Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica federativa del Brasile, con Allegato, fatto a Roma il 23 ottobre 2008; b) Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Croazia, con Allegato, fatto a Zara il 10 settembre 2007; c) Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dello Stato di Israele, con Allegato, fatto a Roma il 2 dicembre 2013; d) Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica d'Ungheria, con Allegato, fatto a Roma l'8 giugno 2007. (17G00190)
Art. 12
Art. 12.
Ripartizione dei mercati
(1) Qualsiasi clausola contrattuale che preveda la ripartizione fra i coproduttori dei proventi o dei mercati deve essere approvata dalle Autorita' competenti delle Parti Contraenti. Questa ripartizione deve, di massima, corrispondere alla percentuale degli apporti rispettivi dei coproduttori alla produzione di ciascun film.
(2) Nel caso in cui il contratto di coproduzione preveda il «pool» dei mercati, i proventi di ciascun mercato nazionale saranno liquidati nei «pool» solo dopo la copertura degli investimenti nazionali.
(3) I premi e i benefici finanziari previsti dall'art. 2 del presente Accordo non saranno inclusi nel «pool».
(4) I trasferimenti valutari risultanti dall'applicazione del presente Accordo saranno effettuati conformemente alle disposizioni vigenti in materia nei due Paesi.
Ripartizione dei mercati
(1) Qualsiasi clausola contrattuale che preveda la ripartizione fra i coproduttori dei proventi o dei mercati deve essere approvata dalle Autorita' competenti delle Parti Contraenti. Questa ripartizione deve, di massima, corrispondere alla percentuale degli apporti rispettivi dei coproduttori alla produzione di ciascun film.
(2) Nel caso in cui il contratto di coproduzione preveda il «pool» dei mercati, i proventi di ciascun mercato nazionale saranno liquidati nei «pool» solo dopo la copertura degli investimenti nazionali.
(3) I premi e i benefici finanziari previsti dall'art. 2 del presente Accordo non saranno inclusi nel «pool».
(4) I trasferimenti valutari risultanti dall'applicazione del presente Accordo saranno effettuati conformemente alle disposizioni vigenti in materia nei due Paesi.