N NORME. red.it

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica federativa del Brasile, con Allegato, fatto a Roma il 23 ottobre 2008; b) Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Croazia, con Allegato, fatto a Zara il 10 settembre 2007; c) Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dello Stato di Israele, con Allegato, fatto a Roma il 2 dicembre 2013; d) Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica d'Ungheria, con Allegato, fatto a Roma l'8 giugno 2007. (17G00190)

Art. 19

Art. 19.

Commissione Mista

(1) Nel periodo di validita' del presente Accordo una Commissione Mista, composta da funzionari delle Parti ed esperti, si riunira', di massima, una volta ogni due anni, alternativamente in ciascun Paese.
Nonostante cio', potra' essere convocata una riunione straordinaria a richiesta di una o di entrambe le Autorita' competenti, specialmente nel caso di importanti modifiche alle leggi nazionali applicabili all'industria cinematografica, televisiva e di video, in entrambi i Paesi, o nel caso che l'Accordo incontri difficolta' particolarmente gravi nella sua applicazione.
(2) La Commissione Mista esaminera' la sussistenza di un equilibrio numerico e percentuale delle coproduzioni e, in caso contrario, determinera' le misure ritenute necessarie per stabilire tale equilibrio.
(3) La Commissione Mista sottoporra' alle Autorita' competenti delle due Parti, per approvazione, le modifiche ritenute necessarie per superare le difficolta' sorte nell'applicazione dell'Accordo e per migliorare lo stesso, nel migliore interesse delle Parti.