafo 4 del presente Allegato, saranno conformi ai regolamenti che il Consiglio dei governatori, a maggioranza speciale, avra' adottato a tal fine durante la sua prima assemblea annuale.",
e' cosi' modificato:
"ALLEGATO D
Attribuzione dei voti
1. Ciascun Stato Membro di cui all'articolo 5 a) dispone di:
a) 150 voti di base;
b) un numero dei voti che gli vengono attribuiti a titolo delle azioni di capitale che ha sottoscritto, come indicato nell'appendice del presente Allegato;
c) i voti che gli possono essere attribuiti conformemente al paragrafo 3 del presente Allegato.
2. Ciascun Stato Membro di cui all'articolo 5 b) dispone di:
a) 150 voti di base;
b) un certo numero di voti a titolo delle azioni di capitale sottoscritto, numero che viene fissato dal Consiglio dei governatori a maggioranza qualificata in armonia con l'attribuzione dei voti prevista nell'appendice del presente Allegato;
c) i voti che possono essergli attribuiti in conformita' al paragrafo 3 del presente Allegato.
3. Se vengono offerte alla sottoscrizione, conformemente al paragrafo 3 b) dell'articolo 8 e al paragrafo 2 dell'articolo 11, delle azioni non sottoscritte o addizionali di capitale, due voti addizionali vengono attribuiti a ciascuno Stato Membro per ogni azione addizionale di capitale che esso sottoscrive .
4. Il Consiglio dei governatori sottopone la ripartizione dei voti ad un esame continuo e se la ripartizione effettiva dei voti si allontana sensibilmente da quella che e' prevista nell'appendice del presente Allegato, procede agli adeguamenti necessari, in conformita' ai principi fondamentali che regolano la distribuzione dei voti e ai quali il presente Allegato si ispira. Nell'effettuare detti adeguamenti il Consiglio dei governatori prende in considerazione:
a) Il numero dei Membri;
b) Il numero delle azioni di capitale.".
Il testo attuale dell'Appendice all'ALLEGATO D:
"Appendice Allegato D
Distribuzione dei voti
Parte di provvedimento in formato grafico
e' cosi' modificato:
"Appendice Allegato D
Distribuzione dei voti
Parte di provvedimento in formato grafico
Il testo attuale dell'ALLEGATO E:
"ALLEGATO E
Elezione degli amministratori
1. Gli amministratori ed i loro supplenti vengono eletti dai governatori mediante scrutinio.
2. Lo scrutinio si effettua su candidature. Ciascuna candidatura comprende una persona proposta da un Membro alle funzioni di amministratore ed una persona proposta dallo Stesso Membro o da un altro Membro alle funzioni di supplente. Le due persone che formano ciascuna candidatura non devono necessariamente avere la stessa nazionalita'.
3. Ogni governatore riunisce in una sola candidatura tutti i voti di cui dispone il Membro che l'ha nominata conformemente all'Allegato D.
4. Vengono elette le 28 candidature che raccolgono il maggior numero di voti, con riserva che nessuna candidatura abbia ottenuto meno del 2,5 per cento del totale dei voti attribuiti.
5. Se non vi sono 28 candidature nel primo turno di scrutinio si procede al secondo turno al quale prendono parte alla votazione soltanto:
a) i governatori che hanno votato al primo turno per una candidatura non eletta;
b) i governatori i cui voti ad una candidatura eletta si ritiene abbiano portato, in conformita' al paragrafo 6 del presente Allegato, il numero di voti ottenuti da detta candidatura ad oltre il 3,5 per cento del totale dei voti attribuiti.
6. Per stabilire se si debba ritenere che i voti espressi da un governatore abbiano portato il totale dei voti ottenuti da una candidatura ad oltre il 3,5 per cento del totale dei voti attribuiti, si reputa che questa percentuale escluda prima di tutto i voti del governatore che ha espresso il minor numero di voti per detta candidatura, poi quelli del governatore che ne ha espressi il numero immediatamente superiore e cosi' via finche' non viene raggiunto il 3,5 per cento o una percentuale inferiore al 3,5 per cento ma superiore al 2,5 per cento, restando inteso che ogni governatore i cui voti sono necessari per portare il totale ottenuto da una candidatura al di sopra del 2,5 per cento viene considerato avergli dato tutti i suoi voti, anche se il totale dei voti in favore di detta candidatura supera cosi' il 3,5 per cento.
7. Se, durante un qualche turno di scrutinio, due o piu' governatori che dispongono di un ugual numero di voti hanno votato per la stessa candidatura, e se si ritiene che i voti di uno o piu' di detti governatori, ma non la totalita', possono aver portato il totale dei voti che detta candidatura ha ottenuto a piu' del 3,5 per cento del totale dei voti attribuiti, colui tra detti governatori che sara' autorizzato a votare al successivo turno di scrutinio, qualora fosse necessario un ulteriore turno di scrutinio, viene designato con sorteggio.
8. Per stabilire se una candidatura e' eletta al secondo turno di scrutinio e quali sono i governatori i cui voti si ritiene abbiano eletto detta candidatura, si applicano le percentuali minime e massime di cui ai paragrafi 4 e 5 b) del presente Allegato e le procedure di cui ai paragrafi 6 e 7 del presente Allegato.
9. Qualora dopo il secondo turno di scrutinio non fossero ancora state elette le 28 candidature, si procedera' alle stesse condizioni a degli scrutini supplementari finche' non siano state elette 27 candidature. Dopo di che, la 28ª candidatura sara' designata a maggioranza semplice dei voti rimasti.
10. Qualora un governatore abbia votato a favore di una candidatura non eletta all'ultimo turno di scrutinio, potra' designare una candidatura eletta, con il consenso di quest'ultima, per rappresentare al Consiglio d'amministrazione il Membro che ha nominato. In questo caso non viene applicata alla candidatura cosi' designata la percentuale massima del 3,5 per cento prevista dal paragrafo 5 b) del presente Allegato.
11. Quando uno Stato aderisce al presente Accordo, nell'intervallo di tempo tra le elezioni di amministratori, puo' designare uno qualsiasi degli amministratori, con il consenso di quest'ultimo, per rappresentarlo al Consiglio di amministrazione. In questo caso, non viene applicata la percentuale massima del 3,5 per cento di cui al paragrafo 5 b) del presente Allegato.",
e' cosi' modificato:
"ALLEGATO E
Elezione degli amministratori
1. Ai fini del presente Allegato:
Per "Candidatura" si intendono due persone designate da un collegio, una per la carica di amministratore ed una per la carica di supplente.
Per "Collegio" si intende, a seconda del contesto:
a) un singolo Membro che detiene un numero di voti pari a o superiore ad un dato numero determinato in qualunque momento dal Consiglio dei governatori; e/o
b) un gruppo di Membri che fra loro detengono un numero di voti ricadente fra quello determinato dal Consiglio dei governatori a norma del precedente comma a) ed un numero inferiore determinato in qualunque momento dal Consiglio dei governatori.
Per "Voti" si intendono i voti attribuiti ai rispettivi Membri in base all'Allegato D.
2. Gli amministratori ed i loro supplenti sono eletti dal Consiglio dei governatori attraverso il sostegno alle candidature presentate dai rispettivi collegi. Le due persone che formano ciascuna candidatura non devono necessariamente avere la stessa nazionalita'.
3. In ciascuna riunione del Consiglio dei governatori nel corso della quale hanno luogo le elezioni degli amministratori ciascun collegio presenta una candidatura. Nel caso in cui il Consiglio dei governatori non sostenga una candidatura, il collegio interessato potra' proporre fino a tre ulteriori candidature nel corso della relativa riunione del Consiglio dei governatori.
4. Sempre subordinatamente alle disposizioni del paragrafo 1 del presente Allegato, ogni gruppo di Membri puo' a propria discrezione creare un collegio. Le condizioni per la cooperazione, i processi decisionali e la designazione delle candidature in seno a ciascun collegio sono determinati a discrezione dei Membri interessati.
5. Il Consiglio dei governatori puo' in qualunque momento, a maggioranza speciale, modificare uno o piu' dei numeri di voti di cui al paragrafo 1 del presente Allegato.".
Il testo attuale dell'ALLEGATO F:
"ALLEGATO F
Unita' di conto
Il valore di una unita' di conto e' la somma dei valori delle unita' monetarie seguenti, convertite in una qualsiasi di dette monete:
Dollaro USA 0,40
Marco tedesco 0,32
Yen giapponese 21
Franco francese 0,42
Lira sterlina 0,050
Lira italiana 52
Fiorino olandese 0,14
Dollaro canadese 0,070
Franco belga 1,6
Riyal dell'Arabia Saudita 0,13
Corona svedese 0,11
Rial iraniano 1,7
Dollaro australiano 0,017
Peseta spagnola 1,5
Corona norvegese 0,10
Scellino austriaco 0,28
Ogni modifica alla lista delle monete che determinano il valore dell'unita' di conto, nonche' dell'importo di dette monete, deve essere effettuata conformemente ai regolamenti adottati dal Consiglio dei governatori a maggioranza qualificata, secondo la prassi di un organismo monetario internazionale competente.",
e' cosi' modificato:
"ALLEGATO F
Unita' di conto
1. Il valore di una unita' di conto e' la somma dei valori delle unita' monetarie seguenti, convertite in una qualsiasi di dette monete:
Euro 0,423
Dollaro USA 0,66
Yen giapponese 12,1
Lira sterlina 0,1110
2. Ogni modifica alla lista delle monete che determinano il valore dell'unita' di conto, nonche' dell'importo di dette monete, deve essere effettuata conformemente ai regolamenti adottati dal Consiglio dei governatori a maggioranza qualificata, secondo la prassi di un organismo monetario internazionale competente.".