N NORME. red.it

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica federativa del Brasile, con Allegato, fatto a Roma il 23 ottobre 2008; b) Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Croazia, con Allegato, fatto a Zara il 10 settembre 2007; c) Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dello Stato di Israele, con Allegato, fatto a Roma il 2 dicembre 2013; d) Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica d'Ungheria, con Allegato, fatto a Roma l'8 giugno 2007. (17G00190)

Art. 11

Art. 11.

Saldo degli apporti

(1) Il saldo della partecipazione del coproduttore minoritario deve essere versato al coproduttore maggioritario nel termine di centoventi (120) giorni dalla data di consegna di tutto il materiale necessario per l'approntamento della versione del film nella lingua del Paese minoritario.
(2) L'inosservanza di questa norma comportera' la perdita dei benefici della coproduzione.