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Ratifica ed esecuzione degli Emendamenti all'Accordo istitutivo del Fondo comune dei prodotti di base del 27 giugno 1980, adottati a L'Aja l'11 dicembre 2014. (17G00216)

Allegato C


ALLEGATO C

Condizioni di ammissione per gli ICB

1. Ogni ICB deve essere istituito a livello intergovernativo ed essere aperto a tutti gli Stati Membri dell'Organizzazione delle Nazioni Unite o Membri di una delle sue Agenzie specializzate o dell'Agenzia internazionale dell'energia atomica.

2. Deve occuparsi in modo continuativo di cio' che concerne il commercio, la produzione e il consumo del prodotto considerato.

3. Deve annoverare tra i suoi membri dei produttori e dei consumatori che rappresentino una percentuale sufficiente delle esportazioni e delle importazioni del prodotto considerato.

4. Deve poter disporre di una adeguata procedura di adozione delle decisioni che tenga conto degli interessi dei suoi partecipanti.

5. Deve essere in grado di adottare un metodo appropriato per assicurarsi che le responsabilita' tecniche o altre responsabilita' che dovessero derivare dalla sua associazione alle attivita' del Conto operazioni siano convenientemente esercitate.